Sentenza 20 maggio 2002
Massime • 1
Nel rito del lavoro, l'appello incidentale deve essere proposto almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata per la discussione; tale termine è soggetto alla regola di cui all'art. 155, primo comma cod. proc. civ. dell'esclusione dal computo del solo "dies a quo", coincidente con l'udienza di discussione, e del computo del momento terminale, costituito dal decimo giorno calcolato a ritroso; non trova invece applicazione la regola di cui all'art. 155, ult. comma cod. proc. civ., secondo cui se il giorno di scadenza è festivo la scadenza del termine è prorogata al primo giorno seguente non festivo, in quanto in tal modo si produrrebbe l'abbreviazione del termine con pregiudizio del diritto di difesa della parte destinataria dell'iniziativa processuale.
Commentari • 8
- 1. Legal blog - Part 19Gioacchino Celotti · https://www.legal-blog.it/
Assicurazioni, il sistema di risarcimento diretto non preclude l'azione ordinaria Con sentenza n. 180 depositata in data odierna, la Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), sollevata, in riferimento... Lottizzazione abusiva e prescrizione del reato, legittima la confisca La Corte di Cassazione, pronunciandosi sulla questione di legittimità costituzionale della disciplina in tema di confisca dei terreni e manufatti abusivamente lottizzati – sollevata in udienza dal Sostituto Procuratore Generale – per asserito contrasto con... Scadenza in giorno …
Leggi di più… - 2. Legal blogGioacchino Celotti · https://www.legal-blog.it/ · 1 marzo 2015
La persona che avevo querelato è stata condannata in primo grado dal Tribunale a sei mesi di reclusione e a risarcirmi i danni. Ha fatto appello e ora è stato incredibilmente (almeno per me) assolto perché il fatto non sussiste. Significa che ho perso ogni possibilità di ottenere il mio risarcimento? Nella formulazione del quesito è stato omesso un dettaglio solo in apparenza secondario: se cioè l'assoluzione sia stata pronunciata ai sensi del 1° ovvero del 2° comma dell'art. 530 c.p.p. La Corte di Cassazione ha più volte affermato il principio secondo cui: “ai sensi dell'art. 652 (nell'ambito del giudizio civile di danni) e dell'art. 654 c.p.p. (nell'ambito di altri giudizi civili), il …
Leggi di più… - 3. termini a ritrosoGioacchino Celotti · https://www.legal-blog.it/ · 1 luglio 2014
Sui criteri di calcolo delle scadenze processuali la giurisprudenza di legittimità è stata costantemente orientata nel senso di ritenere che la previsione della proroga al primo giorno non festivo di cui all'art. 155, 4° comma, c.p.c. non si applicasse ai termini da computarsi a ritroso (cfr., per i riferimenti giurisprudenziali, la risposta ad un quesito fornita su questo blog). Qualche dubbio, in dottrina e tra i giudici di merito, ha suscitato l'applicabilità del medesimo principio ai termini con scadenza nella giornata di sabato (con riferimento alla quale vale la proroga contemplata dall'art. 155, 5° comma, c.p.c.). Con sentenza n. 14797 depositata il 30 giugno 2014, la Corte di …
Leggi di più… - 4. art. 155 c.p.c.Gioacchino Celotti · https://www.legal-blog.it/ · 1 luglio 2014
Sui criteri di calcolo delle scadenze processuali la giurisprudenza di legittimità è stata costantemente orientata nel senso di ritenere che la previsione della proroga al primo giorno non festivo di cui all'art. 155, 4° comma, c.p.c. non si applicasse ai termini da computarsi a ritroso (cfr., per i riferimenti giurisprudenziali, la risposta ad un quesito fornita su questo blog). Qualche dubbio, in dottrina e tra i giudici di merito, ha suscitato l'applicabilità del medesimo principio ai termini con scadenza nella giornata di sabato (con riferimento alla quale vale la proroga contemplata dall'art. 155, 5° comma, c.p.c.). Con sentenza n. 14797 depositata il 30 giugno 2014, la Corte di …
Leggi di più… - 5. Mese: Giugno 2009Gioacchino Celotti · https://www.legal-blog.it/ · 29 giugno 2009
La Legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 38 c.p.c. (rubricato “Incompetenza“). Il nuovo testo, in vigore dal 4 luglio 2009, così recita: L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L'eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente. Fuori dei casi previsti dall'articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/05/2002, n. 7331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7331 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO MILEO - Presidente -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI V. - Consigliere -
Dott. ETTORE RAFFAELE GIANNANTONIO - rel. Consigliere -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI MARACALAGONIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CHIANA 93, rappresentato e difeso dall'avvocato SCHIRÒ MICHELE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
C.T.M. CONSORZIO TRASPORTI E MOBILITÀ, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente, domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 7, presso lo studio dell'avvocato SARACENI STEFANIA, rappresentato e, difeso dall'avvocato PINNA ELIGIO giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 107/98 del Tribunale di CAGLIARI, depositata il 20/03/98 R.G.N. 3212/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/01 dal Consigliere Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO;
udito l'Avvocato BOMBOI per delega PINNA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 7 aprile 1994, l'Azienda Consorziale Trasporti di Cagliari (ora Consorzio Trasporti e Mobilità) si rivolgeva al pretore di quella città, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo, in base all'art. 4 della legge 27 dicembre 1985 n. 816, la condanna del Comune di Maracalagonis, in persona del sindaco pro tempore, al rimborso delle somme corrisposte ai propri dipendenti NT OR, LO RR, EM AS e FR LL nei periodi di assenza dal lavoro per l'espletamento, quanto ai primi tre, del mandato di consigliere comunale e, quanto all'ultimo, di assessore presso l'amministrazione comunale dal 1986 al dicembre 1993.
