Sentenza 20 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/04/2001, n. 5844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5844 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2001 |
Testo completo
I L L O B 9 REPUBBLICA ITA L5844/0 1 8 E e 6 l E a . N n N O e I p , Z 1 A a 8 R m T 9 e S 1 3 t I - s G N' NOME DEI OF i 1 E s 1 3. R - l 4 a A 2 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE e D t . n E e L Oggetto i T f i 3 N d E 2 S o SEZIONE PRIMA CIVILE . E m T R A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIECO - Presidente R.G.N. 3365/99 Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Cron. 12635 Dott. Vincenzo PROTO Consigliere - Rep. Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Rel. Consigliere Ud.16/02/01 Dott. Francesco FELICETTI - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: U.P.I.C.A. - UFFICIO PROVINCIALE INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO DI MACERATA, in persona del Direttore pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente contro elettivamente domiciliato in ROMA VIASALTARI RENZO, L. CARO 12, presso l'avvo cato DANTE ENRICO, rappresentato e difeso dall'avvocato DE BENEDITTIS S 2001 GIOVANNI, giusta delega a margine del controricorso;
$ 430 controricorrente - -1- avverso la sentenza n. 270/98 del OR di MACERATA, depositata il 06/08/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/02/2001 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il resistente, 1'Avvocato Pandolfo, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 28.3.1990 EN SA proponeva opposizione avanti al OR di Macerata avverso l'ordinanza-ingiunzione con cui il Direttore dell'Ufficio Provinciale dell'Industria Commercio ed Artigianato (U.P.I.C.A.) gli aveva sanzione amministrativa di £applicato la 20.532.346 (oltre a £ 6.200.000 per spese) in quanto, quale esercente l'attività di deposito di prodotti petroliferi (gasolio da riscaldamento), aveva omesso di conservare le scorte d'obbligo י в nella misura del 20% della capacità del proprio deposito, come accertato il 13.11.1985. Osservava al riguardo che successivamente era intervenuta la Legge 10.3.1986 n.61 che aveva esonerato dall'obbligo delle scorte petrolifere i titolari degli impianti di deposito commerciale di olii minerali. Si costituiva l'UPICA, sostenendo l'estraneità alla materia degli illeciti amministrativi del principio dell'applicabilità della legge successiva più favorevole previsto dall'art. 2 C.P. in quanto limitato alle sanzioni penali. Con sentenza del 7.6.1991 il OR Ile accoglieva l'opposizione, ritenendo che a seguito 3 della Legge n.61/86 e del relativo regolamento emanato con D.M. 24.7.1987 l'obbligo delle scorte petrolifere, a decorrere dall'1.3.1986, non riguardava i depositi commerciali. L'UPICA proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo che tale obbligo non era stato abrogato ma aveva solo subito delle modificazioni in quanto l'art.2 comma 3 delle Legge n.61/86 aveva fissato l'entità delle scorte nella misura del 10%. Con sentenza n. 12776/95 questa Corte accoglieva il ricorso, affermando il principio che l'obbligo di mantenimento delle scorte, già fissato dall'art. 12 del R.D.L. n.1741 del 1933 convertito nella Legge n.367 del 1934, era stato confermato dalla Legge n.61/86 che lo aveva solo ridotto nella misura del 10%. Il giudizio veniva quindi riassunto avanti al OR di Macerata il quale, nel contraddittorio fra le parti, rigettava il ricorso in riassunzione, annullando l'ordinanza-ingiunzione in base alla considerazione che l'obbligo di mantenimento delle scorte era stato annullato a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 30.8.1993 n. 331, convertito n.427, avente efficacia 14 nella Legge 29.10.1993 4 retroattiva ai sensi dell'art.2 comma 3 C.P.. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione 1'UPICA, deducendo tre motivi di censura. Resiste con controricorso EN SA. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso 1'UPICA denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 394 C.P.C. in relazione all'art. 360 nn.3 e 4 C.P.C.. Lamenta che il giudice di rinvio non si sia attenuto al principio di diritto enunciato dalla в Corte di cassazione con la sentenza n.12776/95 che ha affermato la vigenza dell'art. 12 del R.D.L. - n. 1741 del 1933, ribadita dall'art. 2 comma 3 della Legge n.61/86, in quanto la tesi del OR, anche se basata su ragioni diverse, doveva ritenersi preclusa per assorbimento della precedente sentenza, fondandosi pur sempre su profili desunti dalla disciplina preesistente. La censura è fondata. L'art. 384 comma 1 C.P.C. impone al giudice di rinvio di uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, con l'unico limite costituito dall'inapplicabilità della norma dalla cui interpretazione il principio è stato на dedotto per intervenuta pronuncia di incostituzionalità o per la sua modificazione con una legge successiva (ius superveniens). Nell'ipotesi in esame la precedente sentenza di questa Corte (12776/95) risulta pubblicata il 13.12.1995, quando la norma che il OR, quale giudice di rinvio, ha ritenuto di applicare era già in vigore (D.L. 30.8.1993 n.311 convertito nella Legge 29.10.1993 n.427), con la consequenza che si era fuori dall'ambito dello "ius superveniens" e в che le questioni di diritto rilevate in base a tale normativa dovevano intendersi implicitamente decise. Indipendentemente quindi dalla validità della tesi sull'esclusione dell'obbligo di deposito anche per il gasolio da riscaldamento che sarebbe stata disposta con il D.L. 331/93, non v'è dubbio che al OR era ormai preclusa una tale ulteriore valutazione. Rimane in tal modo assorbito il secondo motivo di ricorso con cui l'amministrazione ricorrente censura l'interpretazione data dal OR alla richiamata normativa, così come risulta superata la necessità di verificare la validità del terzo motivo riguardante il principio della VG 6 irretroattività in materia di illeciti amministrativi della legge successiva più favorevole, peraltro sempre affermato da questa Corte con giurisprudenza costante (da ultimo Cass. 4007/00; Cass. 2058/98; Cass. 4692/98). L'impugnata sentenza deve essere pertanto cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti о valutazioni in punto di fatto, è consentito a questa Corte decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 comma 1 seconda parte C.P.C. e rigettare consequentemente l'opposizione proposta avverso l'ordinanza-ingiunzione, attesa la permanenza dell'obbligo delle scorte cui era tenuto il ricorrente, come già accertato dalla precente sentenza pronunciata da questa Corte nel presente giudizio. Anche in relazione alla determinazione della pena nessun ulteriore esame è infatti consentito, essendosi il giudizio svolto unicamente con riferimento alla confiqurabilità non dell'illecito e non potendosi sconfinare da tale tema in osservanza al principio generale di cui all'art. 112 C.P.C., applicabile anche nei procedimenti di cui alla Legge 689/81, nei quali the non è consentito al giudice una pronuncia su 7 questioni non dedotte con l'atto di opposizione. Si ritiene comunque di compensare totalmente fra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 C.P.C., rigetta l'opposizione avver so l'ordinanza-ingiunzione. Compensa le spese dell'intero giudizio. Roma, 16.2.2001 Il Consigliere est. Il Presidente velo Mgo Reverde CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIERE Prima Serin Civile Andra Banchi Deposita2 0 ARR: 200 AL CANCELLIERE ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLI ART. 23 1.. 24-11-1981, N. 689 penale al sistema Mahe 8