Sentenza 15 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/03/2002, n. 3835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3835 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 03 8 35 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COF Oggetto EZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 9591/99 Dott. Giovanni PRESTIPINO Cron.8358 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Ud. 09/01/02 Dott. Giuseppe CELLERINO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI GO AR, elettivamente domiciliato in ROMA C.SO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato SCOGNAMIGLIO RENATO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MORESE FULVIO, TRIFIRO' SALVATORE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
EI MILANO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA messo l'atto ChrzC0221', 19,CRESCENZIO rappresentato e difeso dagli avvocati 2002 PASQUALE DUI, FILIPPO G CHIRICOZZI, giusta delega in 47 atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 5166/98 del Tribunale di MILANO, depositata il 09/05/98 R.G.N. 478/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito l'Avvocato PORCELLI per delega SCOGNAMIGLIO;
udito l'Avvocato DUI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.g. n. 9591/99 Svolgimento del processo Il dott. RC Di EG illustra con tre motivi, poi integrati da memoria, il ricorso per cassazione, diffusamente contestato da controparte, contro la sentenza descritta in epi- grafe del Tribunale di AN che, confermando quella del locale Pretore, ha rigettato la sua domanda volta ad ottenere la condanna della srl EI AN (ora denominata srl MIT), per l'attività di direttore di rete e di testata giornalistica televisiva nel periodo 20 luglio '95-20 marzo '96, al pagamento di circa 1. 190 milioni a titolo di retribuzioni, di circa 1. 275 milioni a titolo d'indennità sostitutiva di preavviso, ex art. 27 CNL giornali- stico, oltre TFR (1. 30 milioni circa) e danni all'immagine professionale, quantificati in 1. 500 milioni, per licenziamento ingiurioso. Il Tribunale, premesso che il Di EG aveva proposto al Gruppo Benetton la crea- zione di una TV privata con programmi d'informazione e cronaca per l'area lombardo- milanese, poi concretatasi nella costituzione della srl EI TV (poi EI AN), di cui deteneva una quota e dove, oltre ad aver esercitato, secondo la sua prospettazione, le di- stinte funzioni, di natura subordinata, di direttore responsabile della rete e della testata dell'emittente "Telenorditalia", aveva anche rivestito la carica di presidente ed ammini- stratore delegato, da cui era decaduto, in seguito alle dimissioni di tre consiglieri per dissensi sulla conduzione della testata, dovuti alla riduzione del personale, ha osservato che la prova dedotta dal Di EG per dimostrare la sua subordinazione, a fronte delle cariche sociali rivestite, non era idonea a modificare la volontà contrattuale originaria, concordata fra le parti ed emergente dai patti parasociali intercorsi fra le parti, "laddove viene individuata la natura di socio finanziatore della "21 Investimenti" (società del gruppo Benetton: n. est.) e si delinea la figura del Presidente e Amministratore delegato del socio Di EG con connessa ampiezza di poteri gestionali...", "non [essendo] contrastata univocamente da elementi correlati alle concrete modalità di svolgimento del rapporto" (v. sentenza, pgg. 4, 3° cpv. e 5, 1° cpv.). Pertanto, il Tribunale ha ritenuto che, in questa situazione, le funzioni di direttore di rete e di testata non avevano evidenziato "quella situazione di dipendenza che caratterizza la subordinazione, in assenza di prova rigorosa circa lo svolgimento di tale attività con lu modalità tali da far considerare del tutto sovvertiti gli accordi originari" (v. ivi, pg. 5, ul- timo alinea). Motivi della decisione Con la prima censura, il ricorrente Di EG denuncia la violazione o falsa applica- zione degli artt. 2094, 2095 e 1362 e ss., cod.civ., in relazione all'art. 360, n. 3 cod.proc.civ., contestando, in particolare, la mancata valutazione, da parte della senten- za, delle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, senza tener conto, come ammesso dalla giurisprudenza di questa Corte, della compatibilità, da verificare in