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Sentenza 27 gennaio 2023
Sentenza 27 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/01/2023, n. 3493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3493 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di LO AN, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 17/6/2021 della Corte di appello di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dott. Pietro Molino, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 3493 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 02/11/2022 u RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe -che aveva confermato la sentenza di condanna emessa in primo grado per i reati di rapina aggravata e connesso porto ingiustificato di strumento atto ad offendere- articolando a motivo unico della impugnazione la inosservanza della legge processuale posta a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.), in specie delle disposizioni contenute negli artt. 97, 161 e 162, comma 4 bis cod. proc. pen., 178, 179, 601 del codice di rito;
per avere la Corte territoriale celebrato il giudizio di appello promosso dall'imputato in sua assenza inconsapevole, giacché lo stesso era rimasto privo del difensore di fiducia presso cui aveva in precedenza eletto domicilio. 2. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo processuale dedotto, neppure rappresentato in udienza di appello dal nuovo difensore di fiducia successivamente nominato. 2.1. L'imputato appellante, ammesso al patrocinio erariale in data 11 giugno 2020, aveva eletto domicilio presso il difensore di fiducia nominato;
tale nomina era portata a conoscenza della Corte, che, all'udienza del 3 dicembre 2020, disponeva rinnovarsi la notifica dell'avviso di fissazione (in uno al verbale di quella udienza) al difensore di fiducia, in proprio e quale domiciliatario dell'imputato. Il successivo 21 dicembre il difensore, già nominato di fiducia ed indicato quale domiciliatario dell'imputato, comunicava alla Corte di aver rinunciato al mandato. La Corte, preso atto della rinunzia, il 13 aprile 2021 nominava nuovo difensore di ufficio;
tale nomina non veniva tuttavia comunicata, né all'imputato, né al difensore appena nominato. Seguiva l'udienza del 22 aprile 2021, nel corso della quale la Corte dava atto della nomina (intervenuta solo in data 20 aprile 2021) di un nuovo difensore di fiducia (avv. SA PI) domiciliatario dell'imputato, che aveva chiesto il differimento dell'udienza al fine di poter predisporre adeguata difesa, e rinviava al successivo 17 giugno, evidenziando che il processo sarebbe stato trattato in presenza delle parti. All'udienza del 17 giugno, assente l'imputato domiciliato presso il difensore di fiducia, la Corte raccoglieva le conclusioni del Procuratore generale e del difensore e definiva, con la sentenza oggi qui impugnata, il giudizio di appello. L'imputato aveva così scelto liberamente di rinunciare alle facoltà che l'ordinamento gli riconosce in ordine alla conoscenza diretta delle comunicazioni relative all'iter processuale, per affidarle al difensore domicíliatario, di volta in volta nominato, che era edotto della udienza di discussione, alla quale presenziò senza nulla eccepire in ordine alla regolare instaurazione del contraddittorio. 2 2.2. Ed invero, dalla sequenza processuale appena sopra esposta e negli stessi termini declinata anche dal difensore del ricorrente, che ha allegato al ricorso anche i verbali delle udienze di mero rinvio, si evince che l'imputato è stato avvisato della data di celebrazione (22 aprile 2021) del giudizio di appello, da lui stesso introdotto, con atto notificato presso il difensore di fiducia domiciliatario e rinunziante al mandato. Il nuovo difensore di fiducia, parimenti domiciliatario, era edotto di quella data di udienza, tanto da presentare istanza di differimento. La nuova data della udienza pubblica, che vide partecipare il nuovo difensore di fiducia nominato, fu comunicata all'imputato presso il domicilio del difensore di fiducia, che nulla ebbe ad eccepire in ordine alla ritualità degli avvisi per detta udienza. Non è dato pertanto comprendere quale forma di nullità avrebbe invalidato la celebrazione partecipata della udienza -fissata in data 17 giugno 2021- per il giudizio di appello. Non la corretta informazione all'imputato della data fissata per la celebrazione del giudizio, giacché l'imputato fu avvisato presso il domicilio del difensore (avv. SA PI) da lui stesso indicato quale domiciliatario. Non la corretta informazione rivolta al difensore, avvisato del rinvio da lui stesso richiesto, edotto e presente in udienza ove nulla eccepiva. 2.3. Non resta che ribadire che l'elezione di domicilio è un atto formale, dal quale discendono profonde conseguenze sostanziali;
tale deve essere anche l'atto di revoca, che può provenire solo dall'imputato, senza che analoga manifestazione unilaterale di volontà del difensore possa all'uopo spiegare alcun effetto (Sez. 1, n. 12176, del 20/2/2019; Sez. 1, n. 6758, del 5/6/2018, dep. 2019; Sez. 1, n. 5668, del 8/1/2019; Sez. 5, n. 1969, del 7/12/2018, dep. 2019; Sez. 2, n. 14787, del 25/1/2017, Rv. 269554; Sez. 2, n. 31969, del 2/7/2015, Rv. 264234, che affermano costantemente il seguente principio: la nomina del difensore, l'elezione di domicilio e le rispettive revoche, corrispondono a scopi diversi, e la revoca dell'una non comporta anche la revoca dell'altra, trattandosi di distinti istituti processuali aventi oggetto e finalità diversa). Il venir meno della qualità di difensore presso il quale sia stato eletto domicilio, non fa pertanto cessare gli effetti dell'elezione, senza una dichiarazione dell'interessato espressa nella stessa forma con la quale essa è avvenuta, in quanto l'elezione è un atto formale e tale deve essere anche l'atto di revoca. 3. Alla luce dei principi che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile: ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi, 3 per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro tremila. 3.1. La non particolare complessità dei motivi articolati e l'applicazione di principi di diritto consolidati consigliano l'adozione di un modello motivazionale semplificato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Motivazione semplificata. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 novembre 2022.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dott. Pietro Molino, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 3493 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 02/11/2022 u RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe -che aveva confermato la sentenza di condanna emessa in primo grado per i reati di rapina aggravata e connesso porto ingiustificato di strumento atto ad offendere- articolando a motivo unico della impugnazione la inosservanza della legge processuale posta a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.), in specie delle disposizioni contenute negli artt. 97, 161 e 162, comma 4 bis cod. proc. pen., 178, 179, 601 del codice di rito;
