Sentenza 2 aprile 1999
Massime • 1
In tema di sentenza emessa in esito a giudizio di opposizione allo stato passivo, la disciplina speciale dettata dal quinto comma dell'art. 99 della legge fallimentare che, con riferimento al relativo gravame, impone un termine breve per la impugnazione, è operante soltanto in ordine a quelle disposizioni della sentenza stessa che incidono sulla formazione dello stato passivo, mentre non si estende ad altre statuizioni che lo stesso giudice, nella stessa sede, abbia pronunciato su domande ordinarie inserite nel procedimento di opposizione in virtù di mera connessione estrinseca. E ciò per effetto del più generale principio secondo il quale la riunione formale di più cause in un unico contesto non fa venir meno l'autonomia delle relative domande, e, quindi, delle relative decisioni. Tale criterio non può non valere per l'ipotesi di riunione tra procedimento di opposizione a stato passivo e azione revocatoria promossa dalla curatela contro lo stesso creditore opponente, in tutti i casi in cui la revocatoria riguardi rapporti giuridici che, al di fuori di detta coincidenza soggettiva, nulla abbiano in comune con quello cui l'opposizione direttamente si riferisce. La materia del contendere del giudizio di opposizione allo stato passivo non può, in definitiva, subire dilatazione solo nei limiti di una correlazione logica e giuridica che faccia apparire pregiudiziale la decisione sulla revocabilità del credito o della garanzia oggetto della insinuazione contestata rispetto alla decisione sulla accoglibilità dell'ammissione stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/04/1999, n. 3151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3151 |
| Data del deposito : | 2 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Aldo VESSIA Presidente
Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere
Dott. Vincenzo FERRO Consigliere
Dott. Giusepppe MARZIALE Consigliere
Dott. Francesco FELICETTI Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso principale iscritto al n. 3827 R.G. 1997, proposto dal BANCO DI SICILIA s.p.a., Filiale di Vicenza, in persona del suo legale rappresentante Fabio Romanelli, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Pellizzari del foro di Vicenza e dall'avv. Guido Romanelli del foro di Roma, e presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma via Cosseria 5, come da procura a margine del ricorso,
- ricorrente in via principale -
contro il
FALLIMENTO della MARMAS s.r.l., in persona del Curatore Giuseppe Zanon, autorizzato al presente giudizio con decreto del giudice delegato 3 aprile 1997, rappresentato e difeso dall'avv. Mario A. Zezza del foro di Vicenza e dall'avv. Massimo Vitolo del foro di Roma, e presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma via San Tommaso d'Aquino 7, come da procura a margine del controricorso, - controricorrente ricorrente incidentale -
e sul ricorso incidentale iscritto al n.4481/1997 proposto dal FALLIMENTO della MARMAS s.r.l. in persona del Curatore, come sopra autorizzato, rappresentato, difeso e domiciliato, contro il
BANCO DI SICILIA S.P.A., in persona del suo legale rappresentante in carica, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia 21 novembre 1996/7 gennaio 1997 n. 27, in materia di: opposizione allo stato passivo e azione revocatoria fallimentare.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 novembre 1998 dal Cons. Vincenzo Ferro;
Udito il difensore della parte ricorrente in via principale avv. Lorenzo Pellizzari;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto Apice, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 28 agosto 1992 il Tribunale di Vicenza ha dichiarato il fallimento della Marmas s.r.l.
