Sentenza 12 marzo 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/03/2002, n. 3609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3609 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'A' A 3609 / 0 2 REPUBBLICA IN NOME DEL SUPR LA CORTE UPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PRESTIPINO - Presidente R.G.N. 9652/99 CUOCO Consigliere Cron.8495 Dott. Pietro Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Rep. LA TERZA Rel. Consigliere Ud. 14/12/01 Dott. Maura TOFFOLI - Consigliere Dott. Saverio ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: AL ER, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DE SS QUATTRO 56, presso lo studio dell'avvocato TARSITANO FAUSTO, rappresentato e difeso dall'avvocato MUGGIANO PIETRO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
GROSS 87 SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA VECCHIA 691 presso lo studio dell'Avvocato LEPPO GIANCARLO, rappresentato e difeso dall'avvocato FODDE GIANRAIMONDO, giusta delega in atti;
2001 controricorrente 4997 -1- avverso la sentenza n. 481/98 del Tribunale di CAGLIARI, depositata il 16/12/98 R.G.N. 2966/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/01 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso ed in subordine rigetto dei primi due motivi e rigetto del terzo motivo. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore del lavoro di Cagliari del 29 dicembre 1994 AL GE convenne in giudizio la Gros 87 srl chiedendone la condanna al pagamento della somma complessiva di lire 62.529.539 oltre accessori, di cui 13.675.087 per straordinario diurno, lire 46.376.418 per straordinario diurno oltre la quarantottesima ora settimanale e lire 2.478.034 per straordinario festivo diurno;
assumeva il ricorrente di avere lavorato come magazziniere dal novembre 1988 al marzo 1992 e di avere osservato l'orario dalle 7 alle 13 e dalle 14 alle 22, mentre il sabato aveva lavorato dalle 7 alle 13. Costituitasi la società convenuta, la quale eccepiva che non erano state prestate ore di lavoro straordinario oltre quelle indicate nelle buste paga, il Pretore, assunte prove testimoniali, con sentenza del 15 maggio 1998 rigettava integralmente la domanda e sull'appello del lavoratore la statuizione veniva W confermata dal locale Tribunale con sentenza del 16 dicembre 1998. Il Tribunale escludeva che il AL avesse fornito la prova della prestazione di lavoro straordinario, sul rilievo che il legale rappresentante della società convenuta aveva dichiarato che a seconda delle esigenze si prestava anche orario spezzato, ma aveva poi negato che fossero state espletate ore straordinarie oltre quelle risultanti dalle scritture;
né l'orario indicato in ricorso aveva trovato conferma nelle prove testimoniali: non dal NI, che aveva riferito di avere visto talvolta il ricorrente al lavoro di sabato oltre le 13 e quindi in orario neppure indicato dal ricorrente;
né dal DD, il quale oltre a riferire per un periodo di soli quattro mesi, non aveva saputo precisare se il ricorrente tornasse al lavoro di pomeriggio e se lavorasse di sabato;
solo il IN aveva convalidato sia pure con tentennamenti e aggiustamenti, l'orario " indicato in ricorso, ma era stato contraddetto dai testi AX e RA, i quali avevano riferito che l'orario era articolato secondo turni e che il personale espletava normalmente quaranta ore settimanali;
né la testimonianza di costoro poteva ritenersi inattendibile per il solo fatto di essere tuttora dipendenti della convenuta. Sulla base di dette circostanze il Tribunale escludeva essere stata offerta la prova della prestazione di ore straordinarie oltre quelle risultanti e retribuite nelle 16 buste paga, in cui vi erano punte di straordinario anche di 27,50 ore mensili;
stante la convergenza delle deposizioni, il Tribunale non riteneva di disporre la riaudizione dei testi a confronto e neppure di deferire giuramento suppletorio, sia per inesistenza della "semi plena probatio", sia perché precluso dall'art. 437 cod. proc. civ. che ammette in appello solo quello estimatorio e quello decisorio. Avverso detta sentenza il AL propone ricorso affidato a tre motivi. W Resiste la Gros 87 srl con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo si denunzia difetto di motivazione in ordine alla valutazione sia delle risposte rese in sede di interrogatorio libero dal resistente, il quale aveva ammesso che veniva effettuato un orario spezzato, sia della deposizione del teste AX, il quale aveva riferito che dal maggio giugno 1989 vi erano due turni sia ancora di quanto riferito dai testi DD IN, e cioè che vi erano alcuni, tra cui esso ricorrente, che effettuavano l'orario spezzato;