concreto, attraverso il comportamento complessivo delle parti, anche successivamente alla conclusione del contratto, di un'attività intellettuale, prestata con vincolo di subordi- nazione pur nell'ambito di funzioni societarie, indipendentemente dal nomen iuris dato dalle parti. Argomenta il ricorrente, in particolare, che lo svolgimento delle mansioni di direttore di rete e di testata, riconosciuta dalla stessa controparte, non aveva formato oggetto di al- cuna concreta indagine da parte del Tribunale e, prima, del Pretore, che si erano limitati ad asserire (ricorso, pg. 17, 2°cpv.) che "tale attività poteva rientrare nei compiti del- l'Amministratore delegato". deduce Con il secondo mezzo, il Di EG a la violazione o falsa applicazione degli a Vizi artt. 2094, 2095, cod.civ., nonché dell'art. 115, cod. proc. civ., oltre difetti di motivazione, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod.proc.civ., per avere la sentenza trascurato di con- siderare (e, quindi, di accertare) che il pacifico svolgimento, da parte sua, delle mansioni di direttore responsabile di rete e di testata, secondo le stesse ammissioni di controparte, comunque desumibili dai documenti prodotti, dimostravano il suo stabile inserimento nell'organizzazione aziendale, dipendendo, tale sua posizione, senza alcun suo rischio economico, dalle direttive del Consiglio di amministrazione e, in particolare dagli indi- rizzi del socio finanziatore (che aveva il compito di "definire le scelte fondamentali del- l'azienda") e di tre amministratori, che coinvolgevano l'intera struttura operativa e la sua responsabilità relativamente alla testata giornalistica e al palinsesto, tanto più evidente negli ultimi giorni del rapporto (18 - 20 marzo 1996), quando, in seguito alla "disdetta" del contratto originario (18 marzo), mantenne le sole funzioni giornalistiche, dalle quali fu "licenziato" il 20 successivo. Da ultimo, con il terzo motivo d'impugnazione, parte ricorrente prospetta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2094, cod.civ., e 115, cod.proc.civ., oltre vizi di motivazio- ne (art. 360, n. 3 e 5, cod.proc.civ.), in quanto il Tribunale, dopo la revoca delle sue fun- zioni in ambito societario (18 marzo) e lo svolgimento esclusivo, da parte sua, delle fun- zioni giornalistiche, non aveva considerato che almeno gli doveva essere riconosciuta, in ragione della sua autonomia, rispetto alla domanda volta al riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, l'indennità sostitutiva di preavviso, posto che il licenziamento (20 marzo) gli era stato comunicato, nel contesto di un rapporto di fatto, quando non rivesti- va più alcun ruolo in ambito societario. I tre motivi del ricorso, anche se per il terzo è necessario un approfondimento particola- re, possono essere esaminati congiuntamente, involgendo fra loro questioni intimamente connesse. Essi, tuttavia, non meritano di essere condivisi. Il problema centrale che permea le censure del ricorrente si riconnette all'esatta indivi- duazione, a latere delle manifestazioni proprie di una gestione societaria, espresse dal Di EG attraverso l'esercizio dell'attività di presidente del consiglio di amministra- zione e di amministratore di società, della peculiare natura dell'attività intellettuale e manageriale, in tesi di natura subordinata, propria di un direttore di testata giornalistica. Orbene, il giudizio del Tribunale, pur nella sua obiettiva sinteticità, manifesta chiara- mente, attraverso l'analisi dei patti parasociali, la cui interpretazione appare immune da vizio logico-giuridico, che nella persona del Di EG, ideatore e promotore dell'ini- ziativa televisiva, si era concentrata una sorta di "unione reale" indifferenziata, per avere costui riassunto in sé il duplice interesse dell'esercizio di una rete televisiva privata sia dal punto di vista degli obiettivi societari, connessi al rischio d'impresa, avendo rivestito le funzioni di presidente e amministratore delegato, sia esercitando congiuntamente la linea editoriale della testata ed esprimendone, in conformità alle decisioni del Consiglio d'amministrazione di cui era parte propositiva, l'indirizzo creativo - culturale, sicché, venuto meno il primo aspetto per ragioni di carattere economico e finanziario, espresse dal socio di