Sentenza 2 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/07/2003, n. 10386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10386 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLI ART. 1 0386 / 03 REPUBBLICA ITALIANA 24-11-1981, N. 689 de al sistema penale IN NOME LA CORTE UPREM ASSAZIONE Oggetto SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rafaele CORONA - Primo Presidente f.f. R.G.N. 14394/02 Dott. Vittorio DUVA - Presidente di sezione Cron. 23256 • Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere- Rep. Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere Ud.20/03/03 Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Dott. Vincenzo PROTO Rel. Consigliere Dott. Michele VARRONE Consigliere - Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere - Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: ( COMUNE DI FIRENZE, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DORA 1, presso 10 studio dell'avvocato MARIA ATHENA LORIZIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO SELVAGGI, giusta delega in calce al ricorso;
ricorrente 2003 contro 309 LI CO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE -1- MAZZINI 88, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO DE BONIS, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 4330/01 del Giudice di pace di FIRENZE, depositata il 28/12/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/03 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
uditi gli avvocati Maria Athena LORIZIO, Massimo DE BONIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, giurisdizione dell'A.G.A.. -2- Svolgimento del processo ricorso notificato al Comune di Firenze, il Con sig. Franco Bulli propose opposizione, ai sensi dell'art.23 1.n.689 del 1981, davanti al giudice di pace di Firenze avverso la cartella esattoriale emessa dalla Cassa di Risparmio di Firenze, quale concessionario del servizio di riscossione delle entrate di quel Comune relativa alla sanzione - determinata, ai sensi dell'art.15 della legge n.1497 del 1939, nell'importo di lire 2.901.270 (di cui lire 2.800.000 per indennità risarcitoria), nell'ambito di un procedimento di condono edilizio 4 per opere abusive realizzate in area soggetta a paesaggistica. A sostegno della domanda tutela dedusse l'inapplicabilità dell'art.15 della legge 1497/1939 e del d.m.26 settembre 1997, rilevando che tale norma sarebbe stata applicabile soltanto in relazione ad abusi non condonabili, e la non debenza delle somme addebitate, e chiese che fosse annullata e comunque dichiarata di nessun effetto la cartella di pagamento. Il Comune, costituitosi nel giudizio, eccepì in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del l'incompetenza giudice ordinario, nonché per l'inammissibilità adito, materia del giudice SU Corte di Cassazione (r.n.14394 02) est. V.Proto 3- dell'opposizione avverso la cartella esattoriale, e la carenza di legittimazione passiva di esso resistente;
B nel merito, contestò la fondatezza del ricorso. Con sentenza depositata il 28 dicembre 2001 il giudice di pace accolse l'opposizione, avendo ritenuto fondati i rilievi del ricorrente in ordine alla mancata indicazione nella cartella esattoriale dell'autorità e del termine relativi all'impugnazione esperibile. Avverso questa decisione il Comune di Firenze ha proposto ricorso per cassazione in base a sei motivi. Col primo motivo deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Col secondo motivo denuncia l'incompetenza per materia del giudice di pace. Col terzo motivo deduce la carenza di legittimazione passiva del Comune di Firenze, con riferimento alle censure relative alla validità dell'atto. Col quarto motivo sostiene l'inammissibilità dell'opposizione, non essendo stato impugnato il della sanzione provvedimento di determinazione irrogata dal Comune. SU Corte di Cassazione (r.n. 14394 02) est. V.Proto -4 Col quinto motivo deduce che la sanzione applicata troverebbe la propria fonte nell'art.15 1.n.1497 sostituito dall'art.164 del d.lgs. n.490del 1939, del 1999, riproduttivo della disciplina anteriore, vigente al momento dell'irrogazione della sanzione, e che l'applicabilità della sanzione stessa, anche in presenza di pratiche di condono edilizio, sarebbe confermata dall'art.2, comma 46, della 1. n. 662 del 1996 conv. nella 1. n.30 del 1997. Col sesto motivo deduce che la mancata indicazione nella cartella esattoriale dell'autorità alla quale sarebbe stata possibile ricorrere e del termine per impugnare costituirebbe un'irregolarità non inficiante la legittimità del provvedimento. I motivi sono stati illustrati con memoria. L'intimato ha resistito con controricorso. Motivi della decisione.
1. Il ricorso è ammissibile, anche se il valore della causa eccede il limite di lire 2.000.000, in quanto, nella fattispecie, il giudice di pace ha pronunciato la decisione impugnata secondo il rito previsto dalla legge 24 novembre 1981 n.689, che all'art. 23, ult.comma, prevede il ricorso per cassazione per saltum. E, secondo il costante orientamento di questa Corte, l'identificazione del SU Corte di Cassazione (r.n. 14394 02) est. V.Proto -5 mezzo di impugnazione esperibile contro un dato provvedimento giurisdizionale, deve essere operata, il principio dell'apparenza,secondo con qualificazione riferimento esclusivo alla attribuita all'azione proposta dal giudice che lo ha adottato, indipendentemente dall'esattezza della stessa (Cass.S.U.12 marzo 2003, qualificazione n. 3599; 2 aprile 2001, 4787, ex plurimis).
