Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/02/2001, n. 2450
CASS
Sentenza 20 febbraio 2001

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Per controversie relative a rapporti di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 409 n. 1 cod. proc. civ., devono intendersi non solo quelle relative ad obbligazioni propriamente caratteristiche del rapporto di lavoro, ma tutte le controversie, in cui la pretesa fatta valere in giudizio si ricolleghi direttamente a detto rapporto, nel senso che questo, pur non costituendo la "causa petendi" di tale pretesa, si presenti come antecedente e come presupposto necessario e non meramente occasionale della situazione di fatto in ordine alla quale viene invocata la tutela giurisdizionale, come nel caso di domanda di risarcimento del danno derivante da infortunio sul lavoro.

Nell'ipotesi di controversia in materia di lavoro ex art. 409 cod. proc. civ. la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale all'epoca incompetente, per essere la causa di competenza del Pretore con funzione di giudice del lavoro e che era pertanto invalida secondo la legge in vigore all'epoca della pronuncia, deve essere dichiarata valida in sede di impugnazione in forza dell'efficacia sanante dei mutamenti di diritto intervenuti nel corso del giudizio di gravame, tenuto conto altresì della nuova formulazione di cui all'art. 5 cod. proc. civ. introdotta dall'art.2 della legge 353/1990 che trova fondamento in ragioni di economia processuale essendo il Tribunale divenuto giudice unico di primo grado e pertanto competente in base allo "ius superveniens" (vedi Corte Cost. n. 185/1981 e Corte Cost. n. 268/1987).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/02/2001, n. 2450
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2450
    Data del deposito : 20 febbraio 2001

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