Sentenza 3 febbraio 2017
Massime • 1
In tema di reati concernenti gli stupefacenti, l'applicazione della sanzione del lavoro di pubblica utilità in luogo della pena detentiva ai sensi dell'art. 73, comma 5-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, presuppone la condizione soggettiva di tossicodipendente o assuntore di sostanze psicotrope dell'imputato, e quindi che il medesimo versi in una effettiva situazione di dipendenza dalle sostanze stupefacenti, in quanto tale trattamento di favore, si giustifica solo con l'intento di favorire la risocializzazione di soggetti, che, a causa di tale "addictio", potrebbero nuovamente delinquere. (In motivazione la S.C. ha precisato che è onere della difesa fornire idonei elementi dimostrativi della sussistenza delle condizioni legittimanti l'ammissione al beneficio).
Commentario • 1
- 1. Giudice può riqualificare la contestazione per messa alla prova (Cass. 36752/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 novembre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/02/2017, n. 45535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45535 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2017 |
Testo completo
45535-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE PUBBLICA UDIENZA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: del 3 febbraio 2017 Presidente Dott. Aldo CAVALLO SENTENZA N.465 Dott. Vito DI NICOLA Consigliere Consigliere rel. Dott. Andrea GENTILI Dott. Antonella DI STASI Consigliere REGISTRO GENERALE Dott. Enrico MENGONI Consigliere n. 44102 del 2015 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: DI RO GE, nata a [...] il [...]; avverso la sentenza n. 238 della Corte di appello de L'Aquila del 30 gennaio 2015; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Paola FILIPPI, il quale ha concluso chiedendo rigetto del ricorso. 1 RITENUTO IN FATTO La Corte di appello de L'Aquila, con sentenza del 30 gennaio 2015, ha parzialmente riformato la sentenza con la quale, il precedente 8 ottobre 2013, il Tribunale di Lanciano aveva dichiarato Di MA GE responsabile del reato di cui all'art. 73 del DPR n. 309 del 1990, per avere illecitamente detenuto a fine di spaccio sostanza stupefacente del tipo hashish in misura pari a gr 57,08, e la aveva, pertanto, condannata, qualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, del DPR n. 309 del 1990, alla pena di un anno di reclusione ed euro 3000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. Con la sentenza di primo grado il Tribunale aveva, altresì, provveduto a revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena riconosciuto in passato alla imputata in relazione ad altre precedenti condanne, essendone venute meno le condizioni legittimanti. Nel riformare, come accennato, la sentenza del giudice di primo grado la Corte territoriale, preso atto della circostanza che, successivamente alla adozione della sentenza di primo grado, la normativa in tema di determinazione della sanzione relativa al reato contestato era variata in senso più favorevole al prevenuto, ha rigettato i restanti motivi dell'impugnazione dell'imputata, accogliendo solo quello che aveva ad oggetto la entità della pena, ridotta, pertanto, nei limiti del nuovo minimo edittale, a mesi 6 di reclusione ed euro 1032 di multa. AN Ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza la Di MA, assistita dal proprio difensore di fiducia, affidando le proprie doglianze a due motivi di impugnazione. Con essi la ricorrente, ha lamentato, prioritariamente, il vizio di motivazione della sentenza della Corte territoriale nella parte in cui essa ha risolto, sulla base della indimostrata esistenza di un mero errore materiale, la antinomia esistente fra la indicazione del valore ponderale della sostanza stupefacente sottoposta ad analisi chimica presso il Laboratorio del Comando provinciale di Chieti, il cui peso era pari a gr. 89,1022, e quella sequestrata alla imputata, il cui peso era stato, invece, indicato in gr 57,08. Ha, altresì, aggiunto, la difesa della ricorrente, che il vizio della motivazione della sentenza impugnata non poteva ritenersi superato dal fatto che sulla sostanza sequestrata era stato eseguito il narcotest, trattandosi di 2 esame volto solo ad accertare la natura della sostanza, ma non certo idoneo ad attestare il suo grado di purezza. Come secondo motivo di impugnazione la ricorrente ha lamentato la omessa motivazione in relazione alla sua richiesta di applicazione del beneficio di cui all'art. 73, comma 5-bis, del DPR n. 309 del 1990. