Sentenza 14 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/08/2001, n. 11116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11116 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2001 |
Testo completo
LA CORTE SUPREMA D CASSAZIONE1 11 1 6 / 0 1 Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio SAGGIO - Presidente - R.G. N. 18735/99 - Rel. Consigliere Cron.23736 Dott. Bruno D'ANGELO Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere Rep. Consigliere Ud. 13/06/01 Dott. Bruno BALLETTI Consigliere Dott. Raffaele DI LELLA ha pronunciato la seguente SE N TE NZA sul ricorso proposto da: AR CH SPA, elettivamente domiciliato in 78, presso 10 studio ROMA VIA BOCCA DI LEONE dell'avvocato ERNESTO IRACE, che lo rappresenta difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 rappresentato e difeso dagli avvocati DOMENICO 2799 PONTURO, FABIO FONZO, FABRIZIO CORRERA, giusta delega -1- in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 557/99 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 03/02/99 R.G.N. 27434/90; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/06/01 dal Consigliere Dott. Bruno. D'ANGELO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del giudizio Con sentenza del 9 aprile 1999, il pretore di Napoli rigettava la domanda proposta dalla ditta EN CC s.p.a. contro l'Inps allo scopo do ottenerne la condanna alla restituzione di contributi assicurativi versati in più relativamente agli addetti alla produzione di formaggio in uno stabilimento di San Giuseppe Vesuviano, potendo, secondo la ricorrente, usufruire degli sgravi previsti dalla legge in favore delle aziende operanti nel Mezzogiorno. Con sentenza del 13 gennaio 1999, il tribunale di Napoli, in accoglimento dell'appello proposto dalla ditta EN CC s.p.a. avverso la sentenza di primo grado, ha condannato l'INPS al pagamento della somma capitale di circa ottocentocinquanta milioni, mentre ha rigettato il gravame in relazione alla domanda relativa agli interessi moratori ed al maggior danno ex art. 1224 c.c., quali accessori della somma capitale, ritenendo allo scopo necessaria una tempestiva domanda di parte, nella specie mancante. Avverso la sentenza del tribunale la s.p.a. CC ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Resiste l'Inps con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo la ditta ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 442 c.p.c. e vizi della motivazione, sostenendo che il tribunale ha errato tenendo in non cale la sentenza n. 156 /1992, con la quale la Corte.Cost. ha ritenuto che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti previdenziali,deve determinare anche il maggior danno e gli interessi legali, in quanto, essendo tali accessori parte integrante del credito, essi vanno liquidati automaticamente. Il motivo è infondato. ____ Infatti la censura, nei termini suesposti non è puntuale e va disattesa. Invero il tribunale ha spiegato che la sentenza della Corte Costituzionale concerne gli accessori ontologicamente previdenziali e non anche i crediti derivanti dal pagamento di contributi assicurativi in misura maggiore del dovuto, che rimangono soggetti alla disciplina ordinaria, e contro tale argomento, che è stato recepito da tempo da questa Corte in varie sentenze (n.2814 del 1995 e n. 11041 del 1992) nulla di specifico oppone il ricorso. Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 414 e 442 c. c., sostenendo che erroneamente il tribunale ha ritenuto tardiva la domanda relativa ai predetti accessori in quanto formulata nelle note autorizzate nel giudizio di appello;
e ciò perché, secondo la ricorrente, la domanda concernente gli accessori non sarebbe nuova, essendo intrinseca a quella principale e tendendo solo alla specificazione del quantum della somma richiesta. Anche tale motivo è infondato perché il bene della vita relativo agli accessori è quantitativamente diverso e maggiore rispetto a quello costituito dalla sorte capitale, potendo ben il creditore pretendere la seconda senza chiedere i primi. D'altra parte anche questa questione è stata risolta da tempo da questa Corte ( v. sentenza n. 2814 del 1995) ed appare superfluo soffermarsi sulla medesima ulteriormente in quanto il ricorrente in merito non apporta argomenti nuovi di una qualche rilevanza. Quanto or ora detto comporta il rigetto anche del terzo motivo, che denuncia del tutto genericamente, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 e dell'art. 2041 c.c., e deduce l'automatismo della condanna relativa agli interessi ed al maggior danno trattandosi di indebito oggettivo. 2 Ne segue che il ricorso va rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in L. 11.000 per spese, oltre a L300990. per onorario di avvocato. Roma, 13 giugno 2001. Il Presidente Il Cons. est. Busztul IL CANCELLIERE 01 Dott. Cinzia Starsella IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria in A M oggi, E R P IL CANCELLIERE IL CANCELLIERE C1 Dott. Cinzia Scarsella ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 BELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 3