Sentenza 20 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/04/2001, n. 5919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5919 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2001 |
Testo completo
59 19/0 1 1236419 r.g. n. 12364/98 bubbl. 05. contratto di leasing ed effetti oggetto: risoluzione responsabilità del fideiussore sulla REPUBBLICA ITALIANA Слои 12710 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Nip 2147 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Пер TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati : dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 'SABATINI relatore Consigliere;
UFFICIO COPIE dott. Francesco Richiesta copia studio "dott. Michele VARRONE ' dal Sig. IL SOLE 24 ORE dott. AN LIMONGELLI 6002 ' per diritti HPK. 2001 dott. Italo PURCARO "1 il ' IL CANCELLIERE ha pronunciato la seguente SENTENZA CANCELLERIA sul ricorso proposto da SIL società italiana leasing s.p.a. in persona 0067404 del vice direttore generale rag. Edoardo Caramanna DD674044 .elett. dom. in Roma via Pietro Mascagni n. 7 , ' presso lo studio dell'avv. Ferdinando Ferri che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO CORS Rilasciata copia legale DIRITTI FERR al Sig. 14.000+3 Blله per diritti 229 UG 2001 B IL CANCE LERE ricorrente contro ' elett. dom. in Roma via TI AN ' ' presso lo studio Principessa Clotilde n. 7 dell'avv. Mario Tonucci che lo rappresenta e difende anche disgiuntamente all'avv. AN De ' 7 in virtù di procura a margine del Gregori controricorso controricorrente avversO la sentenza n. 273 in data 18.3. 10.4.1998 della Corte di Appello di Genova ( r.g. n.937/96 ) . Udita nella pubblica udienza del 5 febbraio 2001 la relazione del consigliere dott. Francesco Sabatini E' comparso per il controricorrente l'avv. AN De Gregori che ha chiesto il rigetto del ' ricorso Sentito il P.M. ' in persona del sost. procuratore generale dott. Francesco Mele che ha chiesto il rigetto del ricorso • SVOLGIMENTO DEL PROCESSO AN ON prestò fideiussione a favore della società Il IF per l'adempimento degli obblighi da costei assunti con il contratto di 2 : leasing stipulato con la società Italiana Leasing ( SI ) ed avente ad oggetto attrezzature ed arredi per l'esercizio di trattoria-pizzeria Ingiunto al ON su istanza della società ' creditrice e con decreto del Presidente del Tribunale di Genova in data 19.11.1991 il ' pagamento della somma di lire 18.070.666 - importo rimasti corrispondente alla somma dei canoni insoluti oltre accessori ' il predetto propose - ' rituale opposizione con la quale tra l'altro eccepì la tardività della notifica del decreto ingiuntivo e l'estinzione della fideiussione per la malafede ) alla quale addebitò la mancata della SI delle proposte avanzate da esso accettazione a fronte della protratta inadempienza fideiussore del debitore principale ) e chiese la condanna della medesima al risarcimento del danno Nelle more del giudizio venne dichiarato il fallimento della società Il IF al passivo del quale la SI fu ammessa per l'importo di lire 20.000.000 ed a titolo di equo compenso • Alla stessa SI furono restituiti i beni oggetto di leasing • Con sentenza del 22 giugno 1995 il Tribunale di le ' revocato il decreto opposto perché Genova i 3 notificato oltre il termine di legge , condannò il ON a pagare alla SI la stessa somma di lire 18.070.666 oltre interessi e spese , rilevando tra l'altro che il fideiussore non poteva opporre eccezioni inerenti la posizione del soggetto garantito né tanto meno comportamenti di presunta malafede del creditore per di più sforniti di ' prova , e che stante l'autonomia tra il rapporto ' dedotto in giudizio e la procedura fallimentare il debito non poteva ritenersi già soddisfatto della SI al passivo di dettadall'ammissione procedura . Propose appello il ON il quale chiese dichiararsi estinta la fideiussione e ' subordinatamente ' : essere egli tenuto al pagamento dell'importo di lire 20.000.000 con gli interessi a decorrere dal 25 gennaio 1994 : a molteplicisostegno dell'impugnazione dedusse i pagamenti effettuati