Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/05/2002, n. 7331
CASS
Sentenza 20 maggio 2002

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Nel rito del lavoro, l'appello incidentale deve essere proposto almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata per la discussione; tale termine è soggetto alla regola di cui all'art. 155, primo comma cod. proc. civ. dell'esclusione dal computo del solo "dies a quo", coincidente con l'udienza di discussione, e del computo del momento terminale, costituito dal decimo giorno calcolato a ritroso; non trova invece applicazione la regola di cui all'art. 155, ult. comma cod. proc. civ., secondo cui se il giorno di scadenza è festivo la scadenza del termine è prorogata al primo giorno seguente non festivo, in quanto in tal modo si produrrebbe l'abbreviazione del termine con pregiudizio del diritto di difesa della parte destinataria dell'iniziativa processuale.

Commentari8

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  • 1Legal blog - Part 19
    Gioacchino Celotti · https://www.legal-blog.it/

    Assicurazioni, il sistema di risarcimento diretto non preclude l'azione ordinaria Con sentenza n. 180 depositata in data odierna, la Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), sollevata, in riferimento... Lottizzazione abusiva e prescrizione del reato, legittima la confisca La Corte di Cassazione, pronunciandosi sulla questione di legittimità costituzionale della disciplina in tema di confisca dei terreni e manufatti abusivamente lottizzati – sollevata in udienza dal Sostituto Procuratore Generale – per asserito contrasto con... Scadenza in giorno …

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  • 2Legal blog
    Gioacchino Celotti · https://www.legal-blog.it/ · 1 marzo 2015

    La persona che avevo querelato è stata condannata in primo grado dal Tribunale a sei mesi di reclusione e a risarcirmi i danni. Ha fatto appello e ora è stato incredibilmente (almeno per me) assolto perché il fatto non sussiste. Significa che ho perso ogni possibilità di ottenere il mio risarcimento? Nella formulazione del quesito è stato omesso un dettaglio solo in apparenza secondario: se cioè l'assoluzione sia stata pronunciata ai sensi del 1° ovvero del 2° comma dell'art. 530 c.p.p. La Corte di Cassazione ha più volte affermato il principio secondo cui: “ai sensi dell'art. 652 (nell'ambito del giudizio civile di danni) e dell'art. 654 c.p.p. (nell'ambito di altri giudizi civili), il …

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  • 3termini a ritroso
    Gioacchino Celotti · https://www.legal-blog.it/ · 1 luglio 2014

    Sui criteri di calcolo delle scadenze processuali la giurisprudenza di legittimità è stata costantemente orientata nel senso di ritenere che la previsione della proroga al primo giorno non festivo di cui all'art. 155, 4° comma, c.p.c. non si applicasse ai termini da computarsi a ritroso (cfr., per i riferimenti giurisprudenziali, la risposta ad un quesito fornita su questo blog). Qualche dubbio, in dottrina e tra i giudici di merito, ha suscitato l'applicabilità del medesimo principio ai termini con scadenza nella giornata di sabato (con riferimento alla quale vale la proroga contemplata dall'art. 155, 5° comma, c.p.c.). Con sentenza n. 14797 depositata il 30 giugno 2014, la Corte di …

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  • 4art. 155 c.p.c.
    Gioacchino Celotti · https://www.legal-blog.it/ · 1 luglio 2014

    Sui criteri di calcolo delle scadenze processuali la giurisprudenza di legittimità è stata costantemente orientata nel senso di ritenere che la previsione della proroga al primo giorno non festivo di cui all'art. 155, 4° comma, c.p.c. non si applicasse ai termini da computarsi a ritroso (cfr., per i riferimenti giurisprudenziali, la risposta ad un quesito fornita su questo blog). Qualche dubbio, in dottrina e tra i giudici di merito, ha suscitato l'applicabilità del medesimo principio ai termini con scadenza nella giornata di sabato (con riferimento alla quale vale la proroga contemplata dall'art. 155, 5° comma, c.p.c.). Con sentenza n. 14797 depositata il 30 giugno 2014, la Corte di …

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  • 5Mese: Giugno 2009
    Gioacchino Celotti · https://www.legal-blog.it/ · 29 giugno 2009

    La Legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 38 c.p.c. (rubricato “Incompetenza“). Il nuovo testo, in vigore dal 4 luglio 2009, così recita: L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L'eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente. Fuori dei casi previsti dall'articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/05/2002, n. 7331
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7331
Data del deposito : 20 maggio 2002

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