Sentenza 19 aprile 2002
Massime • 2
Il piano di ammortamento inserito nel contratto di mutuo ha natura di clausola negoziale con la conseguenza che, in caso di estinzione del contratto anteriormente alla sua naturale scadenza, esso rappresenta l'elemento contrattuale al quale occorre far riferimento in via esclusiva ai fini del calcolo delle somme riscosse dal mutuante imputabili alla restituzione del capitale ovvero al pagamento degli interessi.
In materia di contributi a carico della Regione Friuli Venezia Giulia, previsti dall'art. 2 della Legge Regionale Friuli Venezia Giulia n. 49/78 in favore degli enti mutuanti in relazione ai finanziamenti concessi alle imprese per la realizzazione di programmi d'investimento nelle zone colpite dal sisma, la determinazione delle somme dovute dall'ente pubblico sugli interessi dei detti finanziamenti che, ai sensi della legge citata, deve essere pari alla differenza tra la rata prevista nel piano di ammortamento del mutuo e la rata calcolata al 40 per cento del tasso di riferimento, va effettuata a prescindere dalle modalità di pagamento previste nel provvedimento amministrativo di concessione del beneficio, e tenendo conto solo della regolamentazione negoziale, relativa all'entità dei frutti percentualizzati per ogni singola rata di pagamento del capitale, risultante dal piano di ammortamento, con la conseguenza che, in caso di anticipato scioglimento del mutuo, occorre ricalcolare l'entità del contributo regionale erogato che sia imputabile agli interessi.
Commentario • 1
- 1. Appunti su maturazione ed esigibilità degli interessi nel mutuoSarazotta · https://www.dirittobancario.it/ · 19 marzo 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/04/2002, n. 5703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5703 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere -
Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere -
Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA COLONNA 355, presso l'ufficio di Rappresentanza della Regione, rappresentato e difeso dall'avvocato RENATO FUSCO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
BANCO AMBROSIANO VENETO SpA, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PISANELLI 4, presso l'avvocato GIUSEPPE GIGLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ARMANDO MASSIGNANI, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 406/99 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 02/07/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/2002 dal Consigliere Dott. Maria Rosaria CULTRERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per, il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Regione Friuli-Venezia Giulia chiedeva ed otteneva dal Presidente del Tribunale di Trieste decreto ingiuntivo n. 639/94 del 13.6.94, nei confronti del AN Ambrosiano Veneto, per la somma di L. 15.110.873, oltre interessi in L.
2.577 al giorno, dal 18.10.93 al saldo, a titolo di restituzione delle somme che aveva erogato per contributo in conto interessi ex legge reg. n. 49/78 in relazione al mutuo a medio termine concesso alla s.r.l. TRIS con contratto 25.6.84, asseritamente trattenute anche dopo la sua anticipata estinzione, seguita all'apertura di procedura di concordato preventivo nei confronti del detto mutuatario, di cui era stata omessa dalla banca la comunicazione all'ente erogatore ai fini della revoca del beneficio.
L'istituto ingiunto, con atto del 25.7.94, proponeva opposizione innanzi al Tribunale di Trieste, affermando che dette somme gli erano, invece, dovute e non dovevano essere restituite perché relative ad interessi già maturati. L'adito giudice con sentenza n. 788 del 19.10.96, accoglieva, per quanto di ragione, l'opposizione e revocava l'opposta ingiunzione, condannando la banca al pagamento della somma di L. 9.383.180, oltre gli interessi legali, escluso il tasso particolare stabilito dalla legge regionale. Tale pronunzia veniva impugnata con atto 26.11.96 innanzi alla Corte d'Appello di Trieste dall'istituto bancario che lamentava che, erroneamente, il Tribunale aveva ritenuto l'esistenza del credito dell'ente regionale al quale, invece, nulla era dovuto poiché le somme trattenute erano state regolarmente incassate, corrispondendo all'importo degli interessi maturati sino al momento in cui si era aperta la procedura paraconcorsuale nei confronti della beneficiaria del mutuo. Proseguiva aggiungendo che gli interessi, in ogni caso, erano dovuti solo dalla domanda, e non dalla data indicata dal giudice di prime cure, non essendovi prova della sua mala fede. La Regione proponeva appello incidentale avverso le statuizioni che la vedevano soccombente.
