Sentenza 20 febbraio 2001
Massime • 2
Per controversie relative a rapporti di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 409 n. 1 cod. proc. civ., devono intendersi non solo quelle relative ad obbligazioni propriamente caratteristiche del rapporto di lavoro, ma tutte le controversie, in cui la pretesa fatta valere in giudizio si ricolleghi direttamente a detto rapporto, nel senso che questo, pur non costituendo la "causa petendi" di tale pretesa, si presenti come antecedente e come presupposto necessario e non meramente occasionale della situazione di fatto in ordine alla quale viene invocata la tutela giurisdizionale, come nel caso di domanda di risarcimento del danno derivante da infortunio sul lavoro.
Nell'ipotesi di controversia in materia di lavoro ex art. 409 cod. proc. civ. la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale all'epoca incompetente, per essere la causa di competenza del Pretore con funzione di giudice del lavoro e che era pertanto invalida secondo la legge in vigore all'epoca della pronuncia, deve essere dichiarata valida in sede di impugnazione in forza dell'efficacia sanante dei mutamenti di diritto intervenuti nel corso del giudizio di gravame, tenuto conto altresì della nuova formulazione di cui all'art. 5 cod. proc. civ. introdotta dall'art.2 della legge 353/1990 che trova fondamento in ragioni di economia processuale essendo il Tribunale divenuto giudice unico di primo grado e pertanto competente in base allo "ius superveniens" (vedi Corte Cost. n. 185/1981 e Corte Cost. n. 268/1987).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/02/2001, n. 2450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2450 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. VINCENZO MILEO - Consigliere -
Dott. GUGLIELMO SIMONESCHI - Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAMMONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
OL BE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LAURINA 40, presso lo studio dell'avvocato MARCO ELIFANI, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIO DIANA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
QUARTIER GENERALE FORZE ALLEATE SUD EUROPA (AFSE), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ROCCA PORENA 34, presso lo studio dell'avvocato MARCELLO DE LUCA TAMAJO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato IDA PAVESI, giusta delega in atti;
- resistente -
nonché contro
SO IA, RE NA, RE OL, RE GE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2400/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 19/11/99 R.G.N. 306/97;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 30/11/00 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. RAFFAELE CENICCOLA che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, rigetti il ricorso con le ulteriori statuizioni di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atti di citazione notificati il 27 e il 30 settembre 1991 il sig. OB CO conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Napoli la Nato, il Ministero della Difesa ed il capo squadra IC TO, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni, soprattutto di quello biologico, subiti in conseguenza di un infortunio sul lavoro occorso nello svolgimento del suo rapporto di lavoro alle dipendenze della Nato a seguito di caduta da una scala. Costituitasi l'AF, quale soggetto effettivamente legittimato passivo in luogo della Nato, e gli altri convenuti, il Tribunale con sentenza 1125 del 1996 dichiarava inammissibile la domanda nei confronti del Ministero della Difesa, e condannava l'AF ed il TO al pagamento a favore del CO della somma di lire duecentodieci milioni.
La Corte d'Appello, in contraddittorio anche con gli eredi di TO IC, ossia AS IA, TO AN, TO AT e TO DO, con sentenza del 19 novembre 1999, accogliendo l'appello dell'AF, dichiarava la nullità della sentenza per difetto di competenza del Tribunale adito, per essere competente il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro. La Corte, rilevata preliminarmente la ritualità della eccezione di incompetenza per materia spiegata in appello essendo applicabile il vecchio testo dell'art. 38 c.p.c., affermava che la competenza spettava al giudice del lavoro perché l'incidente si era verificato nell'ambito del rapporto di lavoro ed anche nella sentenza penale era stata affermata la responsabilità di IC TO per non avere, in qualità di capo squadra, imposto al CO l'uso di una scala appropriata.
Avverso detta sentenza il CO propone regolamento di competenza, illustrato da memoria, l'AF ha depositato memoria difensiva ed il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Deduce il ricorrente che la Corte d'Appello avrebbe errato nel considerare rituale la eccezione incompetenza, la quale sarebbe invece tardiva poiché in primo grado sia l'AF, sia il TO avevano affrontato solo questioni di merito, così riconoscendo implicitamente la potestas iudicandi del Tribunale adito, e precludendo l'eccezione di incompetenza per materia che ha carattere assolutamente pregiudiziale;
peraltro al rilievo d'ufficio si opponeva la pronuncia implicita di competenza non impugnata con il regolamento necessario di competenza ex art. 43 c.p.c.. Inoltre la domanda di risarcimento del danno conseguente ad infortunio sul lavoro, proposta come nella specie ex art. 2043 c.c. non rientrerebbe nella competenza del giudice del lavoro, poiché la causa petendi non risiede nel rapporto di lavoro, che costituisce mera occasione per l'insorgenza della responsabilità oggetto dell'accertamento.
Il ricorrente prospetta infine che la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della Difesa determinerebbe l'inammissibilità dell'impugnazione dell'AF ex art. 331 cod. proc. civ..
Quest'ultima doglianza appare inammissibile in quanto la regolarità della instaurazione del contraddittorio non investe il tema della competenza e quindi non è questione che possa essere dedotta in sede di regolamento di competenza.
Quanto alla eccezione di incompetenza, si rileva preliminarmente che correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto ritualmente sollevata in appello l'eccezione di incompetenza per materia, ancorché la controparte in primo grado si fosse difesa nel merito, dovendosi applicare, trattandosi di causa introdotta del 1991, il precedente testo dell'art. 38 c.p.c., il quale prevedeva che l'incompetenza per materia potesse essere rilevata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo.
