Sentenza 10 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/05/2002, n. 6730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6730 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2002 |
Testo completo
| Aula 'B' 067 30 /02 REPUBBLICA ITA A IN NOME DEL POL I IT CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto de pol findice SEZIONE TERZA CIVILE out 375 epc. ca dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 9078/00 Vincenzo CARBONE Cron. 19190 Consigliere Dote. Paolo VITTORIA Dott. Luigi CO DI NANNI Consigliere Rep. Dott. Antonio Rel. Consigliere Ud. 18/03/02 SEGRETO Dott. Alfonso - Consigliere C.C. AMATUCCI ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: EO NN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CATTARO 28, presso lo studio dell'avvocato PIERO SCHIFONE, difesa dall'avvocato ROBERTO DELL'AQUILA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
GA RA, SAI SPA;
intimati avversO la sentenza n. 7255/99 del Giudice di pace di Sezione V Civile, emessa il 25/03/99 e NAPOLI, depositata il 29/03/99 (R.G. 28904/98); 2002 687 udita la relazione della causa svolta nella camera di -1- consiglio il 18/03/02 dal SEGRETO;
lette le conclusioni scritte Generale Dott. Aurelio GOLIA il ricorso. -2- Consigliere Dott. Antonio dal Sostituto Procuratore che ha chiesto si rigetti Svolgimento del processo Il giudice di pace di Napoli, con sentenza depositata il 29.3.1999 ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni, pari a £. 1.469.370, proposta da LE NN
contro
LL CO e la sua assicuratrice r.c.a. SAI s.p.a. a ' titolo di risarcimento del danno, conseguente all'incidente stradale, verificatosi il 28.7.1997 in Napoli, nel corso dell'attrice, guidato da undel quale il ciclomotore ragazzo, rimaneva tamponato dall'auto del LL. Riteneva il giudice, che, sulla base delle deposizioni dei testi del convenuto, ritenuti piu' credibili, l'incidente si era verificato per colpa esclusiva del conducente del motociclo, che tagliava la strada all'auto. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la LE. Non si sono costituiti gli intimati. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 116 c.p.c., perché il giudice avrebbe fatto malgoverno del materiale probatorio, privilegiando le deposizioni della parte convenuta. lamenta l'omessa, Con il secondo motivo la ricorrente contraddittoria motivazione, perché il insufficiente e avrebbe adeguatamente motivato sulla giudice non responsabilità esclusiva di esso attore, ed in ogni caso avrebbe violato l'art. 2054 c.c.. 3 2. Ritiene questa Corte che il ricorso sia manifestamente infondato e che, per l'effetto, vada rigettato. Contro le sentenze del giudice di pace in cause di valore non superiore a due milioni di lire, e perciò da decidere secondo equità (abbia il giudice applicato un proprio criterio equitativo o si sia comunque rifatto a norme di legge) il ricorso per cassazione è ammesso solo per il mancato rispetto delle regole processuali, per violazione di costituzionali e comunitarie (in quanto di rango norme superiore alla legge ordinaria) e per carenza assoluta о mera apparenza della motivazione o di radicale ed insanabile contraddittorietà, non essendo ammissibile il ricorso per violazione o falsa applicazione di legge, a norma dell'art. 3 c.p.c. (S.U. 15 ottobre 1999, n. 716). 360 n. Nella fattispecie, quanto al primo motivo e parte del secondo si fa valere esclusivamente una mera diversa ricostruzione e valutazione del fatto, rispetto a quella operata dal giudice con motivazione non apparente né insanabilmente contraddittoria. Inoltre la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta fra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che 4 ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti. Consegue che il controllo di legittimità da parte della Corte di cassazione non può riguardare il convincimento del giudice di merito sulla rilevanza probatoria degli elementi considerati, ma solo la sua congruenza dal punto di vista dei principi di diritto che regolano la prova (Cass. 3 marzo 2000, n. 2404; Cass. 4 dicembre 1999, n. 13567; 29 aprile 1999, n. 4347) Quanto all'assunta violazione dell'art. 2054 C.C., la censura è inammissibile, attenendo alla violazione di norma sostanziale. Nulla per le spese, non essendosi costituiti gli intimati.
P.Q.M.
Visto l'art. 375, c.2, c.p.c.. Rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, lì 18 marzo 2002. Il cons. est. Il Presidente Qutonico reto IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello 10.05.02ло A 5