Sentenza 17 gennaio 2012
Massime • 1
Il rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale - punito dall'art. 651 cod. pen. - va riferito non solo al nome e cognome ma a tutte le altre informazioni richieste per una completa identificazione, fra le quali, quindi, rientra anche il luogo di residenza.
Commentario • 1
- 1. Uscire senza documenti: quali sono le conseguenze?Adele Margherita Falcetta · https://www.laleggepertutti.it/ · 30 giugno 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/01/2012, n. 5091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5091 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 17/01/2012
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 44
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 15810/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TS HI N. IL 20/03/1976;
avverso la sentenza n. 5560/2010 TRIBUNALE di ROMA, del 05/07/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/01/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore avv. Marco Inches, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, con sentenza deliberata il 5 luglio 2010, ha condannato alla pena di Euro 50,00 di ammenda TS IM, cittadino straniero di nazionalità congolese, siccome colpevole del reato previsto e punito dall'art.651 cod. pen., a lui contestato "per essersi rifiutato di dare indicazioni sulla propria identità personale o, comunque, di esibire il permesso di soggiorno a richiesta del personale dell'Arma dei Carabinieri nell'esercizio delle proprie funzioni. In Roma il 18 febbraio 2008".
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto impugnazione il difensore dell'imputato, chiedendone l'annullamento per violazione di legge (art. 651 cod. pen.) e vizio di motivazione, sostenendo, nei motivi d'impugnazione prospettati in ricorso, che le risultanze istruttorie, se attentamente valutate, avrebbero dovuto condurre il giudicante a prosciogliere l'Imputato, tenuto conto dell'insussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato, specie oggettivi, avendo il tribunale, In particolare, illogicamente svalutato la circostanza che, alla richiesta di fornire le proprie generalità, l'imputato, come riconosciuto dallo stesso giudicante, aveva in effetti ottemperato, avendo egli consegnato ai militari il proprio passaporto, laddove nessun accertamento era stato compiuto circa l'effettivo possesso da parte dell'imputato di un permesso di soggiorno, non potendo evidentemente addebitarsi allo TS IM, in caso negativo, la mancata esibizione di un documento a lui mai rilasciato.
In particolare, secondo il ricorrente, la motivazione della decisione impugnata deve ritenersi illogica e contraddittoria ed in contrasto "con il principio di tassatività della norma penale", in quanto il giudicante ha basato la condanna dell'imputato su di una condotta - l'essersi rifiutato di fornire indicazioni "sul proprio domicilio e sul proprio stato, con specifico riferimento alla sua posizione sul territorio dello Stato, trattandosi di cittadino extra comunitario" - allo stesso mai contestata nel capo d'imputazione ed incongruamente ritenuta ricompresa "all'interno della fattispecie di cui all'art.651 cod. pen. che punisce condotte affatto diverse".
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'impugnazione è basata su motivi infondati e va quindi rigettata. Ed invero, la circostanza in fatto, desumibile dalla stessa sentenza impugnata, che l'Imputato "ha consegnato ai Carabinieri il proprio passaporto" e che ciò "ha consentito di rilevare le generalità allo stesso attribuite", deve ritenersi irrilevante, per escludere il perfezionamento del reato contravvenzionale di cui è processo.
Come da tempo univocamente affermato da questa Corte (in termini, Cass. 13 maggio 1948, imp Laconcelli;
e più di recente, Sez. 1, Sentenza n. 3764, del 27/02/1998, dep. 25/03/1998, Rv. 210123, imp. Soldani), il rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale va riferito, infatti, non solo al nome e cognome, ma anche a tutte le altre Indicazioni richieste per una completa identificazione, sicché è stato ritenuto sussistente il reato "se il rifiuto concerne il luogo di residenza" (in termini Cass., Sez. 1, 7 dicembre 1962, imp. Liccardi). Al riguardo non è superfluo rimarcare che la "ratio" dell'art. 651 cod. pen. è quella di salvaguardare l'esigenza di consentire al pubblico ufficiale una pronta e compiuta identificazione del soggetto in circostanze di interesse generate, e allo scopo precipuo di evitare intralci all'attività di soggetti istituzionalmente preposti all'assolvimento di compiti di prevenzione, di accertamento o repressione dei reati, o di semplice garanzia della quiete pubblica - si consideri che nel caso in esame l'imputato era stato sottoposto a controllo da personale di servizio della Metropolitana capitolina, per accertare l'effettivo possesso del titolo di viaggio - sicché non può valere ad escludere il reato la circostanza che il soggetto abbia comunque esibito il proprio passaporto un documento d'identità, specie ove si consideri che tale tipologia di documento non reca, normalmente, compiute indicazioni sulla residenza del suo titolare e che nel caso in esame l'imputato, che con agire sprezzante risulta aver dichiarato di non riconoscere l'autorità delle forze di polizia italiana, non ha inteso fornire le sue generalità ne' risulta aver addotto a giustificazione di una tale omissione l'indisponibilità di una qualsiasi dimora o recapito in Italia, sia pur provvisorio.
Nè, per altro, può ritenersi che la condanna dell'Imputato, come denunziato dal ricorrente, sia viziata da una violazione del fondamentale principio di correlazione tra accusa e sentenza. Al riguardo non è superfluo qui ribadire, in primo luogo, quanto da tempo precisato da questa Corte anche nella sua più autorevole composizione (in termini si veda, Sez. U, Sentenza n. 16 del 19/06/1996, dep. 22/10/1996, Rv. 205619, imp. Di Francesco), e cioè che per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nel suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione. Orbene, se si considera che nel caso in esame, come già evidenziato nell'esposizione in fatto della presente sentenza, trascrivendo l'esatto tenore letterale del capo d'imputazione, che allo TS IM si contestava di essersi rifiutato di dare indicazioni sulla propria identità personale, ed una volta chiarito, in diritto, che nel concetto di "indicazioni sull'identità personale devono ricomprendersi anche quelle relative al luogo di residenza o dimora, nessuna illegittimità è fondatamente ravvisatole nella decisione impugnata per essere il giudice pervenuto all'affermazione di responsabilità dell'imputato a ragione dell'accertato ed immotivato rifiuto di fornire le suddette indicazioni.
2. Il rigetto del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p. in ordine alla spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2012