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato e, pertanto esso deve essere rigettato. -Il primo motivo di ricorso è, infatti, infondato posto che sebbene la Corte di appello de L'Aquila abbia liquidato con una certa superficialità il quesito relativo alla identità fra il reperto sottoposto ad analisi chimica presso il laboratorio provinciale di Chieti dell'Arma e quello avente ad oggetto lo stupefacente effettivamente sequestrato alla Di MA, non essendoci, nel testo della sentenza impugnata, elementi che possano consentire di affermare, come invece sostenuto dalla Corte aquilana, che la non modesta differenza di peso (pari ad otre 30 grammi su poco meno di 60 grammi) indicata fra i due reperti sia frutto di un errore materiale in cui siano incorsi i Carabinieri di Lanciano nell'annotare il peso della sostanza sequestrata alla Di MA tuttavia la motivazione della sentenza della Corte territoriale si tiene - in quanto in essa è confermata la penale responsabilità della prevenuta anche in ragione dell'avvenuta effettuazione del narcotest che, per essere stato Av immediatamente eseguito dai Carabinieri di Lanciano, non lascia adito a dubbi sul fatto che l'oggetto dell'accertamento sia stato proprio il materiale sequestrato alla imputata. Ed al riguardo giova ricordare che, per stabilire la effettiva natura stupefacente di una determinata sostanza è sufficiente il narcotest, senza che sia indispensabile far ricorso ad una perizia chimica tossicologica, che è necessaria, invece, ove occorra valutare l'entità o l'indice dei principi attivi contenuti nei reperti (Corte di cassazione, Sezione III penale, 28 maggio 2015, n. 22498). Nel caso di specie, anche ad aderire alla tesi della ricorrente che lo stupefacente a lei sequestrata fosse quello contenuto in un panetto avente il peso di circa 57 gr, legittimamente la Corte territoriale ha escluso la necessità della rinnovazione del dibattimento onde eseguire una perizia tossicologica su di essa, posto che, adeguatamente accertata la natura di stupefacente della sostanza stessa attraverso la effettuazione del narcotest, la non trascurabile 3 entità ponderale della medesima era stato indice sufficiente per affermarne la destinazione non all'uso elusivamente personale ma allo spaccio verso terzi, e, pertanto, per affermare la penale rilevanza della sua detenzione. Quanto alla dedotta omessa pronunzia in relazione alla mancata ammissione al beneficio del lavoro di pubblica utilità in luogo delle espiazione della pena, osserva il Collegio che in disparte la circostanza che il ricorrente - non ha dimostrato di avere formulato la richiesta di ammissione al predetto beneficio già in sede di giudizio di primo grado e di averlo fatto o personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale (dimostrazione che sarebbe determinante, atteso che, secondo il consolidato orientamento interpretativo di questa Corte, una siffatta richiesta non può essere formulata né nei motivi di appello né dal difensore fornito solo della ordinaria procura ad processum: cfr. Corte di cassazione, Sezione III penale, 4 maggio 2010, n. 16849) - l'art. 73, comma 5-bis, del DPR n. 309 del 1990, nel consentire al condannato, in determinati casi, l'accesso, in luogo della espiazione della pena, detentiva e pecuniaria, al lavoro di pubblica utilità secondo le modalità previste dalla legge n. 74 del 2000, subordina siffatta possibilità alla condizione di essere tossicodipendente ovvero assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope. Posto che una siffatta condizione presuppone non una solamente occasionale ed episodica assunzione di tali sostanze da parte di costui ma Av qualche cosa di paragonabile ad una effettiva addictio all'uso di esse, non giustificandosi diversamente il trattamento di favore se non con l'intento di valorizzare le finalità rieducative e di risocializzazione della sanzione in relazione a soggetti per i quali è verosimile ritenere che la caduta nell'illecito sia la conseguenza di una condizione di difficoltà o di esclusione, sociale o personale, della quale la assunzione dello stupefacente sia un epifenomeno, osserva il Collegio che, quanto alla fattispecie, la Corte abruzzese ha rilevato che non erano emersi, in relazione alla imputata, elementi dimostrativi della esistenza di uno stato di dipendenza da stupefacente. Essendo stata, in tal modo, rilevata la mancanza di una delle condizioni legittimanti la ammissione al ricordato beneficio del lavoro di pubblica utilità, condizione della cui esistenza, peraltro, sarebbe stato onere della difesa della imputata fornire in sede di merito gli idonei elementi dimostrativi (cfr.: Corte di cassazione, Sezione VII penale, 3 dicembre 2013, n. 48396, ord.), non è riscontrabile nella motivazione della sentenza impugnata il dedotto vizio di omessa motivazione, dovendosi intendere comunque motivate, sia pure per implicito, le ragioni della esclusione della Di MA dalla ammissione al predetto beneficio. Al rigetto del ricorso presentato da Di MA GE fa seguito, visto l'art. 616 cod. proc. pen. la condanna di quest'ultima al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente (Aldo CAVALLO) (Andrea GENTILI) Corle Annela furtig DEPOSITATA IN CANCELLERIA -3 OTT 2017 RE 5