Sentenza 13 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/04/2001, n. 5575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5575 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA La1 5575/0 1 Im nome del Popolo AL : composta dai seguenti Nagistrati: Oggetto: Lavoro. R.G. m.13699/98 dr. Marino Donato Santo jannii Presidente Crom. 12123 Consigliere rel. dr. Donato Figurelli dr. Luciano Vigolo Rep.Consigliere dr. Giuseppe Cellerino Consigliere Ud 11/01/2001 dr. Bruno Balletti Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha promunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. -IL-SOLE 24 ORE- sul ricorso proposto da: per diritti L. 3000 SIDERREFRATTARI di UN TT & C. S.m.C., | 1.3. APR. 2001 - IL CANCELLERE;
im persona del socio amministratore UN TT, ' i com sede im Dalmine ed elettivamente domiciliata im Ro-- ma presso lo studio dell'avv. Renato Macro alla via :Mazzini m. 6, rappresentata e difesa dall'avv. Alessam- dro Baldassarre del foro di Bergamo, giusta procura specia le a margine del ricorso 1 ricorrente;
CANCELLERIA
CONTRO
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, im persona del Presidente e legale rappresentante prof. ing. Gio- vanni Billia, rappresentato e difeso, congiuntamente 1 лоз disgiuntamente, dagli avv. Domenico Ponturo, Fabrizio Correra e Fabio Fonzo, com i quali è elettivamente do- miciliato im Roma alla via della Frezza m.17 presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto stesso, come da procura speciale in calce al controricorso, controricorrente;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Ber- - 28 luglio 1997, m. 785/97, gamo in data 19 giugno m. 1622/96 R.G.; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza dell'll gennaio 2001; udito l'avv. Renato Macro, per delega dell'avv. Alessandro Baldassarre, per la ricorrente;
udito il P.M., im persona del Sostituto Procuratore Geme- rale dr. Francesco Mele,, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale موعة al - per diritti L. ESRAAG 11 10.5.01. IL CANCELLIERE I 2K Svolgimento del processo.. Con ricorso depositato in data 14 luglio 1994 la s.mc. Siderrefrattari di UN TT e C., corrente in Dalmine, proponeva opposizione avanti al Pretore di Ber- game im funzione di giudice del lavere avverso il decreto n. 818/94 Ing. im data 9 giugno 1994, con il quale lo stesso Pretore aveva ingiunto ad essa di pagare all'INPS la somma di lire 665.325.228, oltre ad accessori di legge, a titolo di contributi, somme aggiuntive e sanzioni ammi- nistrative, in relazione alla posizione del signor Giu- seppe CE, ritenuto lavoratore subordinato alle dipen- denze di detta società anzichè collaboratore autonomo, e com riferimento al periodo 1° febbraio 1985 30 settembre 1992. La ricorrente chiedeva la repca del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto di tutte le pretese avversarie. L'Istituto previdenziale,, costituitosi, instava a sua volta per la reiezione dell'opposizione. La causa veniva istruita mediante assunzione di prove testi- moniali ed il Pretore, com sentenza in data 26 gennaio 1996, respingeva l'opposizione presentata dalla Siderrefrattari. Avverso detta sentenza la società proponeva appelle, chie- dendo la riforma della sentenza pretorile, con revoca del- l'opposto decrete e rigette di tutte le domande dell'INPS, nonchè, in subordine, la rideterminazione della base imponi- bile e della relativa contribuzione.