La corte di merito, con sentenza n. 406 del 2.7.99, accoglieva il gravame e respingeva l'appello incidentale sostenendo che l'entità del contributo facente carico all'ente territoriale andava determinato alla stregua del piano di ammortamento, ed il conseguente pagamento doveva essere effettuato non già in rate fisse costanti, ma in importi variabili che tenessero conto dell'ammontare effettivo degli accessori maturati su ogni singola rata di mutuo. Avverso tale pronunzia la Regione Friuli Venezia Giulia propone ricorso per Cassazione articolato in due motivi.
Il AN TO resiste con controricorso.
Detto resistente ha, inoltre, depositato memoria difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col 1^ motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione delle leggi regionali del 3.6.78 n. 49 e del 11.11.65 n. 25 lamentando che la corte territoriale ha erroneamente interpretato il dettato della legge regionale citata n. 49/78, che stabilisce "che il contributo in conto interessi semestrale posticipato è concesso in misura pari alla differenza tra la rata prevista nel piano di ammortamento calcolata al tasso di riferimento o altro minor tasso e la rata calcolata al 40% del medesimo tasso di riferimento", avendo ritenuto che il contributo è espressione della differenza tra il totale degli interessi calcolati rispettivamente al tasso di riferimento ad al 40% sulle singole rate semestrali. Al contrario, il contributo complessivo è frutto della somma complessiva dei singoli importi determinati rata per rata e, atteso che questa è normalmente costante, anche il suo importo deve risultare fisso e costante per tutta la durata del mutuo. Ed, ancora, ha errato il giudice di merito laddove ha convalidato tale sua interpretazione sul presupposto che dal pagamento posticipato del contributo si trae la conferma della variabilità della rata. Trattasi, piuttosto di procedura codificata per la quasi totalità dei contributi, finalizzata a garantire il pagamento del contributo solo se e quando la rata di mutuo sia stata effettivamente onorata.
Il motivo è infondato.
Il provvedimento di concessione del contributo è stato emesso in applicazione della legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 49 del 3.6.78 che, all'art. 2, prevede che l'Amministrazione regionale è
autorizzata a concedere un contributo sugli interessi dei mutui contratti per la realizzazione di programmi d'investimento anche se iniziati.....; che il tasso d'interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese a carico delle imprese è fissato nella misura del 40% del tasso di riferimento, ed, infine, al 3^ co., che allo scopo di porre gli enti mutuanti in condizione di praticare il tasso d'interesse di cui al precedente comma (e cioè quello di riferimento), l'Amministrazione regionale corrisponderà agli enti stessi un contributo semestrale posticipato in relazione alla differenza tra la rata prevista nel piano d'ammortamento, calcolata come massimo al tasso di riferimento, e la rata calcolata al 40% del tasso di riferimento. L'art. 4 rinvia, per le modalità e procedure per la concessione e la liquidazione dei contributi, alla legge regionale n. 25 del 11.11.65 che, a sua volta, prevede all'art. 1 la concessione alle imprese di analogo contributo in conto interessi semestrale posticipato sulle operazioni stipulate dagli istituti di credito a tasso di mercato, in misura pari alla differenza tra la rata prevista nel piano di ammortamento, calcolata al tasso di riferimento, e la rata calcolata al 40% del medesimo suddetto tasso. Destinatario del contributo, nel caso di specie, è, dunque, direttamente l'istituto di credito mutuante.
La corte territoriale ha sostenuto che il contributo pagato ogni semestre dalla Regione doveva corrispondere esattamente alla differenza tra l'ammontare degli interessi al tasso di riferimento e l'ammontare degli interessi effettivamente pagati dall'imprenditore destinatario del finanziato agevolato, e cioè il 40% del tasso di riferimento, sicché le modalità di pagamento, previste nel provvedimento regionale di concessione in rate fisse e costanti, non consentivano alla banca di recuperare dall'ente pubblico la differenza effettiva fra i due tassi, di cui detto ente era onerato. La linearità di tale percorso logico si sottrae ad ogni critica. La corte di merito ha correttamente interpretato la citata normativa regionale, di cui ha fatto conseguente, esatta applicazione. Ed, infatti, il rinvio operato dalle leggi regionali richiamate al piano di ammortamento del mutuo altro non può voler dire che, quali che fossero le modalità di pagamento del contributo, lo strumento negoziale di regolamentazione del rimborso del finanziamento, attuato dalle parti contrattuali suddette al fine di pianificare l'ammortamento e l'imputazione degli accessori ai pagamenti delle singole rate, rappresentava l'unica fonte di disciplina per la determinazione dell'ammontare di tali frutti operata per ogni singola scadenza. Il piano anzidetto, infatti, attraverso cui di norma si predispone l'assetto inerente la restituzione del capitale con coeva determinazione dell'entità dei frutti percentualizzati per ogni singola scansione del pagamento, rappresenta clausola negoziale i cui effetti, per tale sua natura, sono vincolanti fra le parti (v. Cass. n. 2352 del 22.4.81 rv 413107).