Costituitosi in giudizio il Comune ed espletata l'istruttoria, con sentenza depositata il 26 giugno 1995 il pretore condannava il Comune convenuto al pagamento della complessiva somma di lire 145.594.867, nonché al rimborso delle spese di giudizio. La decisione pretorile, appellata in via principale dal Consorzio e in via incidentale dal Comune, veniva parzialmente riformata dal tribunale di Cagliari che, con sentenza depositata il 20 marzo 1998, accoglieva per quanto di ragione l'appello principale condannando il Comune a corrispondere sulle somme liquidate dal pretore anche gli interessi legali con decorrenza dai rispettivi atti di costituzione in mora. Il tribunale dichiarava invece inammissibile l'appello incidentale del Comune per l'inosservanza del termine previsto dall'art. 436 cod. proc. civ. Avverso tale decisione il Comune ha proposto ricorso per cassazione articolato sostanzialmente in un unico motivo. Il Consorzio ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo di impugnazione il Comune ricorrente denunzia la violazione e la falsa applicazione degli art. 155 e 436 cod. proc. civ., nonché il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Lamenta che il tribunale abbia ritenuto che il disposto dell'art. 155 cod. proc. civ., diretto a prolungare la durata del termine che scade il giorno festivo, riguardi i termini a decorrenza successiva e non quelli che si computano a ritroso.
Il motivo è infondato.
Ai sensi dell'art. 436, terzo comma, cod. proc. civ., l'appello incidentale nelle controversie soggette al rito del lavoro deve essere proposto, a pena di decadenza, nella memoria di costituzione, da notificarsi alla controparte, a cura dell'appellato, almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata per la discussione. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa S.C., tale termine deve considerarsi non libero, bensì soggetto alla regola generale, dettata dall'art. 155 cod. proc. civ., dell'esclusione dal relativo computo del solo dies a quo, coincidente in tal caso con il giorno dell'udienza di discussione, e del computo, invece, del momento terminale, costituito dal decimo giorno calcolato a ritroso (in tal senso, v. Cass. n. 1042 e n. 3345 del 1985, n. 2525 del 1998 e, con riferimento all'analogo termine previsto dall'art. 416, primo comma, cod. proc. civ. per la costituzione del convenuto in primo grado, n. 26 del 1995; contra, con riferimento all'art. 416 cod. proc. civ., nel senso che i dieci giorni debbano essere liberi, v.
Cass. n. 2739 del 1988). Nondimeno, allorché il decimo giorno, così computato come dies ad quem, coincida con un giorno festivo, non può trovare applicazione, come vorrebbe il ricorrente, la regola posta dall'art. 155, ultimo comma, cod. proc. civ., secondo cui, se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza del termine è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
Tale disposizione, secondo l'indirizzo altrettanto consolidato di questa Corte, riguarda i termini a decorrenza successiva e non trova applicazione nei casi in cui i termini processuali debbono essere computati a ritroso, ossia risalendo indietro nel tempo rispetto ad un determinato atto o fatto ovvero rispetto ad una determinata attività (nel caso di cui all'art. 436 cod. proc. civ., rispetto all'udienza fissata per la discussione dell'appello). In tali casi, la fissazione del termine è diretto ad assicurare alla parte che subisce l'iniziativa processuale un adeguato e inderogabile margine temporale per approntare le proprie difese, sicché lo spostamento in avanti della scadenza, producendo l'abbreviazione del termine, verrebbe a pregiudicare la esigenza di un'adeguata garanzia difensiva (in tal senso, con riferimento ad analoghe ipotesi di termini a ritroso, v. Cass. n. 985 del 1966, n. 2281 del 1973, n. 3877 del 1976, n. 5187 del 1977; con riferimento al termine ex art. 436, terzo comma, cod. proc. civ., v. Cass n. 1042 del 1985, in motivazione, ove si specifica che la proroga deve in tali casi ritenersi anch'essa a ritroso).
Nè pare che una siffatta esigenza possa venir meno nel rito laboristico, e segnatamente in relazione al termine fissato dagli art. 416 e 436 cod. proc. civ. per la costituzione del convenuto in primo grado e per la proposizione dell'appello incidentale, ché, al contrario, in tali casi il termine precede l'udienza di discussione, nella quale sono concentrate, per la peculiare caratteristica del rito del lavoro, tutte le attività processuali preordinate alla decisione della controversia, sì che l'esigenza di garantire alla controparte un sufficiente intervallo di tempo appare addirittura rinforzata, piuttosto che indebolita.
A tali principi si è attenuta la decisione impugnata, che, pur escludendo dal computo la data dell'udienza di discussione (12 novembre) e includendovi invece il decimo giorno a ritroso (2 novembre), ha correttamente escluso che la coincidenza di quest'ultimo con la domenica potesse comportare lo spostamento del termine al giorno successivo (3 novembre) ed ha quindi considerato tardivo l'appello incidentale depositato in tale ultima data. La decisione impugnata si sottrae pertanto alle censure del Comune, il cui ricorso va conseguentemente respinto. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il Comune ricorrente al pagamento delle spese che liquida in lire 27.000 (Euro 13,94) e al pagamento degli onorari di avvocati che liquida in lire tre milioni (Euro 1549,37).
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2002