Il 4 gennaio 1993 il Banco di Sicilia ha presentato domanda di ammissione al passivo del proprio credito di complessive lire 112.854.837 rappresentante il saldo passivo del conto corrente intrattenuto presso la suddetta banca dalla società fallita, comprensivo degli interessi. Il giudice delegato ha ammesso al passivo il credito del Banco di Sicilia, decurtato di lire 407.270 per interessi ritenuti non dovuti, e incrementato peraltro di lire 228.926.355 pari all'ammontare dei versamenti effettuati sul conto e delle ricevute bancarie incassate dalla banca successivamente alla data del 1^ giugno 1992 (qualificati come "implicitamente revocati") e quindi nella somma complessiva di lire 342.188.462. Ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 98 R.D. 16 marzo 1942 n. 267, il Banco di Sicilia, con ricorso depositato il 18 maggio
1993, deducendo la illegittimità dell'ammissione del credito in misura maggiore di quella richiesta, e la mancanza di motivazione in ordine alla parziale esclusione degli interessi. La Curatela si è costituita in giudizio per chiedere la reiezione dell'opposizione. Successivamente, con citazione notificata il 30 luglio 1994, la Curatela del fallimento della Marmas s.r.l. ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Vicenza il Banco di Sicilia per sentire dichiarare revocati, ai sensi dell'art. 67 (con alternativo riferimento al comma primo e al comma secondo di tale disposizione), gli "accrediti analiticamente indicati nel provvedimento di verifica dello stato passivo" (incassi di ricevute bancarie per lire 68.926.355 e versamenti diretti per lire 160.000.000, effettuati dopo il 1^ giugno 1992) e per sentir quindi condannare il Banco di Sicilia al pagamento del corrispondente importo totale di lire 228.926.355 oltre accessori.
Il Tribunale di Vicenza, previa riunione dei procedimenti, con sentenza 30 giugno/22 agosto 1995 n. 725 ha respinto l'opposizione allo stato passivo per difetto di interesse dell'opponente ad agire in tale sede, e, accogliendo l'azione revocatoria, ha condannato il convenuto alla restituzione in favore della Curatela della somma capitale di lire 228.926.355 con gli interessi al saggio legale dalle singole operazioni al saldo, nonché al rimborso delle spese. Avverso la sentenza del Tribunale, notificatagli in data 11 ottobre 1995, il Banco di Sicilia ha proposto appello con atto notificato il 10 novembre 1995, assumendo: che erroneamente il primo giudice non aveva riconosciuto l'interesse dell'appellante ad agire in opposizione allo stato passivo senza considerare che "se il Banco non avesse proposto ricorso avrebbe implicitamente riconosciuto corretta l'ammissione dell'intera somma e di conseguenza avrebbe dovuto immediatamente restituire quanto asseritamente preteso"; che il giudice delegato non aveva il potere di ammettere, ultra petita, un credito non insinuato al passivo e di revocare, inaudita altera parte, e de facto, pagamenti fatti al creditore;
che, quanto alle ricevute bancarie, non era stato tenuto conto del fatto che alcune di esse (per lire 5.668.491) erano rimaste insolute;
che le operazioni in questione non erano revocabili, per essere il versamento di lire 160.000.000 qualificato da funzione ripristinatoria della provvista e non solutoria, e per essere avvenuto l'incasso delle ricevute bancarie nell'esercizio della facoltà di compensazione pattuita e in correlazione con il mandato in rem propriam conferito alla banca. L'appellante ha chiesto quindi "1) in totale riforma della sentenza . . . . . emessa dal Tribunale di Vicenza in data 30/06/95 e notificata in data 11/10/95, . . . . . dichiararsi illegittimo, inesistente, nullo o inefficace il provvedimento di ammissione del credito del Banco di Sicilia al passivo del fallimento nella misura indicata dal giudice delegato;
2) ammettersi il credito del Banco di Sicilia al passivo fallimentare in via chirografaria per l'importo richiesto di lire 112.854.837; 3) rigettarsi in toto la domanda della Curatela fallimentare Marmas s.r.l. di revoca ex art. 67 primo e secondo comma L.F." Costituendosi in giudizio davanti alla Corte di appello, il IM ha eccepito pregiudizialmente l'intempestività e, nel merito, l'infondatezza dell'impugnazione, rilevando tra l'altro che si era formato il giudicato sulla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per l'accoglimento dell'azione revocatoria dall'art. 67 della legge fallimentare.
La Corte di appello di Venezia con sentenza 21 novembre 1996/7 gennaio 1997 n. 27 ha dichiarato "inammissibile l'appello con ogni conseguenza di legge a ciò inerente", con compensazione delle spese del secondo grado.
