Sentenza 15 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/03/2001, n. 3774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3774 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2001 |
Testo completo
037 7 4 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto: Condominio - Sottotetto LA CORTE SUPREMA DI CA R.G. n. 15916/1998 SEZIONE SECONDA CIVILE 7979 Cron. composta da: 1275 Rep. Mario SPADONE Presidente Udienza 8 gennaio 2001 CORTE SUPREMA DI CA NT LA Consigliere UFFICIO COPIE Matteo IACUBINO Consigliere Richiesta copia studio Roberto EL TRIOLA Consigliere dal Sig. ILSOLE 24 ORE per diritti L. 3000 Carlo CIOFFI Consigliere relatore --il 1.6 MHK 2001 ha pronunciato la seguente: IL CANCELLIERE SENTENZA sul ricorso proposto da: 5513000 CA EO NT (nella qualità di erede di MO EO), NO Ro- saria (in proprio e nella qualità di erede di MO EO), LA RC EL, AS MA RO, elettivamente domiciliati in Roma, via Cola De Rienzo n. 149, presso l'avv. Sergio Fidenzio, difesi dall'avv. Paolo D0662875 Giuggioli, di Milano, come da procura in atti;
- ricorrenti -
contro
CORTE SUPREMA DI CA UFFICIO COPIE CONDOMINIO DELL'EDIFICIO sito in Milano, via Arimondi n. 39, non- Richiesta copia studio ché CA ER, elettivamente domiciliati in Roma, via Paolo Tosti n. dal Sig. Vor PE dirity L. 3000 19, presso l'avv. Mario Volpe, che li difende insieme con l'avv. Carlo Scar- per, 21 MAG. 2001 IL CANCELLIERE pa, di Milano, come da procura in atti;
- controricorrenti LIRE 2000 CA DIRITTI 5/01 BB476788 e
contro
DI LE GE, AN LD BR, AN NA, AB DA, RT AR, BA AN MA, CO NT, SI PP, SI NT, HO LA, HO LA, LI NA, GL IG, GL NU, LD IA, GL RA, GL OS MA, S.F.I.M. srl., AL NI, HO RI, TE NO, RK (margherita, LI Armendo;
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 2489 del 22 luglio 1997; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8 gennaio 2001 dal consigliere Carlo Cioffi;
udito l'avv. Mario Volpe;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Fulvio Uccella, che ha chiesto il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 22 aprile 1987 i coniugi MO EO e ROria MA ed i coniugi EL RC e MA RO LI, pro- prietari di due appartamenti all'ultimo piano dell'edificio sito in Milano, via Arimodi 39, convennero innanzi al Tribunale di tale città il condominio ei era condomini tutti, per sentir dichiarare che il sottotetto dello stabile è di loro proprietà. I convenuti si costituirono e chiesero il rigetto della domanda. 2 Il Tribunale, con sentenza del 6 maggio 1991, affermò che il sottotetto era condominiale, e rigettò la domanda. La Corte d'appello di Milano, con la sentenza indicata in epigra- fe, ha rigettato l'appello dei soccombenti. La Corte milanese ha in particolare osservato che il bene conte- so non è menzionato nei titoli di acquisto di questi ultimi, e non è annove- rato dal regolamento condominiale contrattuale come bene comune;
e tutta- via che deve presumersi sia tale, considerate le sue caratteristiche oggettive e funzionali, tali da escludere che possa essere qualificato come semplice camera d'aria, e da consentire di essere utilizzato come mansarda, o comun- que di essere destinato all'uso comune), e tenendo presente che alla sua ma- nutenzione ha provveduto il condominio, che ad esso si accede dal vano scala condominiale, e che le chiavi della sua porta d'accesso sono state sempre possedute da tutti i condomini. NT EO (nella qualità di erede di MO EO, nelle more deceduto), ROria MA (in proprio e nella qualità di erede di Co- simo EO), EL La AR e MA RO LI hanno chiesto la cas- sazione di tale sentenza per tre motivi. Il condominio ed il condomino ER LI hanno resistito con controricorso. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. Le parti costituite hanno depositato memoria. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso NT EO, ROria MA, EL La AR e MA RO LI sostengono che la Corte d'appello di Milano "ha basato la propria decisione di conferma della statuizione di pri- mo grado anche sull'asserita applicabilità nel caso in esame dell'art. 1362 cod. civ., invocato per interpretare la comune intenzione delle parti all'epoca del frazionamento dell'edificio e contestuale costituzione del con- dominio"; e denunziano violazione di tale norma, nonché vizi di motivazio- ne, osservando che la soluzione della questione che la controversia pone non dipende dalla interpretazione di atti o contratti, perché nessun atto o con- tratto ha ad oggetto il sottotetto per cui è causa, o ad esso fa riferimento. La censura è inammissibile, perché suppone una lettura non cor- retta della decisione censurata. La sentenza impugnata ha fatto cenno all'art. 1362 cod. civ. solo quando ha riferito le considerazioni in virtù delle quali il tribunale ha riget- tato la domanda dei coniugi EO e dei coniugi RC;
