CASS
Sentenza 10 febbraio 2023
Sentenza 10 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/02/2023, n. 5730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5730 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Di LO OD nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 16/11/2021 del tribunale di Cassino, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv.to Marandola Paolo che ha chiesto in via principale l'annullamento della sentenza impugnata con assoluzione dell'imputato, e in via subordinata l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato con revoca della disposta confisca del veicolo. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 16 novembre 2021, il tribunale di Cassino ha condannato Di LO OD e altri in ordine al reato di cui all'art. 256 comma 1 lett. a) del Dlgs. 152/2006 in relazione al trasporto non autorizzato di rifiuti. Penale Sent. Sez. 3 Num. 5730 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 19/01/2023 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso Di LO OD mediante il proprio difensore deducendo tre motivi di impugnazione. 3. Rappresenta, con il primo, il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. per travisamento della prova con motivazione illogica e contraddittoria. Si contesta che sia emersa, con riguardo alle dichiarazioni del teste Risi, la coincidenza tra i rifiuti presenti sul veicolo del ricorrente e quelli depositati già nel cortile della abitazione di proprietà GA. Inoltre si osserva che già oggettivamente emergerebbe la diversa natura e la differente collocazione dei due cumuli di rifiuti in questione, di fatto cristallizzata anche nel capo di imputazione. 4. Con il secondo motivo deduce la omessa e / o erronea valutazione delle dichiarazioni dell'imputato rese in sede di interrogatorio, e delle dichiarazioni dei testi della difesa ON e SA, per cui l'imputato si sarebbe limitato solo a trasportare, autorizzato, rifiuti da lui prodotti, diversi da quelli già risultati depositati nella proprietà GA. Egli, quindi, avrebbe solo trasportato i rifiuti collocati nei cassone del suo veicolo, regolarmente autorizzato. Pertanto non si comprenderebbe la ragione della attribuzione al Di LO anche del trasporto dei rifiuti risultati già depositati su terreno. La motivazione quindi, in ordine al complessivo trasporto, sarebbe contraddittoria ed illogica. Con carenza di connessione tra premesse e conclusioni e violazione delle regole della logica formale. 5. Con il terzo motivo rappresenta la violazione dell'art. 256 comma 1 lett. a) del Dlgs. 152/06 in relazione all'art. 212 comma 8 del TUA, in quanto l'imputato avrebbe realizzato il trasporto dei rifiuti posti sul suo veicolo e da lui prodotti previa regolare autorizzazione, a fronte della propria attività edile. Si aggiunge che in questo quadro il requisito della non occasionalità del trasporto non assumerebbe alcun rilievo ai fini in esame e quindi ai fini della validità dell'autorizzazione. Si aggiunge che nessun accertamento sarebbe peraltro stato effettuato per accertare da dove provenissero i rifiuti già depositati in terra e chi avesse provveduto al relativo trasporto. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi due motivi riguardanti la motivazione della sentenza devono essere esaminati congiuntamente. Essi appaiono non manifestamente infondati ove si osservi come la corretta rilevazione delle esatte affermazioni del teste Righi, che ha solo presunto e non certo attestato con assoluta sicurezza, come pare invece emergere in sentenza, la coincidenza dei rifiuti presenti in terra e sul veicolo del Di LO (coincidenza altresì affermata direttamente dal tribunale richiamando le foto disponibili ma senza alcuna spiegazione al riguardo), si accompagni al dato per cui la citazione, da parte del giudice, delle dichiarazioni di GA NT - quali affermazioni che confuterebbero la tesi difensiva (sostenuta in base alle dichiarazioni dell'imputato e di due testi), secondo la quale i rifiuti presenti sul veicolo dell'imputato erano stati prodotti dal medesimo altrove, senza alcuna connessione con quelli presenti nella proprietà GA - non appare coerente, atteso che la GA, come riportato in sentenza (cfr. pag. 3), si sarebbe limitata a sostenere che i rifiuti di cui alla sua proprietà provenivano dalla demolizione di pareti interne e per essi l'imputato era stato chiamato dal suocero per raccoglierli. In altri termini, la GA si sarebbe limitata a sostenere che l'imputato era ivi presente, secondo quanto si ricava dalla sentenza, per raccogliere i rifiuti da lei prodotti. Senza quindi che la donna abbia mai sostenuto espressamente la tesi accusatoria per cui il Di LO avrebbe trasportato tali rifiuti. In tale quadro, ove si aggiunga la citazione delle dichiarazioni di testi della difesa e la rilevazione - nella stessa sentenza - di una autorizzazione a trasportare rifiuti in proprio, a favore del ricorrente, non appare manifestamente infondata la tesi per cui i rifiuti già presenti sul veicolo, e per i quali sussisteva la incontestata autorizzazione al trasporto in proprio, provenivano da diverso cantiere;
