Sentenza 9 aprile 2008
Massime • 1
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, nel caso l'interessato sia deceduto prima della definitività della sentenza assolutoria, l'indennizzo può essere successivamente richiesto anche dai congiunti elencati nell'art. 644, comma primo, cod. proc. pen., atteso che, in forza della disposizione richiamata, gli stessi sono legittimati in proprio e non "iure hereditario" a presentare la relativa domanda.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/04/2008, n. 23913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23913 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO SC - Presidente - del 09/04/2008
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 912
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 037104/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NC NC, N. IL 16/10/1956;
2) IN RO, N. IL 19/06/1956;
3) NC QU, N. IL 03/06/1978;
4) MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso ORDINANZA del 09/06/2006 CORTE APPELLO di CATANZARO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. AMENDOLA ADELAIDE;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, Dott. D'Angelo Giovanni, che ha chiesto che, in accoglimento del ricorso, la impugnata pronuncia venga annullata con rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con ordinanza del 20 giugno 2006 la Corte d'appello di Catanzaro dichiarava l'inammissibilità della domanda di riparazione proposta da NC SC, NC AL e NI SA, in qualità di eredi del defunto NC NT, per la ingiusta detenzione da questi patita per 92 giorni.
In motivazione osservava il giudicante che il diritto alla riparazione, in caso di errore giudiziario, sorge nel momento in cui la sentenza di revisione non sia più suscettibile di impugnazione, di guisa che, la domanda proposta dagli eredi ture successionis è ammissibile a condizione che la definitività della sentenza di revisione sia intervenuta prima della morte del loro dante causa (confr. Cass. 12 aprile 2000, n. 21662; Sez. Un. n. 28 del 1995). Tale disciplina, applicabile alla riparazione per ingiusta detenzione in forza del rinvio operato dall'art. 315 c.p.p., comma 3, "alle norme sulla riparazione dell'errore giudiziario", comportava, secondo il decidente, il difetto di legittimazione degli eredi dello NC alla proposizione della domanda, essendo la sentenza assolutoria nei confronti del loro dante causa divenuta definitiva dopo il decesso del medesimo.
1.2 Avverso detta pronuncia hanno proposto ricorso per Cassazione, per mezzo del loro difensore, NC SC, NC AL e NI SA, chiedendone l'annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte d'appello del tutto omesso di considerare, da un lato, che la domanda di riparazione era stata proposta dagli istanti non già solo iure hereditatis ma anche in proprio;
dall'altro, che in ogni caso il rinvio alla disciplina dell'errore giudiziario non ha carattere assoluto, ma è sottoposto alla condizione della compatibilità. Ricordano segnatamente i ricorrenti che, in tale prospettiva, il Supremo Collegio ha motivatamente escluso che la norma dettata dall'art. 644 c.p.p. sia applicabile all'istituto della riparazione (confr. Cass. 31 gennaio 1994, Brusita ed altri) e che, in ogni caso, essa attribuisce il diritto alla riparazione dell'errore giudiziario anche se il condannato muore prima del procedimento di revisione. Del tutto errato sarebbe pertanto l'assunto della Corte d'appello secondo cui la morte del soggetto intervenuta in epoca antecedente alla irrevocabilità del provvedimento assolutorio, inficerebbe la domanda degli eredi, sia che essi l'abbiano proposta iure proprio, sia che l'abbiano proposta iure successionis: e invero la sentenza assolutoria li legittimerebbe a instare per la riparazione per l'uno e per l'altro titolo. Posto poi che nella fattispecie un coimputato del dante causa degli istanti era stato assolto da identica imputazione, il diritto alla riparazione azionato troverebbe un ulteriore supporto nel principio, enunciato dal Giudice delle leggi, secondo cui "il diritto alla riparazione opera anche in favore degli eredi dell'indagato la cui posizione sia stata archiviata per morte del reo (...)" (Corte cost. sentenza n. 413 del 2004).
1.3 Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, Dott. D'Angelo Giovanni, ha chiesto che, in accoglimento del ricorso, la impugnata pronuncia venga annullata con rinvio.
1.4 Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria.
2.1 Il ricorso è fondato.
Il giudice di merito, partito dal presupposto che i ricorrenti avessero agito solo iure hereditario, ha negato il loro diritto alla riparazione, rilevando che la posizione soggettiva azionata non era ancora entrata nel patrimonio del de cuius, al momento della morte dello stesso. Ha richiamato in proposito la disciplina dettata in tema di riparazione dell'errore giudiziario, applicabile, nei limiti della compatibilità, in base al dettato dell'art. 315 c.p.p., comma 3, a quella in materia di ristoro della ingiusta detenzione.
E tuttavia dall'esame degli atti (non preclusa in questa sede, in applicazione del principio per cui il giudice di legittimità è giudice anche del fatto tutte le volte in cui venga denunciata la violazione di una norma processuale), emerge che i ricorrenti avevano, in realtà, agito anche iure proprio. È quindi sfuggito al decidente che, in tale qualità, il diritto azionato non incontrava, nè incontra, i limiti conseguenti al principio per cui nemo plus iuris in alium trasferre potest quam ipse habet: nessuno può trasmettere ad altri diritti di cui non sia titolare. Ora, la possibilità di far valere - iure proprio e non già ture hereditario - un diritto omogeneo, qualitativamente e quantitativamente, a quello, in tesi, spettante al condannato, in caso di revisione, ovvero al soggetto sottoposto a misura custodiale, in caso di riparazione per ingiusta detenzione, ancorché al momento della morte dello stesso non ne fossero ancora maturate tutte le condizioni, è espressamente riconosciuto dall'art. 644 c.p.p., comma 1, "al coniuge, ai discendenti e ascendenti, ai fratelli e sorelle,
agli affini entro il primo grado e alle persone legate da vincolo di adozione" con il condannato, ancorché questi sia deceduto "prima del procedimento di revisione" o, in caso di ingiusta detenzione, prima della sentenza assolutoria. Ed è appena il caso di ricordare che l'applicabilità della predetta norma, dettata in tema di riparazione dell'errore giudiziario, all'istituto disciplinato negli artt. 314 e 315 c.p.p., nonché l'estraneità della previsione al fenomeno successorio - avvalorata dalla previsione, della quale non vi sarebbe altrimenti stato alcun bisogno, dell'art. 644 c.p.p., u.c., volto a escludere la spettanza del diritto "alle persone che si trovano nella situazione di indegnità prevista dall'art. 463 c.c." - sono stati espressamente riconosciuti dalle sezioni unite di questa Corte nella sentenza 14 dicembre 1994, n. 28. Mentre esula dai limiti del presente giudizio l'indagine sulla trasmissibilità iure successionis della provvidenza, già maturata e riconosciuta, all'erede che non rientri tra i congiunti indicati nell'art. 644 c.p.p., comma 1 (come incidentalmente ammesso dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 413 del 2004), vai la pena di precisare che, sia pure agendo iure proprio e non iure ereditario, questi propongono in pratica la stessa domanda che sarebbe spettata al defunto (confr. Cass. pen. 4, udienza 12 dicembre 2006, Bianco;
Cass. pen. 4, 8 giugno 2007, n. 22502), tanto vero che la loro pretesa indennitaria non può superare l'ammontare della somma che sarebbe spettata al prosciolto.
Consegue da tanto che, in accoglimento del ricorso, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio, per nuovo esame, alla Corte d'appello di Catanzaro, che si atterrà ai principi enunciati nella presente sentenza.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro, cui rimette anche la regolamentazione tra le parti delle spese di questo grado del giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quarta Penale, il 9 aprile 2008. Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2008