Cass. civ., sez. I, sentenza 02/04/1999, n. 3151
CASS
Sentenza 2 aprile 1999

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In tema di sentenza emessa in esito a giudizio di opposizione allo stato passivo, la disciplina speciale dettata dal quinto comma dell'art. 99 della legge fallimentare che, con riferimento al relativo gravame, impone un termine breve per la impugnazione, è operante soltanto in ordine a quelle disposizioni della sentenza stessa che incidono sulla formazione dello stato passivo, mentre non si estende ad altre statuizioni che lo stesso giudice, nella stessa sede, abbia pronunciato su domande ordinarie inserite nel procedimento di opposizione in virtù di mera connessione estrinseca. E ciò per effetto del più generale principio secondo il quale la riunione formale di più cause in un unico contesto non fa venir meno l'autonomia delle relative domande, e, quindi, delle relative decisioni. Tale criterio non può non valere per l'ipotesi di riunione tra procedimento di opposizione a stato passivo e azione revocatoria promossa dalla curatela contro lo stesso creditore opponente, in tutti i casi in cui la revocatoria riguardi rapporti giuridici che, al di fuori di detta coincidenza soggettiva, nulla abbiano in comune con quello cui l'opposizione direttamente si riferisce. La materia del contendere del giudizio di opposizione allo stato passivo non può, in definitiva, subire dilatazione solo nei limiti di una correlazione logica e giuridica che faccia apparire pregiudiziale la decisione sulla revocabilità del credito o della garanzia oggetto della insinuazione contestata rispetto alla decisione sulla accoglibilità dell'ammissione stessa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 02/04/1999, n. 3151
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3151
    Data del deposito : 2 aprile 1999

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