inoltre dalla deposizione del DD si poteva evincere che esso ricorrente lavorava anche nel pomeriggio;
era stata altresì omessa la valutazione della testimonianza dello NI, il quale aveva riferito di avere trovato esso ricorrente al lavoro talvolta di mattina e talvolta di pomeriggio;
era inoltre mancato il confronto tra dette varie deposizioni;
si era dato eccessivo rilievo alla deposizione del RA, ancorché questi avesse premesso alle sue dichiarazioni l'espressione “per quel che so", mentre era stata giudicata con severità quella del teste IN, la quale avrebbe dovuto essere interpretata nel senso che normalmente ci si tratteneva al lavoro fino alle ore venti. 2 Con il secondo motivo si denunzia ancora difetto di motivazione per non avere spiegato le ragioni per cui era stata negata la "semi plena probatio" ai fini del deferimento del giuramento suppletorio, avendo fatto riferimento alla convergenza e ragionevolezza delle risultanze probatorie, che aveva invece giudicato in altra parte della sentenza come equivoche e contraddittorie. Con il terzo mezzo di denunzia violazione dell'art. 437 secondo comma cod. proc. civ., con riferimento agli artt. 2736 n. 2 cod. civ. e 240 cod. proc. civ. perché il citato art. 437 si riferisce al mezzo di prova che la parte deve dedurre, mentre il giuramento suppletorio è deferibile solo dal giudice. Il ricorso non merita accoglimento. Con esso infatti, senza dedurre incoerenze logiche, né la omessa valutazione di circostanze decisive atte a condurre con ragionevole certezza alla dimostrazione della prestazione di lavoro straordinario oltre quello riconosciuto in misura non p trascurabile nelle busta paga, si sollecita sostanzialmente una nuova e diversa valutazione delle prove, che è inammissibile in questa sede. Ed in effetti una volta verificato che sono stati ampiamente ed esaurientemente presi in considerazione dal Tribunale tutti gli elementi evidenziati dal ricorrente, e cioè sia le dichiarazioni rese da parte convenuta sulla esistenza di un orario di lavoro spezzato, sia le deposizioni del testi AX, DD, IN e ZA, è inammissibile la prospettazione di un risultato della valutazione delle medesime emergenze processuali diverso da quello cui è pervenuto il giudice di merito. Per quanto attiene al secondo motivo, il ricorrente, ancora attraverso una diversa interpretazione delle prove testimoniali esperite, intende dimostrare l'erroneità della sentenza per non avere deferito il giuramento nonostante l'esistenza della p semi plena probatito, ma anche per questo profilo va richiamato l'orientamento consolidato (cfr. Cass. 20 giugno 1994 n. 5925 e primo marzo 2001 n. 2939) per la valutazione sull'opportunita' di disporre il giuramento suppletorio, cui trattandosi di mezzo di prova eccezionalmente sottratto alla disponibilita' delle 3 parti ed ammissibile di ufficio, e' rimessa al prudente e discrezionale apprezzamento del giudice del merito, il quale con valutazione insindacabile in sede di legittimita', se sorretta da motivazione immune da vizi logici o giuridici - stabilisce se ricorrono le condizioni previste dall'art. 2736, n. 2 cod. civ., se cioe' la domanda o le eccezioni, pur non pienamente provate, non siano del tutto sfornite di prova, essendo, a tal fine, facultato ad avvalersi anche di elementi di valutazione desumibili dal comportamento stragiudiziale delle parti e di semplici presunzioni, indipendentemente dalla loro gravita', precisione e concordanzacion екиб её, ної, Varment mondat il terzo ed ultimo motivo, giacché anche la violazione dell'art. 437 cod. proc. civ. sarebbe in ogni caso senza effetto perché valgono comunque a sorreggere la statuizione le ulteriori argomentazioni del Tribunale sull'inesistenza della semi plena probatio. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 10 So oltre milles ettecento euro per onorari. Così deciso in Roma il 14 dicembre 2001. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Mame To use I 3 0 A D 1 3 S , Shill S . 5 O T A . L T R , L N A ' O A L S B 3 L E IL CANCELLIERE I 7 E P - D S Depositato in Cancelleria D 8 I - I A 1 N S T oggi, 12 MAR. 2002 1 G S N O E O E S P A I G M D I A G E IL CANCELLIERE E E L A , O R L D O T O G T R E I T A T R S L I I N L G D E E E S O E R B