Cass. civ., sez. I, sentenza 19/04/2002, n. 5703
CASS
Sentenza 19 aprile 2002

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Il piano di ammortamento inserito nel contratto di mutuo ha natura di clausola negoziale con la conseguenza che, in caso di estinzione del contratto anteriormente alla sua naturale scadenza, esso rappresenta l'elemento contrattuale al quale occorre far riferimento in via esclusiva ai fini del calcolo delle somme riscosse dal mutuante imputabili alla restituzione del capitale ovvero al pagamento degli interessi.

In materia di contributi a carico della Regione Friuli Venezia Giulia, previsti dall'art. 2 della Legge Regionale Friuli Venezia Giulia n. 49/78 in favore degli enti mutuanti in relazione ai finanziamenti concessi alle imprese per la realizzazione di programmi d'investimento nelle zone colpite dal sisma, la determinazione delle somme dovute dall'ente pubblico sugli interessi dei detti finanziamenti che, ai sensi della legge citata, deve essere pari alla differenza tra la rata prevista nel piano di ammortamento del mutuo e la rata calcolata al 40 per cento del tasso di riferimento, va effettuata a prescindere dalle modalità di pagamento previste nel provvedimento amministrativo di concessione del beneficio, e tenendo conto solo della regolamentazione negoziale, relativa all'entità dei frutti percentualizzati per ogni singola rata di pagamento del capitale, risultante dal piano di ammortamento, con la conseguenza che, in caso di anticipato scioglimento del mutuo, occorre ricalcolare l'entità del contributo regionale erogato che sia imputabile agli interessi.

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  • 1Appunti su maturazione ed esigibilità degli interessi nel mutuo
    Sarazotta · https://www.dirittobancario.it/ · 19 marzo 2024

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 19/04/2002, n. 5703
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5703
Data del deposito : 19 aprile 2002

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