alla SI , il fallimento della società Il IF i suindicati provvedimenti adottati nel corso della relativa procedura ' l'art. 4 del contratto di fideiussione e l'art. 1941 c.c. ed affermò che al massimo egli poteva esser tenuto al pagamento della residua somma ammessa al passivo fallimentare • 4 ' ora gravata la Corte di Con la pronuncia risolto il contratto diAppello ha dichiarato leasing per fatto della utilizzatrice ed ha riconosciuto alla SI il diritto di ritenere i beni restituiti ed i canoni già che le erano stati pagati . E' pervenuta a tale decisione osservando che il stipulato il 27 luglio 1988 dalle societàleasing SI e IF per il corrispettivo di lire 101.247.711 ' prevedeva tra l'altro che la dichiarazione di fallimento dell'utilizzatrice comportasse la con il diritto del risoluzione del contratto ' concedente di conservare i canoni pagati ed in sostanza anche quelli non scaduti;
trattandosi di leasing traslativo doveva essere analogicamente I applicato il secondo comma dell'art. 1526 c.c. ; la retroattività della risoluzione comportava il diritto alla restituzione dei beni , già conseguita dalla SI che non poteva accampare ulteriori diritti Per la cassazione di tale decisione la SI ha proposto ricorso affidato a due motivi cui il ' Entrambe le ON resiste con controricorso • parti hanno depositato memoria . MOTIVI DELLA DECISIONE и 5 il primo motivo del ricorso la 1 . Con violazione e falsa ricorrente deduce la applicazione dell'art. 112 c.p.c. sul rilievo che la risoluzione del contratto di leasing ' pronunciata dalla sentenza impugnata , è affetta da ultrapetizione giacché nelle conclusioni del giudizio di appello il ON aveva invece chiesto che venisse dichiarata estinta la fideiussione da lui prestata e , in via subordinata ' che l'eventuale proprio debito venisse limitato a lire 20.000.000 somma ammessa dal giudice delegato al passivo del fallimento della debitrice principale società Il IF . Il motivo è infondato giacché il vizio allegato è frutto di impropria formulazione del dispositivo della sentenza impugnata ed è pertanto, meramente apparente . Pur revocando per ragioni formali il ' decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dalla SI nei confronti del fideiussore ON la sentenza ' di primo grado aveva infatti condannato costui al pagamento in favore della predetta della stessa somma portata dal succitato decreto : con la appellata tale conseguenza che essendo stata ' decisione soltanto dal predetto , il giudice di 6 appello era investito della questione se tale somma in tutto od in parte fosse о non ' ' effettivamente dovuta Orbene detto giudice ha deciso in senso ' osservando in motivazione ed 'negativo implicitamente affermandolo anche in dispositivo , che per effetto della sopravvenuta risoluzione ' del contratto di leasing , null'altro era dovuto 'alla SI dal ON in aggiunta ai beni di esso oggetto e già restituitile ' ed ai canoni già dalla stessa percepiti . Tale è l'effettiva portata del dispositivo , alla quale la Corte territoriale è pervenuta nell'esame da un lato del motivo di appello che ha accolto con il quale il ON chiedeva appunto el'estinzione della propria fideiussione ' dall'altro della sorte del rapporto principale in caso di fallimento dell'utilizzatore ( per la quale ha applicato la relativa clausola contrattuale ) e del carattere accessorio della fideiussione Legittimamente nel delibare il ' suindicato motivo di appello , la Corte territoriale poteva e doveva affrontare la questione della risoluzione o meno del rapporto principale : ciò , peraltro , in via meramente incidentale ' come presupposto и 7 logico-giuridico della adottata implicita pronuncia di estinzione della fideiussione come ha ' ripetesi sostanzialmente fatto nonostante l'impropria formulazione del dispositivo . ' vi è piena corrispondenza tra ' dunque Se questo ed il relativo motivo di appello questione ' diversa è se l'estinzione della fideiussione per effetto della risoluzione del contratto di leasing fosse già stata richiesta in primo grado dal che non formaON : questione ' peraltro ' oggetto di ricorso - il quale è limitato alla denegata corrispondenza tra appello e conseguente - e che lo stesso ricorrente del decisione ' ' sembra risolvere in senso affermativo resto , già laddove osserva ( a pag. 2 del ricorso ) che in primo grado il ON " avrebbe voluto commisurare la propria obbligazione fideiussoria provvedimento all'importo di cui al cennato fallimentare " 2 . Con il secondo motivo la ricorrente allega con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. ' ' la violazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 delle relative disposizioni di attuazione nonché vizio di motivazione su punti decisivi ed a sostegno di esso osserva che la sentenza impugnata 8 presenta , alle pagine 6 e 7 un salto logico che incomprensibilt l'iterrende seguito che qualificazione di leasing è la immotivata che l' impugnata decisione reiettiva traslativo è salomonica perché dà per scontato la non conoscenza del valore di mercato dei beni oggetto di leasing all'atto della loro restituzione ed è parimenti immotivata anche per quanto concerne i canoni pagati . laCome accennato nell'esame del primo motivo ' premessa logico-giuridica della pronuncia di estinzione della fideiussione ( rapporto per sua natura accessorio e C'unico dedotto nel presente giudizio ) risiede nell'accertata risoluzione del rapporto principale di leasing , che doveva essere considerato e sostanzialmente lo è stato ' come ' mero fatto storico : accertamento sul quale , in difetto di censure di merito ( esse sono infatti limitate al rito e sono infondate per quanto esposto nell'esame del primo motivo ) si è la cui conseguentemente formato il giudicato efficacia copre non soltanto la pronuncia finale ma anche l'accertamento che si presenta come necessaria premessa о come presupposto logico- 9 giuridico della pronuncia medesima 1 Cass. nn. 462/99 e 2645/95 ) • Tanto precisato il motivo è fondato nelle ' varie argomentazioni che lo sorreggono all'accertamento 'Nel provvedere come doveva degli effetti prodotti sul rapporto accessorio di fideiussione dalla risoluzione del rapporto principale di leasing la sentenza impugnata ' contiene infatti il salto logico evidenziato dal ricorrente ed è del tutto immotivata quanto alla ' qualificazione giuridica di quest'ultimo rapporto : punto , questo , decisivo agli effetti in esame ' stanti gli effetti differenti che scaturiscono dalla risoluzione del leasing per inadempimento dell'utilizzatore secondo che trattisi di leasing di godimento o traslativo ( nel primo caso trova applicazione il primo comma dell'art. 1458 e nel l'art. 1526 C.C. : Cass. nn. 65/93secondo ' 12790/97 , 2069/00 , 4855/00 ) S'impone , conseguentemente , la cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della stessa Corte di Appello la quale ' a I seguito del fallimento della utilizzatrice dell'avvenuta restituzione dei beni alla concedente e della già dichiarata risoluzione del contratto di 10 leasing ' accerterà anche tenuto ' conto delle somme già versate e del valore dei beni se ' e quale somma comunqu e non superiore a quella - portata dalla sentenza di primo grado che fu impugnata dal solo ON - sia dovuta da quest'ultimo e all'esito ' provvederà anche al ' regolamento delle spese del presente giudizio .
p.q.m.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso ' accoglie il secondo cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione ad altra sezione della Corte 60000 di Appello di Genova 310000 Così deciso in Roma ' nella camera di consiglio della Corte il 5 febbraio 2001 ' Il Consigliere est. Il Presidente Java FrancaJañam Fr alase de bulian CANCELLIERE C1 Giovann ST 2 Depositata in Cancelleria A M O R Oggi, li 20 QPR 2001 E T 1, A R 0 T 0 IL CANCELLIERE 0 N 0 2 4 E .0 Giovanni STTher rie E 0 IU L 1 P L E e U T S 3 S E G ila R a . O D E N l S O i a O iz C 1 im e IO d P ri v t P r a in c - I a e izi IC s S TR d ie 5 r to F iu e re F G tra 6 d v f A U u . o is 4 A e z 2 t t a o H g n n C 6 e G e I g rv C i ria R e 2 ir e C S . c a D ile n l M I e ab t.ssa r s . a M t n p r. o 11 p D ot s e (D R