Cass. pen., sez. III, sentenza 03/02/2017, n. 45535
CASS
Sentenza 3 febbraio 2017

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Massime1

In tema di reati concernenti gli stupefacenti, l'applicazione della sanzione del lavoro di pubblica utilità in luogo della pena detentiva ai sensi dell'art. 73, comma 5-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, presuppone la condizione soggettiva di tossicodipendente o assuntore di sostanze psicotrope dell'imputato, e quindi che il medesimo versi in una effettiva situazione di dipendenza dalle sostanze stupefacenti, in quanto tale trattamento di favore, si giustifica solo con l'intento di favorire la risocializzazione di soggetti, che, a causa di tale "addictio", potrebbero nuovamente delinquere. (In motivazione la S.C. ha precisato che è onere della difesa fornire idonei elementi dimostrativi della sussistenza delle condizioni legittimanti l'ammissione al beneficio).

Commentario1

  • 1Giudice può riqualificare la contestazione per messa alla prova (Cass. 36752/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 novembre 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 03/02/2017, n. 45535
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45535
Data del deposito : 3 febbraio 2017

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