Sentenza 27 febbraio 1998
Massime • 1
Poiché la "ratio" dell'art. 651 cod. pen. è quella di salvaguardare l'esigenza di consentire al pubblico ufficiale una pronta e compiuta identificazione del soggetto in circostanze di interesse generale, e allo scopo precipuo di evitare intralci all'attività di soggetti istituzionalmente preposti all'assolvimento di compiti di prevenzione, di accertamento o repressione dei reati, o di semplice garanzia della quiete pubblica, non può valere ad escludere il reato ne' la circostanza che il soggetto fornisca una qualche indicazione sulla propria identità personale, senza fornire le complete generalità, ne' il fatto che la sua identità sia facilmente accertabile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/02/1998, n. 3764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3764 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Saccucci Bruno Presidente del 27/02/1998
1. Dott. Gemelli Torquato Consigliere SENTENZA
2. " TA NC " N. 243
3. " CH GE " REGISTRO GENERALE
4. " ZI AN " N. 379/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto da NI AR, n. a Livorno il 26.5.1937 Avverso la sentenza (31.10.1997) della Corte d'appello di Roma Sentita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. V. TA Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. M. Fraticelli che ha concluso per il rigetto
Udito il difensore Avv. Stile, che ha illustrato i motivi e le conclusioni del ricorso
Svolgimento in fatto
La Corte d'appello di Roma, in riforma delle a sentenza del RE di Roma, mentre assolveva NI AR dal delitto di oltraggio "perché il fatto non sussiste", ne confermava la condanna , per la contravvenzione di cui all'art. 651 c.p., alla pena di L. 200.000 di ammenda.
I fatti per i quali il NI era stato rinviato a giudizio riguardavano il delitto di oltraggio (capo a) "...per avere assunto nei confronti dei vv. uu. Beccarelli e Basciani un atteggiamento arrogante e provocatorio" - dal quale era stato assolto - , e la contravvenzione di cui all'art. 651 c.p. (capo b) "...per essersi contestualmente rifiutato di fornire ai due vigili le proprie generalità" - per la quale era stato condannato.
Proponeva ricorso per cassazione al difensore dell'imputato, che eccepiva la nullità della sentenza (31.10.1997) per l'inosservanza dell'art. 546, co. 3^, c.p.p. in relazione all'art. 606, lett c) c.p.p., nonché la mancanza e l'illogicità della motivazione (art.606, lett e) c.p.p. e l'erronea applicazione dell'art. 651 c.p.,
anche con riferimento alla legittimità della richiesta dei pubblici ufficiali.
- Con il primo motivo si rilevava l'inesistenza giuridica della sentenza di primo grado o, comunque, la sua nullità, perché, "mentre con il dispositivo di udienza si comminava al NI le pene di L 300.000 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali, con il dispositivo contenuto in motivazione si condannava certo Di GI IC alla pena di L 200.000 di ammenda "; che, ancorché successivamente al deposito della sentenza, lo stesso RE provvedeva alla correzione dell'errore materiale con riferimento al nominativo dell'imputato (....nel senso che doveva leggersi NI dove scritto di GI, e NI AR dove era scritto nel relativo dispositivo Di GI IC), la quantificazione della pena restava discordante;
e lo stesso giudice d'appello, sebbene rilevasse che la dedotta carenza di motivazione sulla quantificazione della pena non comportasse la nullità del provvedimento, nulla avrebbe statuito sul "quantum dell'ammenda".
- Con il secondo motivo si doleva che la Corte non avesse dato contezza in motivazione dell'errore - denunciato con i motivi di appello - nel quale era incorso il RE relativamente all'oggetto del rifiuto da parte del NI, che non riguardava le "generalità", ma semplicemente il documento (...sul punto era stata esplicitamente richiesta una pronuncia della Corte, considerando che "dalle risultanze dibattimentali emergeva che i due agenti gli avevano chiesto un documento"); e poi, ancora, che la richiesta dei due agenti non era stata formulata nel concreto esercizio delle loro funzioni.