anche a fronte delle richiamate dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria per cui egli avrebbe visto l'imputato sopravvenire con il suo veicolo nella proprietà della GA con rifiuti edilizi già caricati. Consegue, dalla non manifesta infondatezza dei considerati rilievi difensivi, la necessità di rilevare l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato contestato, senza procedere ad esame delle restanti censure, giacché l'orientamento assolutamente prevalente di questa Corte, che questo collegio condivide, è nel senso che in Cassazione non è consentito il controllo della motivazione della sentenza impugnata allorché sussista una causa estintiva del reato e ciò, sia quando detta causa sia sopraggiunta nelle more del 3 t Così deciso il 19/01/2023. giudizio di Cassazione, sia quando sia stata dichiarata con lo stesso provvedimento contro il quale è stato proposto il gravame. Infatti, ritenere rilevabili in sede di legittimità i vizi di motivazione della sentenza, in presenza di una causa di estinzione del reato, tanto più se si tratta di prescrizione come nel caso in esame, avrebbe come conseguenza, da un lato, che il rinvio determinerebbe comunque per il giudice l'obbligo di dichiarare immediatamente la prescrizione, dall'altro, il rinvio sarebbe incompatibile con l'obbligo dell'immediata declaratoria di proscioglimento (Sez. 2^, n. 32577 del 27/04/2010, Preti, Rv. 247973). Il variegato e non univoco quadro probatorio che così sembra emergere dalla sentenza impugnata e dalle deduzioni difensive fa sì peraltro che non sia possibile fare applicazione del disposto dell'art. 129, comma 2. cod. proc. pen., non risultando evidente il ricorrere di una delle cause di non punibilità di cui alla predetta norma. 2. Quanto alla decisione che si impone a questo giudice ex art. 578 bis cod. proc. pen. in relazione alla disposta confisca, di cui all'art. 259 ultimo comma del Dlgs. 152/06 occorre procedere alla revoca della stessa a fronte di un quadro probatorio incerto in ordine alla individuazione dei rifiuti realmente trasportati, da valutare a fronte della incontestata esistenza di una autorizzazione al trasporto "in proprio" a favore dell'imputato, correlabile alla sua titolarità di impresa edile. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata debba essere annullata senza rinvio per intervenuta estinzione per prescrizione con revoca della disposta confisca e restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Revoca la confisca del mezzo.
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv.to Marandola Paolo che ha chiesto in via principale l'annullamento della sentenza impugnata con assoluzione dell'imputato, e in via subordinata l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato con revoca della disposta confisca del veicolo. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 16 novembre 2021, il tribunale di Cassino ha condannato Di LO OD e altri in ordine al reato di cui all'art. 256 comma 1 lett. a) del Dlgs. 152/2006 in relazione al trasporto non autorizzato di rifiuti. Penale Sent. Sez. 3 Num. 5730 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 19/01/2023 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso Di LO OD mediante il proprio difensore deducendo tre motivi di impugnazione. 3. Rappresenta, con il primo, il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. per travisamento della prova con motivazione illogica e contraddittoria. Si contesta che sia emersa, con riguardo alle dichiarazioni del teste Risi, la coincidenza tra i rifiuti presenti sul veicolo del ricorrente e quelli depositati già nel cortile della abitazione di proprietà GA. Inoltre si osserva che già oggettivamente emergerebbe la diversa natura e la differente collocazione dei due cumuli di rifiuti in questione, di fatto cristallizzata anche nel capo di imputazione. 4. Con il secondo motivo deduce la omessa e / o erronea valutazione delle dichiarazioni dell'imputato rese in sede di interrogatorio, e delle dichiarazioni dei testi della difesa ON e SA, per cui l'imputato si sarebbe limitato solo a trasportare, autorizzato, rifiuti da lui prodotti, diversi da quelli già risultati depositati nella proprietà GA. Egli, quindi, avrebbe solo trasportato i rifiuti collocati nei cassone del suo veicolo, regolarmente autorizzato. Pertanto non si comprenderebbe la ragione della attribuzione al Di LO anche del trasporto dei rifiuti risultati già depositati su terreno. La motivazione quindi, in ordine al complessivo trasporto, sarebbe contraddittoria ed illogica. Con carenza di connessione tra premesse e conclusioni e violazione delle regole della logica formale. 