Il contenuto dell'obbligo della Regione, dunque, è regolato sulla base dell'obbligo assunto dal soggetto finanziato, restando nella discrezionalità dell'ente stabilirne le sole modalità operative della sua esecuzione. E, del resto, se la ratio della legislazione esaminata è quella di sostenere le iniziative imprenditoriali nelle zone colpite dal sisma attraverso il sostegno economico alle imprese, rappresentato dal riduzione del 60% del tasso di riferimento del finanziamento gravante sulla Regione, evidentemente l'ammontare di tale onere finanziario deve essere necessariamente rapportato, come, infatti, statuisce detta normativa, a tale differenza effettiva, da calcolarsi alla stregua del contratto di finanziamento ed al suo piano di ammortamento.
Poiché secondo il disposto dell'art. 1194 c.c. 2^ co. "il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi", di regola suddetto piano prevede l'imputazione di una somma riferita agli accessori superiore a scalare a quella relativa al recupero del capitale, sino a giungere al risultato contrario a mano a mano che diminuisce la somma per capitale dovuta in restituzione. La legislazione regionale richiamata non deroga al limite stabilito dalla norma sostanziale citata, ne' è stato dedotta da alcuna delle parti deroga convenzionale ad essa. Tantomeno rimozione a detto criterio d'imputazione è desumibile dal provvedimento di concessione del beneficio. Stabilito l'importo del contributo, e cioè della differenza fra i tassi, gravante sull'ente territoriale alla stregua del piano di ammortamento, la determinazione del suo pagamento da attuarsi attraverso rate fisse e costanti altro non rappresenta che una mera modalità di pagamento, rispondente alle esigenze contabili proprie dell'ente ed interne alla sua organizzazione, che, solo in caso di estinzione del contratto di finanziamento alla sua naturale scadenza, avrebbe consentito alla banca mutuante il recupero integrale della porzione degli interessi non incassati dall'imprenditore finanziato, beneficiato della riduzione del 40% del tasso di riferimento, perché corrispondente all'entità effettiva dell'agevolazione concessa a quest'ultimo. Nella diversa ipotesi, quale appunto quella in specie, nella quale il contratto non fosse giunto alla sua naturale scadenza, essendo intervenuta una causa di anticipato scioglimento, con riferimento a tale momento, al fine di evitare indebita locupletazione ovvero possibile depauperamento della banca, occorreva ricalcolare l'entità del contributo tenendo conto del piano di ammortamento, e cioè della fonte negoziale di determinazione dell'entità delle somme imputabili sia agli accessori che al capitale per ogni singola scadenza, al fine di verificare quanta parte delle somme incassate avessero eroso il capitale e quanta parte, invece, fossero state imputate ai frutti nella misura dovuta.
La tesi difensiva della ricorrente pretende, in sostanza, trarre la quantificazione dell'entità della differenza tra i tassi degli interessi sopra citata, cui corrispondeva il contributo a suo carico, da una circostanza che, come si è chiarito, non spiega influenza sull'assetto negoziale del rapporto, ma risponde ad esigenze interne di semplificazione contabile prive di rilevanza nei confronti dei terzi, che come tali non sono idonee a comprimere il diritto del soggetto mutuante ad ottenere l'esatto ammontare delle somme di sua spettanza. E, del resto, poiché a mente dell'art. 821 3^ co. c.c. "i frutti civili si acquistano giorno per giorno", evidentemente il loro ammontare, stabilitone il tasso, in caso di finanziamento a medio o lungo termine, non può essere fisso e costante, ma necessariamente varia nella percentuale corrispondente alla diminuzione dell'importo del residuo del capitale che resta da restituire.
