Sentenza 7 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/05/2001, n. 6356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6356 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 6 3 5 5 0 1 LA CORTE SUB EM Oggetto Replan. L' SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Compet. Dott. Vincenzo CALFAPIETRA R.G. N. 11061/00 Cron.14138 Presidente e Relatore Rep. 2285 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Consigliere Ud.31/01/01 Dott. NT VELLA Consigliere C.C. Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA Richiesta cople studio ha pronunciato la seguente dal Sig.
5-24m 4500 per diritti L. SENTE NZA 07.05.17 il IL CANCELLIERE sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: IL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VACCA 0.77 1.1500 GREGORIO VII 466, presso lo STUDIO SNARP, difesa dall'avvocato ARRIGO MOLINARI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
BANCA P. NOVARA, SOGEFACTOR S.r...1.;
- intimati -
avverso l'ordinanza Rg. n. 30/2000 del Tribunale di 2001 VERBANIA, depositata il 28/04/00; 200 udita la relazione della causa svolta nella camera di -1- consiglio il 31/01/01 dal Consigliere Dott. Vincenzo CALFAPIETRA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' in quale ha chiesto che la Corte di Cassazione, pronunciando in Camera di Consiglio, dichiari improcedibile 0, in subordine inammissibile il ricorso, con le conseguenze di legge. -2- J Svolgimento del processo. Con ricorso diretto al Tribunale di Verbania a norma dell'art. 700 c.p.c. LI CC dichiarò che nei confronti di NT AV, legale rappresentante della s.r.l. Golden, era in corso, davanti allo stesso Tribunale, una procedura esecutiva immobiliare promossa dalla Banca PO di No- vara, con successivo intervento della s.r.l. OG;
aggiunse che la pro- cedura aveva ad oggetto l'immobile sito in Pettenasco via Provinciale n. 82 pervenuto allo AV per testamento olografo del fratello Paolo AV, deceduto il 15 novembre 1995, figlio di essa LI CC, immobile che era di sua proprietà nella misura del 25%; pertanto, col predetto ricorso, chiese che fossero emessi quei provvedimenti giudicati opportuni e necessa- ri per la tutela del suo diritto, e in particolare che fosse disposta la sospen- sione del processo espropriativo, pervenuto al riparto delle somme ottenute dalla vendita dell'immobile. Con ordinanza in data 28 aprile 2000 il Presidente designato rigettò il ricorso. Contro il provvedimento LI CC ha proposto istanza di rego- lamento di competenza formulando un solo motivo di ricorso. La Banca PO di NO e la s.p.a. OG non hanno depo- sitato alcuna scrittura difensiva. 11061/00 Calfapietra est.
1. lifte 1 CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia Si attesta la registrazione delle Entrate di Roma 2 il 4.7.2011 33857 versate € 157.44. serie 4 al n. apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) Il Procuratore Generale presso questa Corte Suprema ha depositato richiesta scritta. Motivi della decisione. Esclusa la rilevanza di motivi non attinenti a questioni di competen- za, deve rilevarsi che l'affermazione contenuta nell'ordinanza impugnata, secondo cui l'istanza di sospensione dell'esecuzione andava proposta al Giudice dell'esecuzione a norma dell'art. 624 c.p.c., pone una questione non di competenza, ma di distribuzione delle controversie interna all'ufficio giu- diziario, che non può costituire oggetto di regolamento di competenza. In ogni caso, come questa Corte Suprema ha già avuto modo di af- fermare, le ordinanze emesse in sede di procedimento cautelare, in quanto prive dei caratteri di decisorietà e di definitività, non sono soggette ad impu- gnazione per regolamento di competenza. Il ricorso è pertanto inammissibile. Nulla per le spese.
P.Q.M.
20000 270000.La Corte dichiara inammissibile il ricorso. 1097 124.11 4567 1033 Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2001, nella camera di consiglio T Bic della 2^ sezione civile. 157,44 Il Presidente est. V. fp IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEFUGITATO IN CANCELLERIA 7 MAG. 2001 11061/00 Calfapietra est CANCELLIERE C1 Roma 2 valal