riferimento, si esauri contestualmente, dal punto di vista societario, il con- vergente interesse alla prosecuzione del rapporto giornalistico. lu Segnala, infatti, il Tribunale: "l'accordo sulla creazione e sviluppo di una nuova emitten- "te televisiva, nonché per la gestione di EI TV e delle società operative ad essa facenti "capo, rappresenta il momento genetico di un rapporto nel quale il Di EG, ideatore "del progetto, ha esercitato in concreto i poteri di gestione inerenti alle cariche da lui ri- "coperte: Amministratore Unico di EI TV, socio Presidente e Amministratore Delegato "di EI MILANO, Amministratore Delegato di EI Pubblicità. "In questo contesto" prosegue la sentenza, "l'attività di Direttore responsabile della testa- "ta anche giornalistica della emittente e di Direttore di rete non è assolutamente idonea a "delineare quella situazione di dipendenza che caratterizza la subordinazione in assenza "di prova rigorosa circa lo svolgimento di tale attività con modalità tali da far considera- "re del tutto sovvertiti gli accordi originari. "Come ha correttamente rilevato il Pretore le prove dedotte nulla dicono sulle modalità "specifiche della prestazione (esecuzione con modalità ricorrenti e predeterminate, sot- "toposizione a poteri di controllo e supremazia che si estrinseca nella diretta ingerenza "dell'attività intesa come "locatio operarum e non come obbligazione di risultato) e" "pertanto la decisione del primo giudice va confermata.". Da quanto riferito emerge con chiara evidenza che entrambi i Giudici di merito hanno escluso che dal punto di vista processuale fosse mai stato esplicitato dall'odierno ricor- rente alcun fatto idoneo a dimostrare l'esistenza della contrapposizione, pur astrattamen- te compatibile, fra le due posizioni rivestite dal Di EG, sì da rendere palese la su- bordinazione del giornalista alle direttive societarie. Pertanto, le censure che si riassumono nella contestazione della sola valutazione del momento genetico del rapporto (1° motivo) e nel mancato accertamento dello "svolgi- mento di mansioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle connesse alla carica" (ricorso, 2° motivo, pg 21, ultimo cpv.), appaiono inconsistenti non essendo indicato in modo pun- tuale, in questa sede di legittimità, al di là delle suggestive proposizioni che tendono a potenziare i contenuti della soggezione, in che cosa fosse consistita la pur peculiare su- bordinazione del Di EG, rispetto al complessivo disegno originario e al convergen- te interesse reciproco dei protagonisti del comune esperimento e quale fosse l'elemento decisivo, riprodotto nel capitolato istruttorio, la cui mancata ammissione ha impedito ai giudici di merito di apprezzarlo positivamente, vanificando in tal modo la possibilità di una diversa decisione. D'altra parte, quanto agli aspetti connessi al periodo 18-20 marzo (3° motivo - indennità di mancato preavviso), in cui si suppone l'esistenza di una prestazione di fatto resa dal Di EG, ormai decaduto dal consiglio di amministrazione e, pertanto, solo più e- spressione del momento operativo della TV e non anche di quello societario,appare e- come vidente il Tribunale abbia implicitamente valutato nella sua con- testualità organica la vicenda, senza ricavare dagli atti processuali, riflettenti gli accadi- menti successi in questo brevissimo intervallo di tempo, alcun elemento vieppiù signifi- cativo della subordinazione, rispetto al periodo precedente, di cui non v'è comunque traccia alcuna di sintomatico spessore nel ricorso, non valendo in diritto, ad avviso della Corte, il principio matematico secondo cui, sottratto un elemento da un insieme compo- sto da due fattori, residui ed emerga autonomamente l'altro. Il ricorso non merita, pertanto accoglimento. Le spese di questo giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte soccombente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 21, 17 'oltre a € 4.000,00 (quattromila/00) per onorari di avvocato. Così deciso in Roma il 9 gennaio 2002- Il Consigliere Al Presidente 3 , DI SSA. LLO IL CANCELLIERE , TA I BO 10 Depositato in Cancelleria I SPESA D . RT 33 STA 5 ELL'A PO . N G oggi, 15 MAR 2002 N IM O D 3 SI DA A 11-8-7 D SEN , E TE IL CANCELLIERECANC E › REGISTRO EN I A E IRITTO G EG L D ELLA O D 7