La corte di merito ha fatto buon uso di tale principio ed applicandolo correttamente, attraverso la verifica della documentazione acquisita, ha proceduto alla determinazione dell'importo degli interessi spettanti al AN TO, nella percentuale dovuta dalla Regione, sino alla data di estinzione del mutuo alla stregua del piano di ammortamento, e, quindi, all'indicazione effettiva del contributo regionale che non doveva essere corrisposta dal soggetto finanziato, verificando in tal guisa se le somme, incassate e trattenute dopo l'avverarsi della condizione di revoca del beneficio, avessero coperto l'importo del contributo suddetto ed ha, per l'effetto, ridotto l'entità della pretesa, che la Regione, ritenendo di non dover versare alcunché da detto momento, aveva rapportato a tutte le rate pagate dopo tale evento, ad importo inferiore esattamente corrispondente all'entità effettiva della porzione di interessi maturati sino al suo verificarsi. L'indagine sulla correttezza di tale procedimento matematico riguarda il merito e, dunque, sfugge al sindacato di questa corte. Basta osservare che, come si è già premesso, tale indagine ha trovato ingresso quale corollario dell'esatta interpretazione della disciplina sia normativa che contrattuale che regola il rapporto controverso.
Col 2^ motivo la ricorrente denunzia difetto di motivazione su punto decisivo della controversia deducendo che la corte territoriale ha travisato sia la sua posizione difensiva, che quella di controparte, pur ampiamente illustrate.
Essa ricorrente, infatti, non aveva concordato con l'affermazione dell'ente mutuante secondo cui il contributo doveva essere ricalcolato, dovendo, a sua volta, essere rideterminato il piano di ammortamento a causa dell'estinzione anticipata del finanziamento e ciò, perché, il provvedimento di concessione dispone il pagamento di importo semestrali tutti uguali, ne' ha mai ritenuto giuridicamente sostenibile la tesi avversa. La corte è, dunque, caduta in errore di valutazione delle difese che si traduce in omessa motivazione su punto decisivo della controversia. La sentenza ha inteso considerare legittime le determinazioni del decreto concessorio in ordine alla sola fase di erogazione del contributo, scindendo tale fase da quella inerente le modalità di pagamento;
ma tale contenuto, non modificabile in assenza di espressa previsione normativa, era stato accettato dai soggetti interessati, ovviamente ritenendolo conforme a legge. Il motivo è inammissibile.
Rilevato, anzitutto, che la corte territoriale ha puntualmente esaminato sia le censure mosse dall'appellante che le eccezioni di controparte, appare senza dubbio evidente che la ricorrente, in sostanza, richiama gli argomenti spesi in relazione al 1^ motivo, ammantando nella diversa chiave prospettica del vizio di motivazione la critica al rigetto della sua tesi difensiva. Trattasi, perciò, di censura che non può trovare ingresso, perché contiene confutazione della lettura degli elementi di valutazione data dal giudice del gravame, e si fonda sulla circostanza che essa non è stata conforme alle sue tesi difensive, evidentemente disattese.
È antico e fermo l'indirizzo di questa corte secondo il quale, poiché l'obbligo della motivazione che grava sul giudice di merito nella valutazione delle risultanze processuali non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del suo convincimento, non essendo detto organo giudicante tenuto a confutare tutte le tesi difensive delle parti, dovendosi ritenere respinte quelle che risultino incompatibili con la decisione assunta, ove nel ricorso per cassazione la parte ricorrente riproponga quelle tesi, lamentandone il rigetto, in sostanza opera una mera contrapposizione del suo giudizio a quello espresso nella sentenza impugnata, certamente non ammessa. (cfr. Cass. n. 11098 del 25.8.2000 rv 539750, n. 5231 del 9.4.2001 rv 545751). Non può, per l'effetto, riscontrarsi vizio di omessa o insufficiente motivazione se l'apprezzamento delle risultanze processuali sia difforme da quello preteso dalla parte. Tale indagine, peraltro, comporterebbe il potere di procedere a nuovo esame del merito che non è, però, conferito a questo giudice di legittimità (Cass. S.U. n. 5802 del 11.6.98 rv 526348). Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso devesi rigettare con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 1.500,00 per onorario e per spese in Euro 115,43.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2002