quando poi è pas- sata ad esporre le ragioni per cui ha ritenuto di confermare tale statuizione, si è limitata alle considerazioni sintetizzate in narrativa, e non ha interpre- tato alcun atto o contratto;
più esattamente, ha esaminato i titoli d'acquisto dei ricorrenti ed il regolamento condominiale, ed ha rilevato che essi non fanno cenno al sottotetto, e non consentono dunque di stabilire chi ne è pro- prietario. Con il secondo motivo del loro ricorso NT EO, ROria MA, EL La AR e MA RO LI sostengono che la Corte d'appello di Milano ha risolto la questione posta dalla lite violando in prin- cipi che disciplinano la materia, come elaborati dalla giurisprudenza, senza considerare, o mal considerando le oggettive caratteristiche del sottotetto conteso;
e denunziano violazione dell'art. 1117 cod. civ., e vizi di motiva- zione. La censura è infondata. Questa Corte ha sempre affermato, e di recente ribadito (vedi le sentenze di questa sezione, 28 aprile 1999 n. 4266, 20 luglio 1999 n. 7764, 4 dicembre 1999 n. 13555) che in un edificio a più piani suddiviso in più unità immobiliari, l'appartenenza del sottotetto si determina in base al titolo e, in mancanza, in base alla funzione a cui esso é destinato in concreto;
in parti- colare che esso può esser considerato pertinenza dell'appartamento all'ultimo piano, ad esso direttamente sottostante, se ha l'esclusiva funzione di intercapedine coibente per il medesimo, mentre va annoverato tra le parti comuni se é utilizzabile, anche solo potenzialmente, per gli usi comuni, do- vendosi in tal caso applicare la presunzione di comunione prevista dall'art. 1117 cod. civ., che opera ogni volta che, nel silenzio del titolo, il bene sia suscettibile, per le sue caratteristiche, di utilizzazione da parte di tutti i pro- prietari delle unità immobiliari di cui si compone l'edificio. La Corte d'appello ha richiamato e puntualmente applicato tale principio nel caso sottoposto al suo esame, e nella motivazione della sua sentenza ha esposto in modo adeguato le ragioni (quelle riferite in narrativa) per cui ha ritenuto che le caratteristiche oggettive e funzionali del sottotetto sono tali da escludere che esso abbia svolto e possa svolgere soltanto la detta funzione di intercapedine coibente, e da consentire invece la sua utiliz- zabilità come bene condominiale. 5 Si tratta di accertamenti e valutazioni che attengono ai fatti di lite, e che non sono censurabili nel giudizio di legittimità, se non sotto il profilo della congruità e logicità della motivazione;
che, come si è accen- nato, nel caso di specie è adeguata ed immune da errori. Con il terzo motivo di ricorso NT EO, ROria MA, EL La AR e MA RO LI sostengono che la sentenza impu- gnata non ha dato adeguato conto delle ragioni per cui non ha disposto la consulenza tecnica che avevano (essi e i loro danti causa) richiesto, per di- mostrare che il sottotetto conteso ha caratteristiche tali da escludere che esso possa essere utilizzato dagli altri condomini;
e denunziano violazione degli art. 191 e 116 cod. proc. civ., nonché omessa motivazione. La censura è infondata. Risulta dalla sentenza impugnata che i ricorrenti (ed i loro danti causa) chiesero in appello che fosse disposta, “se ritenuta utile ai fini di una migliore cognizione della questione, consulenza tecnica di ufficio per l'accertamento dell'esatta ubicazione e conformazione del sottotetto per cui è causa". Orbene, la Corte d'appello di Milano ha accertato la "conformazione" del sottotetto avvalendosi della planimetria esibita dai co- niugi EO e dai coniugi RC, ed ha ritenuto "superfluo procedere ad accertamenti peritali atteso il contenuto di tale documento". La Corte territoriale ha dunque esposto nella motivazione della sua sentenza le ragioni per cui ha disatteso l'istanza dei cui i ricorrenti la- mentano il mancato accoglimento, che anche sotto il profilo esaminato ap- pare adeguata, ed immune da censure proponibili nel giudizio di legittimità. 6 Le spese seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso, e condanna NT EO, ROria MA, EL La AR e MA RO LI a rifondere al condominio dell'edificio sito in Milano, via Arimondi n. 39 ed a ER LI le spese di lite che si liquidano in lire oltre lire 4.000.000 per470.000 onorari. Roma, 8 gennaio 2001 Il presidente (Mario Spadone) Hasan L'estensore (Carlo Cioff Carlo hoooo IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri 290000 15 MAR. 2001 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in de 203 APR 200 4 19.162 vorsato S. 290.000 Din VA (lire p. Dirigente Area Servizi (D.ssa MA Grazia DFPPO) Il Responsabile Servizio Giudiziari (Dr. M. RACCHINI) 7