Per la cassazione di quest'ultima sentenza ricorre il Banco di Sicilia con deduzione di due motivi aventi ad oggetto rispettivamente "falsa applicazione dell'art. 99 della legge fallimentare" e "violazione dell'art. 325 C.P.C." La Curatela del fallimento della Marmas s.r.l. resiste con controricorso, contestualmente proponendo ricorso incidentale per "violazione e falsa applicazione degli art.91 e 92 C.P.C. e omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione".
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Del ricorso principale proposto dal Banco di Sicilia e del ricorso incidentale proposto dalla Curatela del IM della Marmas s.r.l. deve essere disposta la riunione ai sensi dell'art. 335 C.P.C.
2.1. I due motivi concorrentemente dedotti a sostegno del ricorso principale possono essere esaminati congiuntamente, in quanto rivolti, nell'insieme, contro la ratio decidendi in base alla quale la Corte veneta, dopo avere dato atto che il Tribunale con l'unica sentenza oggetto di appello aveva deciso due cause riguardanti rispettivamente l'opposizione allo stato passivo e l'azione revocatoria promossa dal curatore, ha ritenuto tuttavia che questa seconda domanda "trova la sua ragione di essere" nel provvedimento con cui il giudice delegato, sulla dichiarazione di credito del Banco di Sicilia di lire 112.854.837 in via chirografaria) ha disposto che la domanda di ammissione al passivo ". . . . .viene inoltre incrementata dei seguenti importi incassati dal 01/06/92 . . . . ./omissis/. . . . .da intendersi implicitamente revocati" e quindi "ammessa al passivo in chirografo per l'importo complessivo di lire 342.188.462", ha conseguentemente affermato che "questa seconda domanda anche se autonomamente proposta dal curatore non rappresenta una domanda ordinaria decisa dal Tribunale al di fuori della domanda di ammissione al passivo fallimentare" in quanto "caratterizzata dalla sua stretta inerenza al giudizio di opposizione proprio perché riguardante il problema relativo alla sussistenza degli elementi costitutivi della situazione giuridica de qua e la sua concorsualità", ha ritenuto quindi applicabile all'impugnazione della sentenza nella totalità delle sue componenti la disciplina speciale dettata dal quinto comma dell'art. 99 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, ed ha dichiarato la decadenza dell'appellante per l'inosservanza del termine perentorio ivi stabilito per la costituzione in giudizio.
2.2. La denunzia di violazione di legge, formulata con riferimento al citato art. 99 della legge fallimentare e all'art. 325 C.P.C., è fondata e merita accoglimento. La triplice alternativa posta dal ricorrente, che richiede a questa Corte la risposta al quesito se, in sede di impugnazione, "le due cause riunite dovevano seguire il rito ordinario", ovvero se "le due cause dovevano seguire il rito speciale fallimentare", ovvero ancora se "le due cause pur riunite avrebbero mantenuto una loro autonomia seguendo ciascuna il proprio rito", esige di essere sciolta con l'accoglimento della terza delle suindicate ipotesi. A tale soluzione si perviene in applicazione del criterio, più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità, per cui la specialità, risultante dal quinto comma dell'art. 99 della legge fallimentare, del regime di impugnazione della sentenza emessa in esito a giudizio di opposizione allo stato passivo, è operante soltanto in ordine a quelle disposizioni della sentenza stessa che attengano specificamente all'ammissione o alla non ammissione del credito insinuato - o della garanzia fatta valere in relazione al credito stesso - e incidano quindi sulla formazione dello stato passivo, e non si estende a quelle altre statuizioni che lo stesso giudice nella stessa sede abbia pronunciato su domande ordinarie inserite nel procedimento di opposizione in virtù di mera connessione estrinseca. Tale criterio, discendente dal più generale principio secondo il quale la riunione