Sentenza 23 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/12/2002, n. 18261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18261 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO fiuramento supplets. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE16 2 6 1 /02 Mo Oggetto conferiments on inen. mw frofesionale;
s conferiment Mw Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: from my Dott. Rafaele CORONA Presidente R.G.N 2493/00 - Cron. 43042 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Rep. 4889Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Dott. Rosario DE JULIO Rel. Consigliere Ud. 26/04/02 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Me Julen Romania, est.. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: domiciliato in ROMA DANIELI GIUSEPPE, elettivamente VIA D BARONE 31, presso lo studio dell'avvocato ENRICO BOTTAI, che 10 difende unitamente all'avvocato NORBERTO TREGNAGHI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IMP SS LU & LI DI SS BENI, in persona • dell'Amm.re Unico SS AM, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ITALO PICCAGLI 5, presso lo studio dell'avvocato FORTUNATO VARISCO, che lo difende GIOVANNI ARAMINI, giusta 2002 unitamente all'avvocato 670 delega in atti;
-1- controricorrente nonchè
contro
SS AM, SS LUA, SS NA;
- intimati avverso la sentenza n. 1540/99 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 04/11/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/04/02 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito l'Avvocato BOTTAI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Ubaldo PROSCOPIO, per delega dell'Avvocato VARISCO, depositata in udienza, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata in data 18.10.1990 il geom. GI AN conveniva dinanzi al Tribunale di Verona la PR IG e FI s.n.c. in persona di PRdi PR IA e C./ IA e, in proprio, i soci PR IA, PR IGa e PR VA per sentirli condannare, in solido, al pagamento della somma di lire 12.188.328, oltre interessi legali, a titolo di corrispettivo, secondo le tariffe professionali, e di un delle redazioni di un progetto di massima e proprio progetto di intervento con vero di fabbricati anche sotto ilidentificazione profilo architettonico, affidategli in tempi successivi da IA PR, quale titolare della impresa edile PR IG e FI s.n.c., allo scopo di verificare la convenienza economica dell'acquisto di un terreno di proprietà della sig.ra Bissoli, che lo aveva presentato al predetto IA PR. Dei convenuti si costituiva soltanto l'Impresa Edile PR IG & FI s.n.c., in persona dell'amministratore PR IA. La stessa contestava l'affidamento di un qualsiasi incarico professionale all'attore, assumendo che 3 quest'ultimo, in quanto incaricato della vendita del terreno, assunse l'iniziativa di evidenziare, con elaborati progettuali, le possibilità edificatorie del terreno. Nella contumacia degli altri convenuti, dopo l'assunzione della prova, per interpello e testi, ammessa dal collegio, con sentenza in data 11.5.1994 - 14.1.1995 l'adito Tribunale rigettava la domanda e condannava l'attore alla rifusione delle spese alla società convenuta, rilevando che al nessun teste aveva confermato l'affidamento di svolgere l'attività primo dell'incarico professionale, per la quale l'attore chiedeva il compenso. Avverso la decisione del tribunale AN GI proponeva appello. Con sentenza in data 28.9 - 4.11.1999 la corte di appello di Venezia respingeva il gravame. Contro tale sentenza ricorre per cassazione AN GI con tre motivi, illustrati con memoria;
resiste con controricorso l'impresa edile PR IG s.n.c. di PR IA e C., in persona dell'amministratore unico. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo il ricorrente denunzia 4 violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, per avere la ritenuto erroneamente nonsentenza impugnata provato il conferimento dell'incarico professionale al AN GI, fondando la sua motivazione sulla deposizione del teste NE GI, mediatore di professione e persona legata al convenuto PR IA da rapporti di affari, sia all'epoca dei fatti che dopo;
senza tenere conto della deposizione della teste Campalongo, sicuramente indifferente e non interessata, non essendo più al momento della deposizione dipendente del ricorrente, geom. AN GI. Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e dell'art. 115 c.p.c., per omessa ed insufficiente motivazione della sentenza impugnata in ordine alla valutazione delle prove testimoniali espletate. I primi due motivi sono strettamente connessi e esaminarsi congiuntamente. Entrambi sonopossono infondati. impugnata viene censurata in La sentenza all'accertamento compiuto, secondo il relazione 5 quale era del tutto mancata la prova del conferimento di un incarico professionale al geom. AN GI da parte della ditta PR IG. Tuttavia il ricorrente muove censure fondate su considerazioni di puro fatto, volte a proporre una diversa ricostruzione del dato materiale, senza però individuare vizi logici, ovvero la omessa considerazione di punti decisivi. Non costituisce vizio logico, in particolare, l'avere ritenuto credibile la testimonianza del NE e non quella della PO, ex dipendente del ricorrente. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 2736 n. 2 cod. civ. e 240 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per non avere la corte d'appello deferito il giuramento suppletorio. Il motivo è infondato. Poiché il giuramento suppletorio è un mezzo di prova eccezionalmente sottratto dalla disponibilità delle parti ed ammissibile di ufficio, la valutazione della sua opportunità è completamente rimessa al prudente criterio discrezionale del giudice di merito, e l'istanza di parte volta alla sua ammissione non costituisce un presupposto 6 necessario della relativa decisione istruttoria, ma ha valore di semplice sollecitazione dell'esercizio di detto potere. Pertanto se il giudice non 10 dispone, non è tenuto a spiegarne le ragioni, vi sia o meno istanza di parte (cfr., ex multis, Cass. 3672/1987 e n. 2749/1996). La sentenza impugnata ha, peraltro, escluso la possibilità del giuramento suppletorio, perché, "risultando il conferimento dell'incarico soltanto dalle affermazioni fatte dall'appellante alla teste PO o dallo stesso riportate nella lettera in data 19.3.1998, Va pienamente condivisa la valutazione del tribunale sulla mancanza di prova in ordine all'incarico professionale alla base delle domande". Rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 1115,30 di cui ' euro 1050 per onorari di avvocato. Così deciso in Roma il 26.4.2002. H Coungliere est. хоти Nehmen Shaman IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITUTO NEANCELLERIA Roma 28 DIC 2002 IL CANCELLIERE C1 CORTE SUPREMA BASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 22-7-03 serie 4 al n. 27132 versate € 14977 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) CORTE (F F) 10