Nè si era formato alcun giudicato interno in ordine alla competenza, poiché la relativa questione era stata implicitamente decisa dal Tribunale insieme al merito, di talché l'unico rimedio consentito avverso detta statuizione era l'appello.
Nè invero è seriamente dubitabile che la pretesa fatta valere rientrasse nella competenza funzionale del giudice del lavoro, giacché la controversia aveva ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti da infortunio sul lavoro (occorso al CO cadendo da una scala su cui era salito per espletare la propria attività lavorativa) e quindi rientrava nell'ambito dell'art. 409 cod. proc. civ.. Ed infatti anche ove detta domanda fosse stata proposta invocando l'art. 2043 cod. civ. è orientamento consolidato che, stante l'ampiezza della previsione "controversie relative a" di cui alla norma processuale citata, rientrano tra le controversie di lavoro non solo quelle relative alle obbligazioni propriamente caratteristiche del rapporto di lavoro, ma anche tutte le controversie in cui la pretesa azionata si ricolleghi direttamente a detto rapporto, nel senso che questo, pur non costituendo la causa petendi di tale pretesa, si ponga come antecedente e presupposto necessario - non meramente occasionale - della situazione di fatto in ordine alla quale viene invocata la tutela giurisdizionale (cfr. tra le tante Cass. 17.7.1990 n. 7304 e 8.7.99 n. 7171 e con particolare riguardo alla domanda di risarcimento danni da infortunio sul lavoro cfr. Cass. 9282/95 e 897/85). Ciò premesso il ricorso va accolto.
La Corte d'appello infatti, dopo avere correttamente affermato la competenza funzionale del giudice del lavoro, ma non potendo più rimettere la causa al pretore del lavoro in quanto ufficio già soppresso al momento della pronunzia, ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per difetto di competenza del Tribunale di Napoli che l'aveva pronunziata, affermando la competenza del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro;
in tal modo la Corte, d'Appello ha finito per indicare come competente lo stesso giudice che aveva pronunziato la sentenza impugnata, onde la statuizione è sicuramente erronea.
Ed invero la Corte avrebbe dovuto convalidare, per effetto dello ius superveniens, la sentenza di primo grado pronunciata dal giudice allora incompetente e che secondo la legge vigente all'epoca della pronunzia era sicuramente invalida, in forza dell'efficacia sanante dei mutamenti di diritto sopravvenuti nel corso del giudizio di impugnazione, che è stata più volte riconosciuta in sede di legittimità (cfr. Cass. 516/99, 5299/97, 5450/96 con riguardo alla giurisdizione e Cass. 3474/97 con riguardo alla competenza). La convalidazione della giurisdizione e della competenza in forza della legge sopravvenuta, è stata affermata da dette pronunzie anche nel vigore della nuova formulazione dell'art. 5 cod. proc. civ. introdotta dall'art. 2 della legge 26.11.90 n. 353 per evidenti ragioni di economia processuale. Si è infatti osservato che le stesse ragioni di economia processuale che hanno indotto, proprio con la nuova formulazione dell'art. 5, ad escludere la rilevanza dello ius superveniens nell'ipotesi di giudice correttamente adito che diverrebbe incompetente in forza di norma sopravvenuta, sono ravvisabili anche nel caso inverso, in cui la medesima norma conferisca la competenza del giudice che ne era originariamente sfornito.
Diversamente opinando lo spreco di attività processuale sarebbe evidente, giacché nel caso in cui, come nella specie, il giudice d'appello ravvisi che al momento di proposizione della domanda la competenza apparteneva al pretore e non al tribunale irritualmente adito - dovrebbe annullare la pronunzia e nel contempo statuire necessariamente la competenza dello stesso tribunale che ebbe a pronunciarsi, in quanto divenuto ormai giudice unico di primo grado. D'altra parte è principio consolidato (cfr. ex plurimis Cass 11418/93) che la distinzione fra giudice ordinario e giudice del lavoro non involge una questione, di competenza per materia, ma di semplice diversità di rito, di talché la trattazione davanti a quest'ultimo col rito non appropriato non può costituire motivo di nullità, tranne che abbia inciso sul contraddittorio o sui diritti della difesa.
D'altra parte non si viene a derogare così al principio generale di irretroattività della legge processuale, ma di prendere atto che la invalidità della pronuncia derivante dalla incompetenza del giudice non trova più possibilità di correzione a seguito della soppressione dell'ufficio giudiziario che avrebbe dovuto decidere secondo la legge del tempo.
Peraltro la convalida del difetto di giurisdizione per effetto dello ius superveniens è ora espressamente prevista dall'art. 8 della legge 31 maggio 1995 n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato a norma del quale la giurisdizione del giudice italiano sussiste se i fatti e le norme che la determinano sopravvengono nel corso del processo".
La regola non suscita dubbi di legittimità costituzionale in relazione all'art. 25 Costituzione, poiché la Corte Costituzionale con le sentenze del 10 dicembre 1981 n. 185 e 16 luglio 1987 n. 268 ha affermato che il principio di precostituzione del giudice naturale non può venire esasperato "sino ad implicare una sorta di ibernazione dei criteri dettati per la competenza e per la giurisdizione, essenziale essendo che la eventuale mutazione non resti affidata alla mera discrezionalità del giudice". Consegue dalla sopravvenuta competenza del Tribunale come giudice di primo grado, che la Corte d'Appello avrebbe dovuto riconoscere la propria competenza funzionale come giudice dell'impugnazione. Il ricorso va quindi accolto e la pronunzia della Corte d'Appello di Napoli va annullata, dovendosi affermare la competenza della stessa Corte quale giudice del lavoro in secondo grado.
Le spese del presente giudizio vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza della Corte d'Appello di Napoli quale giudice del lavoro in secondo grado. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2001