formale di più cause in un unico contesto processuale non fa venir meno l'autonomia delle relative domande e quindi delle relative decisioni, questo Collegio ritiene di dover qui recepire e, per quanto occorra, ribadire e riaffermare. E tale criterio non può non valere, anche e specificamente, per l'ipotesi di riunione tra procedimento di opposizione a stato passivo e azione revocatoria promossa dalla Curatela contro lo stesso creditore opponente, ma al di fuori dei limiti che circoscrivono, sempre secondo la giurisprudenza, l'ambito dell'ammissibilità della introduzione di una domanda riconvenzionale. Infatti, se è vero che è possibile l'esclusione di un credito o di una garanzia in sede di accertamento del passivo in considerazione della loro revocabilità senza necessità di formale esperimento dell'azione revocatoria, e se è vero che, comunque, l'azione revocatoria può essere proposta dal Curatore in via riconvenzionale nello stesso giudizio di opposizione relativo al credito o alla garanzia di cui si assume la revocabilità, è altrettanto vero peraltro che la materia del contendere del giudizio di opposizione non può subire dilatazione al di là della correlazione logica e giuridica che fa apparire pregiudiziale la decisione sulla revocabilità o meno del credito o della garanzia oggetto dell'insinuazione contestata rispetto alla decisione sull'accoglibilità o meno dell'ammissione stessa: non è consentita, quindi, la sottrazione alla sede giurisdizionale ordinaria e l'attribuzione alla sede processuale speciale - caratterizzata da eccezionali compressioni delle facoltà processuali della parte privata come quella che qui viene in considerazione dell'azione revocatoria promossa contro lo stesso creditore opponente in relazione a rapporti giuridici che, all'infuori di tale coincidenza soggettiva, nulla abbiano in comune con quello a cui l'opposizione direttamente si riferisce, e così in vista di una finalità esclusivamente incrementativa dell'attivo fallimentare. Sotto questo profilo, quindi, non giova alla difesa del IM ricordare (con citazione di Cass. 21 dicembre 1990 n. 12155) che "nel caso in cui il curatore, oltre ad eccepire la revocabilità di una garanzia nel procedimento di opposizione allo stato passivo promosso dal creditore, abbia anche instaurato un'autonoma azione di revoca della stessa garanzia davanti allo stesso tribunale, si verifica la pendenza di due processi aventi ad oggetto la stessa causa talché, una volta riuniti i due procedimenti, l'appello contro la sentenza che dichiari l'inefficacia della stessa garanzia deve essere proposto nel termine breve di cui all'art. 99 quinto comma legge fallimentare, avendo la questione della revocatoria formato oggetto del procedimento di opposizione nel quale è confluito per assorbimento quello iniziato dal curatore."
2.3. Ha errato, pertanto, la Corte territoriale nell'applicare, all'impugnazione della decisione di accoglimento dell'azione revocatoria esperita dalla Curatela, l'abbreviazione a quindici giorni del termine per la proposizione dell'appello contro le sentenze rese in primo grado su opposizione a stato passivo, e nel dichiarare quindi, indiscriminatamente, l'inammissibilità del gravame proposto con atto notificato nel ventinovesimo giorno dalla notificazione della sentenza impugnata. Avrebbe dovuto invece la Corte veneta, indipendentemente dalla sorte del gravame diretto contro la statuizione concernente propriamente l'opposizione, ritenere ammissibile (in relazione al termine di cui al primo comma dell'art. 325 C.P.C.) l'appello nella parte riguardante l'azione revocatoria, e procedere al riguardo al giudizio di merito di seconda istanza del quale era investita. La cassazione, in questa parte, della sentenza impugnata comporta il rinvio della causa al altro giudice ai fini dell'esame nel merito, che la Corte di Venezia ha omesso, della domanda proposta dal Curatore per la dichiarazione di inefficacia dei pagamenti suindicati.