per avere la Corte territoriale celebrato il giudizio di appello promosso dall'imputato in sua assenza inconsapevole, giacché lo stesso era rimasto privo del difensore di fiducia presso cui aveva in precedenza eletto domicilio. 2. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo processuale dedotto, neppure rappresentato in udienza di appello dal nuovo difensore di fiducia successivamente nominato. 2.1. L'imputato appellante, ammesso al patrocinio erariale in data 11 giugno 2020, aveva eletto domicilio presso il difensore di fiducia nominato;
tale nomina era portata a conoscenza della Corte, che, all'udienza del 3 dicembre 2020, disponeva rinnovarsi la notifica dell'avviso di fissazione (in uno al verbale di quella udienza) al difensore di fiducia, in proprio e quale domiciliatario dell'imputato. Il successivo 21 dicembre il difensore, già nominato di fiducia ed indicato quale domiciliatario dell'imputato, comunicava alla Corte di aver rinunciato al mandato. La Corte, preso atto della rinunzia, il 13 aprile 2021 nominava nuovo difensore di ufficio;
tale nomina non veniva tuttavia comunicata, né all'imputato, né al difensore appena nominato. Seguiva l'udienza del 22 aprile 2021, nel corso della quale la Corte dava atto della nomina (intervenuta solo in data 20 aprile 2021) di un nuovo difensore di fiducia (avv. SA PI) domiciliatario dell'imputato, che aveva chiesto il differimento dell'udienza al fine di poter predisporre adeguata difesa, e rinviava al successivo 17 giugno, evidenziando che il processo sarebbe stato trattato in presenza delle parti. All'udienza del 17 giugno, assente l'imputato domiciliato presso il difensore di fiducia, la Corte raccoglieva le conclusioni del Procuratore generale e del difensore e definiva, con la sentenza oggi qui impugnata, il giudizio di appello. L'imputato aveva così scelto liberamente di rinunciare alle facoltà che l'ordinamento gli riconosce in ordine alla conoscenza diretta delle comunicazioni relative all'iter processuale, per affidarle al difensore domicíliatario, di volta in volta nominato, che era edotto della udienza di discussione, alla quale presenziò senza nulla eccepire in ordine alla regolare instaurazione del contraddittorio. 2 2.2. Ed invero, dalla sequenza processuale appena sopra esposta e negli stessi termini declinata anche dal difensore del ricorrente, che ha allegato al ricorso anche i verbali delle udienze di mero rinvio, si evince che l'imputato è stato avvisato della data di celebrazione (22 aprile 2021) del giudizio di appello, da lui stesso introdotto, con atto notificato presso il difensore di fiducia domiciliatario e rinunziante al mandato. Il nuovo difensore di fiducia, parimenti domiciliatario, era edotto di quella data di udienza, tanto da presentare istanza di differimento. La nuova data della udienza pubblica, che vide partecipare il nuovo difensore di fiducia nominato, fu comunicata all'imputato presso il domicilio del difensore di fiducia, che nulla ebbe ad eccepire in ordine alla ritualità degli avvisi per detta udienza. Non è dato pertanto comprendere quale forma di nullità avrebbe invalidato la celebrazione partecipata della udienza -fissata in data 17 giugno 2021- per il giudizio di appello. Non la corretta informazione all'imputato della data fissata per la celebrazione del giudizio, giacché l'imputato fu avvisato presso il domicilio del difensore (avv. SA PI) da lui stesso indicato quale domiciliatario. Non la corretta informazione rivolta al difensore, avvisato del rinvio da lui stesso richiesto, edotto e presente in udienza ove nulla eccepiva. 2.3. Non resta che ribadire che l'elezione di domicilio è un atto formale, dal quale discendono profonde conseguenze sostanziali;
tale deve essere anche l'atto di revoca, che può provenire solo dall'imputato, senza che analoga manifestazione unilaterale di volontà del difensore possa all'uopo spiegare alcun effetto (Sez. 1, n. 12176, del 20/2/2019; Sez. 1, n. 6758, del 5/6/2018, dep. 2019; Sez. 1, n. 5668, del 8/1/2019; Sez. 5, n. 1969, del 7/12/2018, dep. 2019; Sez. 2, n. 14787, del 25/1/2017, Rv. 269554; Sez. 2, n. 31969, del 2/7/2015, Rv. 264234, che affermano costantemente il seguente principio: la nomina del difensore, l'elezione di domicilio e le rispettive revoche, corrispondono a scopi diversi, e la revoca dell'una non comporta anche la revoca dell'altra, trattandosi di distinti istituti processuali aventi oggetto e finalità diversa). Il venir meno della qualità di difensore presso il quale sia stato eletto domicilio, non fa pertanto cessare gli effetti dell'elezione, senza una dichiarazione dell'interessato espressa nella stessa forma con la quale essa è avvenuta, in quanto l'elezione è un atto formale e tale deve essere anche l'atto di revoca. 3. Alla luce dei principi che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile: ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi, 3 per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro tremila. 3.1. La non particolare complessità dei motivi articolati e l'applicazione di principi di diritto consolidati consigliano l'adozione di un modello motivazionale semplificato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Motivazione semplificata. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 novembre 2022.