Cass. pen., sez. III, sentenza 18/01/2008, n. 9112
CASS
Sentenza 18 gennaio 2008

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In tema di reati elettorali, gli atti di violenza idonei ad integrare la condotta di turbativa dello svolgimento delle operazioni elettorali (art. 100, comma primo, d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361) non devono avere necessariamente come destinatari le persone ma possono dirigersi anche contro le cose, mentre, ai fini della configurabilità dell'ulteriore ipotesi delittuosa contemplata dalla medesima disposizione di legge (alterazione dei risultati della violazione), è irrilevante la circostanza che non vengano annullati i risultati elettorali del seggio ove i fatti si sono verificati. (Fattispecie nella quale gli imputati avevano avuto accesso ai seggi elettorali dopo l'orario di chiusura in modo illegittimo, in particolare forzando i cancelli di ingresso della scuola ove era costituito il seggio, così alterando il voto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 18/01/2008, n. 9112
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9112
    Data del deposito : 18 gennaio 2008

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