3 - L'IMPS, costituitosi anche in appello,, eccepiva preliminar- mente l'inammissibilità e/o improcedibilità del gravame av- versario, per avere la società presentato nelle more domanda di condono previdenziale com successivo integrale pagamento;
mel merito l'IMPS chiedeva la conferma della sentenza impu- 28 luglio 1997 ilgnata. Con sentenza im data 19 giugno - Tribunale di Bergamo, im riforma dell'impugnata sentenza, dichiarava cessata la materia del contendere. Osservava il Tribunale che risultava dalla documentazione in atti che la società, dopo aver proposto appello (maggio 1996) avverso la sentenza del Pretore di Bergamo, aveva presentato (luglio 1996) domanda di "condono" previdenziale in base al d.l. 28 marzo 1996 n. 166 (decaduto, e poi rei- terato numerose volte, da ultimo com d.l. 23 ottobre 1996, 538), provvedendo altresì all'integrale pagamento delle na somme dovute, com conseguente estinzione dell'obbligazione contributiva;
che alla domanda di condono era stata apposta la clausola di "riserva"; che il versamento dei contributi dovuti, in sede di regolarizzazione previdenziale,, comportava l'estinzione del giudizio circa la sussistenza e l'entità del debito contributivo, ancorché fosse stata formulata "ri- serva” com la domanda di condono, attesa l'impossibilità di subordinare legittimamente la domanda all'accertamento della sussistenza del relativo debito;
che nella specie era venuto meno l'interesse dell'appellante alla prosecuzione del giudizio, per cui andava dichiarata cessata la materia del contendere. Awwerso detta sentenza, com atto notificato il 24 luglio 1998, la società Siderrefrattari ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, ed illustrato da memoria. L'INPS ha resistito com controricorso notificato il 24 agosto 1998. Motivi della decisione. Com il primo motivo, denunziando violazione e falsa appli- fogr cazione delle disposizioni sul c.d. "condono previdenziale" e, im particolare, dell'art. 3 del d.l. 28 marzo 1996 n. 166 nonchè dell'art. 2033 c.c. im relazione all'art. 360 m. 3 c.p.c., la società ricorrente deduce che, una volta fatto il condono, il contribuente può coltivare la domanda di accertamento negativo del debito e la ripetizione nei confronti dell'INPS, sia perchè la domanda di condono mom costituisce, di per sè, acquiescenza alla pretesa patrimo- miale dell'Ente (specie im presenza di manifestazione di volontà contaria, desumibile dall'apposizione della cosid- detta clausola di riserva) e nom ha riflessi estintivi au- tomatici sui giudizi pendenti, sia perchè, im ogni case, per privare il cittadino di um tale diritto è necessaria una espressa previsione di legge, che, invece, manca del tutto;
che vi sono quelli che,, nom essendo certi della loro qualità di debitori,, vogliono avvalersi cautelativamente del condono - 5 - (e pagano, quindi, com "riserva"), senza com ciòb væder compromessi il diritto e l'interesse all'accertamento del debito;
che il condono previdenziale si differenzia net- tamente da quello tributario. Com il secondo motivo, denunziando omesso esame ed omessa motivazione im ordine ad un punto decisivo della
contro
- versia im relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., la società ricorrente,, premesso che il Tribunale nom ha sfiorato il m merito della controversia, ripropone i motivi di gravame bt cirea la qualificazione giuridica del rapporte dedotto in giudizio. Com il terzo motivo, demunziando omesso esame ad omessa mo- tivazione circa um punto decisivo della controversia im relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., la società ricorrente ripropone la violazione dell'art. 635 c.p.œ.,, denunziata nell'atto di appello. Osserva la Corte che è fondato il primo motivo di ricorso. Come, invero, ha affermato questa Corte (Cass. 18 agosto 1999 m. 8698 ed a₁tre), ai sensi dell'art. 81, comma nono, della legge 23 dicembre 1998 m. 448 le clausole di riserva di ripe- tizione, subordinate agli esiti del contenzioso per il disconoscimento del proprio debito, apposte alle domande di condono previdenziale (iwi comprese, stante il tenore lettera- le della norma, quelle relative a provvedimenti di condono precedenti a quello disposto com l'art. 3 D.L. 28 marzo 1997 - 6 1 n. 79, conv. im legge 28 maggio 1997 n. 140), sono valide e non precludono .la possibilità di accertamento ne gativo in fase contenziosa del relativo debito, di tal che si deve escludere che la domanda di condono possa valere come riconoscimento di debito. Restano assorbiti il secondo ed il terzo motivo, in quant relativi al merito della controversia, che nom è stato to di giudizio da parte del Tribunale. Deve essere in definitiva accolto il primo motivo di ri con assorbimento degli altri, la sentenza impugnata devie re cassata, con rinvio per muovo esame alla Corte di Ap di Brescia, che si atterrà al principio di diritto enunciato com la sentenza sopra indicata e provvederà anche im ordine alle spese del giudizio di cassazione fort1.384 e 385, comma Tergofe fc..
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di ap- pello di Brescia, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Così dedo in Roma 1'11 gennaio 2001. Il Presidente Stille (dr. Marino Donato Santo janmi)D.можно Д. Сантораші CANCELLIERE Cancelleria Der Il Consigliere estensore 1.3 APR. 2001 (dr. Donato Figurelli) 77 - franck FejuncleБушель NCELLIERE -