5. Con il terzo motivo rappresenta la violazione dell'art. 256 comma 1 lett. a) del Dlgs. 152/06 in relazione all'art. 212 comma 8 del TUA, in quanto l'imputato avrebbe realizzato il trasporto dei rifiuti posti sul suo veicolo e da lui prodotti previa regolare autorizzazione, a fronte della propria attività edile. Si aggiunge che in questo quadro il requisito della non occasionalità del trasporto non assumerebbe alcun rilievo ai fini in esame e quindi ai fini della validità dell'autorizzazione. Si aggiunge che nessun accertamento sarebbe peraltro stato effettuato per accertare da dove provenissero i rifiuti già depositati in terra e chi avesse provveduto al relativo trasporto. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi due motivi riguardanti la motivazione della sentenza devono essere esaminati congiuntamente. Essi appaiono non manifestamente infondati ove si osservi come la corretta rilevazione delle esatte affermazioni del teste Righi, che ha solo presunto e non certo attestato con assoluta sicurezza, come pare invece emergere in sentenza, la coincidenza dei rifiuti presenti in terra e sul veicolo del Di LO (coincidenza altresì affermata direttamente dal tribunale richiamando le foto disponibili ma senza alcuna spiegazione al riguardo), si accompagni al dato per cui la citazione, da parte del giudice, delle dichiarazioni di GA NT - quali affermazioni che confuterebbero la tesi difensiva (sostenuta in base alle dichiarazioni dell'imputato e di due testi), secondo la quale i rifiuti presenti sul veicolo dell'imputato erano stati prodotti dal medesimo altrove, senza alcuna connessione con quelli presenti nella proprietà GA - non appare coerente, atteso che la GA, come riportato in sentenza (cfr. pag. 3), si sarebbe limitata a sostenere che i rifiuti di cui alla sua proprietà provenivano dalla demolizione di pareti interne e per essi l'imputato era stato chiamato dal suocero per raccoglierli. In altri termini, la GA si sarebbe limitata a sostenere che l'imputato era ivi presente, secondo quanto si ricava dalla sentenza, per raccogliere i rifiuti da lei prodotti. Senza quindi che la donna abbia mai sostenuto espressamente la tesi accusatoria per cui il Di LO avrebbe trasportato tali rifiuti. In tale quadro, ove si aggiunga la citazione delle dichiarazioni di testi della difesa e la rilevazione - nella stessa sentenza - di una autorizzazione a trasportare rifiuti in proprio, a favore del ricorrente, non appare manifestamente infondata la tesi per cui i rifiuti già presenti sul veicolo, e per i quali sussisteva la incontestata autorizzazione al trasporto in proprio, provenivano da diverso cantiere;
anche a fronte delle richiamate dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria per cui egli avrebbe visto l'imputato sopravvenire con il suo veicolo nella proprietà della GA con rifiuti edilizi già caricati. Consegue, dalla non manifesta infondatezza dei considerati rilievi difensivi, la necessità di rilevare l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato contestato, senza procedere ad esame delle restanti censure, giacché l'orientamento assolutamente prevalente di questa Corte, che questo collegio condivide, è nel senso che in Cassazione non è consentito il controllo della motivazione della sentenza impugnata allorché sussista una causa estintiva del reato e ciò, sia quando detta causa sia sopraggiunta nelle more del 3 t Così deciso il 19/01/2023. giudizio di Cassazione, sia quando sia stata dichiarata con lo stesso provvedimento contro il quale è stato proposto il gravame. Infatti, ritenere rilevabili in sede di legittimità i vizi di motivazione della sentenza, in presenza di una causa di estinzione del reato, tanto più se si tratta di prescrizione come nel caso in esame, avrebbe come conseguenza, da un lato, che il rinvio determinerebbe comunque per il giudice l'obbligo di dichiarare immediatamente la prescrizione, dall'altro, il rinvio sarebbe incompatibile con l'obbligo dell'immediata declaratoria di proscioglimento (Sez. 2^, n. 32577 del 27/04/2010, Preti, Rv. 247973). Il variegato e non univoco quadro probatorio che così sembra emergere dalla sentenza impugnata e dalle deduzioni difensive fa sì peraltro che non sia possibile fare applicazione del disposto dell'art. 129, comma 2. cod. proc. pen., non risultando evidente il ricorrere di una delle cause di non punibilità di cui alla predetta norma. 2. Quanto alla decisione che si impone a questo giudice ex art. 578 bis cod. proc. pen. in relazione alla disposta confisca, di cui all'art. 259 ultimo comma del Dlgs. 152/06 occorre procedere alla revoca della stessa a fronte di un quadro probatorio incerto in ordine alla individuazione dei rifiuti realmente trasportati, da valutare a fronte della incontestata esistenza di una autorizzazione al trasporto "in proprio" a favore dell'imputato, correlabile alla sua titolarità di impresa edile. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata debba essere annullata senza rinvio per intervenuta estinzione per prescrizione con revoca della disposta confisca e restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Revoca la confisca del mezzo.