- Con il terzo motivo si eccepiva che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito "sulle necessarietà" dell'integrale enunciazione dei dati anagrafici, ai fini del 651 c.p., doveva dirsi sufficiente la circostanza che il NI avesse fornito "indicazioni" idonee, anche con riguardo alle sue qualità personali (... era stata, infatti, dichiarata la professione e il domicilio professionale); che, comunque, la richiesta doveva dirsi illegittima "...perché non supportata da alcuna necessità funzionale". In diritto
Il ricorso è infondato e va respinto, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
- Quanto al primo motivo relativo alla dedotta "carenza di motivazione sulla quantificazione della pena", la censura non è puntuale perché la Corte, seppure genericamente, si è riferita agli elementi di valutazione ex art. 133 c.p.: con il che ritenendo adeguato la misura in concreto applicata dal primo giudice nella implicita assunzione di una complessiva valutazione di tutti gli elementi di quella norma. Anche il riferimento al 3^ comma dell'art.546 c.p.p. non è esatto: perché, essendo certa l'identità fisica dell'imputato, come osservato in sentenza, al pretore aveva correttamente ovviato all'erronea indicazione del nome e del cognome medesimo, disponendone la rettifica ai sensi degli art. 66, co. 3^ e 130 c.p.p. Irrilevante in assenza dell'appello del ????, era, poi,
l'errore sulla misura dell'ammenda contenuta nella sentenza pretorile essendo la somma indicata in sentenza più favorevole al reo. - Quanto al secondo motivo, relativo alla circostanza, secondo la quale la Corte non avrebbe dato contezza dell'errore nel quale era incorso il RE relativamente all'oggetto del rifiuto da parte del NI - che non avrebbe riguardato le "generalità", ma semplicemente il "documento" - e che la richiesta dei due agenti non sarebbe stata formulata nel concreto esercizio delle loro funzioni:
va detto che, astraendo dalle incidentali e inammissibili implicazioni in punto di fatto, la Corte ha accertato, dandone espressamente atto, ala circostanza che il NI "non aveva fornito ai vigili urbani le proprie generalità" e che doveva dirsi del tutto irrilevante il fatto che il predetto avesse o meno rifiutato anche l'esibizione di un suo documento - condotta, questa. Da considerare estranea al perfezionamento del reato contravvenzionale di cui è questione. La retio, invero, dell'art. 651 c.p. è, come è noto, volta a salvaguardare l'esigenza di consentire al pubblico ufficiale una pronta e compiuta identificazione del soggetto in circostanze d'interesse generale, e allo scopo precipuo di evitare intralci all'attività di soggetti istituzionalmente preposti all'assolvimento di compiti di prevenzione, di accertamento o repressione dei reati, o di semplice garanzia della quiete pubblica;
e, in questa eccezione, non può valere ad escludere il reato il fatto che l'agente fornisca una qualche indicazione sulla propria identità personale, dovendo d'obbligo sancito dall'art. 651 c.p. essere necessariamente correlato alla compiuta enunciazione dei dati anagrafici: così che non può considerarsi sufficiente la mera enunciazione del nome e del cognome, e ancor meno la mera rilevabilità di questi dati - come nel caso di specie - del volantino esibito;
o la circostanza che l'identità del soggetto fosse facilmente accertabile, postulando la corretta identificazione del soggetto medesimo l'acquisizione in modo certo di tutti i dati all'uopo necessari. È vero , all'uopo, che il soggetto richiesto non è generalmente tenuto a documentare la propria identità personale, ma nella misura in cui i dati forniti comprendano - cosa che non è avvenuta nella fattispecie - tutte le notizie idonee ad identificare completamente una persona. Quanto, poi, all'ulteriore assunto circa la pretesa illegittimità della richiesta di pubblici ufficiali, che non sarebbe stata connessa alla contestazione di alcuna infrazione: a parte il fatto che i vigili per essere impugnati in un'attività di rimozione di veicoli che intralciavano ..., si trovavano nel concreto esercizio di una loro funzione, ???? di legittimità sulla richiesta del pubblico ufficiale - ancorché esteso fino ad investire la qualifica soggettiva e la competenza del richiedente - non può interessare la discrezionalità della concreta iniziativa del richiedente, anche in relazione alle cause delle richieste. Il terzo motivo può considerarsi assorbito nelle predette argomentazioni.
P.T.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 1998