Cass. pen., sez. I, sentenza 27/02/1998, n. 3764
CASS
Sentenza 27 febbraio 1998

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Poiché la "ratio" dell'art. 651 cod. pen. è quella di salvaguardare l'esigenza di consentire al pubblico ufficiale una pronta e compiuta identificazione del soggetto in circostanze di interesse generale, e allo scopo precipuo di evitare intralci all'attività di soggetti istituzionalmente preposti all'assolvimento di compiti di prevenzione, di accertamento o repressione dei reati, o di semplice garanzia della quiete pubblica, non può valere ad escludere il reato ne' la circostanza che il soggetto fornisca una qualche indicazione sulla propria identità personale, senza fornire le complete generalità, ne' il fatto che la sua identità sia facilmente accertabile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 27/02/1998, n. 3764
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3764
    Data del deposito : 27 febbraio 1998

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