3. Poiché il resistente IM adduce, contro la censura del ricorrente - che qui trova accoglimento per le ragioni sopra esposte - l'inconveniente che si verificherebbe con la coesistenza della decisione passata in giudicato circa l'inammissibilità dell'opposizione allo stato passivo e della permanenza sub judice dell'azione revocatoria destinata a rivestire rilevanza pregiudiziale rispetto all'ammissione al passivo del credito insorgente dall'accoglimento della stessa, osservasi ancora quanto segue. Il giudice delegato ha individuato determinati atti di disposizione patrimoniale compiuti in favore della Banca che ha ritenuto suscettibili di dichiarazione di inefficacia nei confronti della massa ai sensi dell'art. 67 della legge fallimentare, ha prefigurato non solo l'esperimento futuro dell'azione revocatoria ma altresì l'accoglimento della stessa nonché la conseguente proposizione da parte della Banca della domanda di ammissione al passivo del proprio credito corrispondente alle entità delle restituzioni da effettuare a favore della massa, e a quest'ultima domanda - prevista (ed anzi, recte, supposta, stante il potere dispositivo della parte al riguardo) ma in realtà non sussistente - ha dato accoglimento in sede di formazione dello stato passivo nel modo di cui si è detto. Ora, in tale singolare iniziativa del giudice non si ravvisa soltanto una ipotesi di ultrapetizione (in violazione del principio di cui all'art. 112 C.P.C. alla luce del raffronto tra l'oggetto della dichiarazione di credito e quello dell'ammissione al passivo), in ordine alla quale non sarebbe invero agevolmente configurabile un interesse all'opposizione in capo al soggetto che, in prima approssimazione, parrebbe destinato a trarne vantaggio.- e sarebbe inoltre prospettabile la formazione del giudicato endofallimentare derivante dalla inammissibilità dell'opposizione con conseguentemente irrimediabile consolidamento della anomala situazione che potrebbe verificarsi a seguito dell'eventuale reiezione dell'azione revocatoria. Il giudice delegato, invero, ha da un lato esercitato un potere eccedente l'ambito delle sue attribuzioni, circoscritte alla formazione dello stato passivo mediante la verifica delle domande presentate dai creditori, e, dall'altro, ha pronunciato su un diritto insussistente nel momento del provvedimento e da ritenersi in quel momento non solo futuro ma del tutto ipotetico, alla luce dell'art. 71 della legge fallimentare secondo cui solo "colui che per effetto della revoca prevista nelle disposizioni precedenti ha restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo per il suo eventuale credito". Per tal modo è stato posto in essere un provvedimento che, per la sua assoluta abnormità (che si discosta radicalmente e irrimediabilmente dal modello legale degli atti del giudice delegato, legittimi o meno), deve considerarsi giuridicamente inesistente e nell'ambito della procedura concorsuale tamquam non esset, e come tale sottratto all'operatività dei principi dell'assorbimento delle nullità nei mezzi di gravame, dell'interesse all'impugnazione, e della formazione del giudicato conseguente all'inammissibilità dell'impugnazione esperita. La inidoneità del provvedimento ad esplicare giuridica rilevanza deve invece ritenersi denunciabile in qualsiasi tempo e con qualsiasi mezzo, da qualsivoglia soggetto interessato, a tal fine potendo risultare idonea anche la prospettazione dell'anomalia della situazione che ne deriva mediante quella che, in coerenza con la sede e con la forma della sua proposizione, è stata qualificata come opposizione allo stato passivo, ma che in realtà si configurava, motivatamente, come reazione a quanto, nel provvedimento del giudice, potesse risultare pregiudizievole all'interesse della parte. Devesi quindi escludere, oltre alla configurabilità del giudicato sull'azione revocatoria, anche la configurabilità di un giudicato endofallimentare sulla definitività dell'ammissione al passivo del credito in argomento. Anche sotto questo profilo, pertanto, la sentenza della Corte veneta merita censura.
4. La cassazione totale della sentenza impugnata alla quale si accede in via conseguenziale all'accoglimento del ricorso principale esplica rilevanza assorbente rispetto al ricorso incidentale col quale la Curatela del IM della Marmas s.r.l. si duole della disposta compensazione delle spese del giudizio di secondo grado, denunciando al riguardo violazione e falsa applicazione degli art. 91 e 92 C.P.C. nonché omissione, insufficienza e contraddittorietà della motivazione sul punto.
5. Al giudice del rinvio, che viene designato in altra sezione della stessa Corte di appello di Venezia, viene demandata la statuizione sull'onere delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte
riunisce i ricorsi;
accoglie il ricorso principale;
dichiara assorbito il ricorso incidentale;
cassa la impugnata sentenza;
e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Venezia alla stessa riservando anche i provvedimenti relativi alle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 1999