Sentenza 8 marzo 2013
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È inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza genetica della misura cautelare, quando sia già stata proposta istanza di riesame.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/03/2013, n. 14075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14075 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Presidente - del 08/03/2013
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - N. 598
Dott. GALLO Domenico - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 47330/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN SC, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Gip di Lecce, emessa in data 14/9/2012;
la ordinanza 13/11/2012 del Tribunale per il riesame di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Dr. Gaeta Pietro, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito per l'imputato, l'avv. Lodeserto SI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 5/10/2012, il Tribunale di Lecce, a seguito di istanza di riesame avanzata nell'interesse di AN SC, indagato per il reato di partecipazione, in qualità di capo, all'associazione mafiosa denominata Sacra Corona Unita, confermava l'ordinanza del Gip di Lecce, emessa in data 14/9/2012, con la quale era stata applicata al prevenuto la misura cautelare della custodia in carcere.
2. Il Tribunale riteneva sussistente il quadro di gravità indiziaria fondato sulle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia LE NN e PA US, che avevano trovato pieno riscontro nelle intercettazioni prevalentemente ambientali di conversazioni intercorse fra RE NI e Fai GI SI, soggetti interni al sodalizio criminale dalle quali emergeva che costoro facevano riferimento a "SC" o "AN" come ad un componente di rango superiore all'interno del sodalizio criminoso.
3. Ciononostante il difensore di AN SC, con atto in data 12 novembre 2012 ha proposto ricorso diretto per cassazione avverso l'ordinanza genetica con la quale il GIP, in data 14/9/2012 ha disposto l'applicazione della misura cautelare nei confronti del medesimo prevenuto, deducendo violazione di legge e contestando la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. Al riguardo eccepisce che le dichiarazioni dei due collaboranti non si riscontrano fra di loro e che dalle intercettazioni non emergono elementi di riscontro individualizzanti in quanto i conversanti parlano genericamente di un certo SC oppure dei AN.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto non è proponibile ricorso per cassazione avverso l'ordinanza genetica della misura cautelare quando sia stata già proposta istanza di riesame. Nel caso di specie, peraltro, il ricorso contro l'ordinanza genetica è stato proposto dopo che il Tribunale aveva pronunziato il provvedimento di riesame.
2. L'art. 309 c.p.p., comma 2, chiarisce che la proposizione del ricorso per cassazione rende inammissibile la richiesta di riesame, non contemplando espressamente l'ipotesi inversa. Tuttavia è evidente che la presentazione dell'istanza di riesame rende inammissibile la successiva presentazione del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza genetica della misura cautelare, dal momento che la norma in parola autorizza l'imputato od il difensore a "proporre direttamente ricorso per cassazione". L'espressione "direttamente" esclude che il ricorso per cassazione possa essere proposto dopo la presentazione dell'istanza di riesame.
3. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille/00).
Inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal citato art.94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 8 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2013