2. Né sussiste la nullità della procura per il fatto che (come ha dedotto il resistente) questa è stata rilasciata dal ricorrente su foglio materialmente separato dal ricorso stesso e senza riferimento specifico al giudizio di cassazione. Questa Corte ha, infatti, ormai da tempo chiarito che il requisito, posto dall'art.83, terzo comma, Ф c.p.c. (nel testo modificato dall'art.1 1.27 maggio 1997, n.141), della materiale congiunzione tra il foglio separato, col quale la procura sia stata rilasciata, e l'atto cui essa accede, si sostanzia in un contesto di elementi che consentano, alla stregua del prudente apprezzamento di fatti е di circostanze, di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla provenienza dalla parte del potere di rappresentanza ed alla riferibilità della giudizio di cui trattasi procura stessa al SU Corte di Cassazione (r.n. 14394 02) est. V.Proto -6- (Cass.S.U.18 settembre 2002, n.13666); certezza che nella fattispecie non può essere posta in dubbio, atteso che, da un lato, la procura risulta al rilasciata su foglio materialmente congiunto cassazione, e, dall'altro, essa ricorso per quale il contiene Sla la dichiarazione con la ricorrente ha conferito al difensore il mandato а difenderlo nel relativo giudizio, sia l'autentificazione della sua sottoscrizione ad opera del difensore stesso. Д 3.Col primo motivo si denunciano la violazione della legge n.2248 del 1865, allegato E) sul contenzioso amministrativo;
dei principi generali sul riparto della giurisdizione in relazione alla situazione giuridica soggettiva tutelata e alla qualificazione del potere esercitato dalla pubblica amministrazione;
dellel'errata valutazione risultanze del potere amministrativo riguardo alla tutela delle bellezze naturali;
e la violazione dell'art.34 della legge n.80 del 1998. Il ricorrente, sotto un primo profilo, lamenta che la sentenza impugnata non abbia considerato che in materia di sanzioni amministrative, irrogate ai sensi dell'art.15 1.1497 del 1939, nell'esercizio di un'attività discrezionale della pubblica SU Corte di Cassazione (r.n.14394 02) est. V.Proto -*- amministrazione, potendo questa scegliere fra dell'opera abusiva el'ordine di demolizione l'indennità risarcitoria, la posizione del privato sarebbe di interesse legittimo, come tale tutelabile davanti al giudice amministrativo. Sotto altro profilo, deduce che, per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. n.80 del 1998, con cui è stata attribuita al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva in materia urbanistica ed edilizia, la controversia sarebbe oggi devoluta alla giurisdizione esclusiva di quest'ultimo. La censura, nel suo secondo profilo, di carattere pregiudiziale ed assorbente, è fondata. A norma dell'art.34 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80 (in vigore, ai sensi dell'art. 45, dal 1° luglio 1998), poi sostituito dall'art.7, comma 3, lett.b, della legge 21 luglio 2000, n.205, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti materia amministrazioni pubbliche indelle urbanistica ed edilizia. Come questa Corte ha già avuto occasione di rilevare (Cass.S.U.14 luglio 2000, n.494), la disposizione si caratterizza per l'estrema ampiezza SU Corte di Cassazione (r.n.14394 02) est. V.Proto -8- della formula adottata, sia nella delimitazione dell'ambito della materia, sia nell'indicazione delle controversie che in tale ambito assumono rilevanza ai fini della determinazione della giurisdizione esclusiva. Essa stabilisce, infatti, che sono compresi nella materia urbanistica tutti gli aspetti dell'uso del territorio, e che rientrano nelle controversie attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, purché attinenti alla materia urbanistica (come definita dalla norma), le controversie determinate da atti, provvedimenti е comportamenti delle amministrazioni pubbliche. In questa linea si è, poi, ritenuto (Cass.S.U.13 dicembre 2002, n. 17913) che la norma comprende anche le ingiunzioni in materia edilizia;
а già sostanziale conferma di un orientamento, amministrative per sanzioni espresso in tema di abusi edilizi, che (sia pure in un diverso contesto normativo), in base al disposto dell'art.16 della legge 28 giugno 1977, n.10, aveva attribuito in tale materia le relative controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (cfr., ex plurimis, Cass.30 dicembre 1999, n.944 e Cass.20 ottobre 1995, n.10923). SU Corte di Cassazione (r.n.14394 02) est. V.Proto -g- 4.Alla stregua delle considerazioni che precedono il motivo (nel suo secondo profilo) merita, dunque, l'esame accoglimento. Resta, pertanto, assorbito deve delle ulteriori censure. Conseguentemente, la giurisdizione esclusiva del essere dichiarata giudice amministrativo. La sentenza impugnata va, quindi, cassata senza rinvio. Si ravvisano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e esclusiva del giudice giurisdizione dichiara la assorbite le ulteriori amministrativo. Dichiara censure. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso il 20 marzo 2003 nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili. Il Presidente Il .est. лепил IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria 2. LUG. 2003 VIL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista SU Corte di Cassazione (r.n. 14394 02) est. V.Proto 18.