Sentenza 13 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/06/2002, n. 8429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8429 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2002 |
Testo completo
61850 I A R R I T T B A U I A R T E A M تے N L A B T 5 . 3 A 1 . L . 1 B . N I A E N S I D S L E D . . P E . E R S N 2 6 / 4 E T D 9 / 8 1 6 A E R G I S T Z R I A N O E REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DI PORSO ITALIANO084 29/0 2 LA CORIC SUP Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Imposta di registro: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: mi 'flima casa" Lagerplazion Presidente Dott. Enrico PAPA R.G.N. 17950/98 - Cron. 23320 Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER Consigliere Rep. Dott. Vittorio RAGONESI SPAGNA MUSSO Dott. Bruno Ud.20/02/02 Rel. Consigliere Consigliere Dott. Achille MELONCELLI ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE ha pronunciato la seguente N. 61950 SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente contro elettivamente domiciliato in ROMA BARSOTTINI FRANCO, VIA A. AUBRY 12, presso lo studio dell'avvocato PORCU POREN BRUNO, che lo rappresenta e difende, giusta 2002 procura in calce;
918 - resistente - -1-
contro
TO NA;
- intimata Commissione avverso la sentenza n. 48/98 della tributaria regionale di FIRENZE, depositata il 04/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/02 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito per il resistente, l'Avvocato PORCU POREN, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo AR AN e TT NA presentavano istanza di rimborso in data 11-5-1993 all'Ufficio del Registro di Firenze a seguito dell'acquisto di due distinti appartamenti mediante uni- co atto notarile, chiedendo le agevolazioni di cui alla 1. n. 75/93 per acquisto di "prima casa”. Formatosi silenzio-rifiuto da parte dell'Amministrazione in ordine alla suddetta istanza, il AR e la TT proponevano ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado che lo accoglieva A seguito dell'impugnazione proposta dall'Ufficio in data 3-4-1995, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con la decisione in esame, rigettava il gravame;
affermava, in particolare, detta Commissione di “condividere le valutazioni dell'impugnata decisione poiché il fatto che l'immobile fu abitato poco dopo l'emanazione della legge non è circostanza che possa far perdere le agevolazioni”. Ricorre per cassazione, con due motivi, l'Ufficio; non hanno svolto attività difensiva gli intimati. Motivi della decisione Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 2 e 3 della 1. n. 75/93, e relativo difetto di motivazione, sia in quanto l'atto in relazione al quale fu richiesta l'agevolazione in questione ri- guardava due distinti appartamenti, acquistati da differenti venditori, rispetto ai quali non poteva ammettersi la duplicazione dei benefici, sia perché oggetto della compravendita era anche un terre- no per il quale è pacifica la non applicabilità di detti benefici. Con il secondo motivo si deduce, sotto altro profilo, la violazione di detti artt. 2 e 3 della 1. n. 75/93, e relativo difetto di motivazione, essendo pacifico che gli acquirenti, al momento della compraven- dita, non risiedevano nel Comune di obbligazione dei beni e che tale requisito è stato abrogato, ma solo con effetti ex nunc dalla 1. n. 549/95, entrata in vigore in data 1-1-1996. Si aggiunge che gli istanti non hanno mai presentato la dichiarazione di cui all'art. 4 della l. n. 15/68. Il ricorso è fondato in relazione ad entrambe le suesposte doglianze. A parte la considerazione che la sentenza in esame è priva di sufficienti argomentazioni, sia in ordi- ne alla ricostruzione del "fatto”, che, soprattutto, in relazione all'esposizione dei motivi posti a fon- damento della decisione di rigetto dell'appello, non risultano esaminate dalla Commissione Tributa- ria di secondo grado i profili di cui alle cennate doglianze. I giudici dell'impugnazione, infatti, e ciò dovrà ovviamente essere valutato in sede di rinvio, non hanno considerato: a) che la struttura immobiliare per cui sono state chieste le agevolazioni in que- stione risulta composto da due distinti fabbricati, con annesso terreno, in ordine alla quale circo- stanza non vi è alcun riferimento in motivazione che faccia comprendere perché ugualmente sono stati ritenuti concedibili i benefici della “prima casa”; b) che è altrettanto mancante la motivazione riguardo alla sussistenza o meno nella fattispecie in esame del requisito della residenza degli istanti nel Comune di ubicazione di detti beni immobili, oltre che di quello della necessaria dichiarazione di cui all'art. 4 della 1. n. 15/68.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa e rinvia, anche per le spese della presente fase, alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana. A E T A R M I 1 T B N 3 . . - A A N L B 1 5 . L . 8 S 4 2 1 6 / D D E F L N . . I S 9 / E R I 6 . A In Roma, il 20-2-2002 I E D T S R G R E N A N S T O E A E I E Z I R A B U T A R I T Il Presidente L'estensore г ما مدیا DER Oggi 13 GIU. 2002 2.