Sentenza 12 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/01/2001, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2001 |
Testo completo
i 12 on ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO TE S00397 /0 1 art. 22 tab. allB P.P.R. QA DM 26-18-72 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALT NO. LA Oggetto Est.ne_ Dec.ne SEZI E PRIMA CIVILE теброгацы Prorophe Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ANNUNZIATA - Presidente Dott. Michele R.G.N. 397/99 Cron. 771 Dott. Mario Rosario MORELLI Rel. Consigliere Rep. 136 Consigliere Dott. Mario ADAMO Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Consigliere Ud.05/07/00 Consigliere - Dott. Aniello NAPPI ha pronunciato la seguente 427 SENTENZA sul ricorso proposto da: DI CICCO RITA, DI CICCO DANIELA, DI CICCO PATRIZIA, DI CICCO UMBERTO, OBINO NICOLETTA in proprio e nella qualità di madre esercente la patria potestà sulla CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO SOPIE minore DI CICCO SANDRA, elettivamente domiciliati in Richiesta copia studio ROMA VIA CATANIA 99, presso l'avvocato GIANGIACOMO IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti 1/3 12 GEN. 2001 GIUSEPPE, che li rappresenta e difende, giusta delega il IL CANCELLIERE a margine del ricorso;
LIRE 1500 - ricorrenti CANCELLERIA
contro
FIORONI INGEGNERIA SpA già FIORONI SISTEMA, in persona 2000 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente 1461 domiciliata in ROMA VIA G. MERCALLI 13, presso -1- l'avvocato CANCRINI ARTURO, rappresentata e difesa dall'avvocato FANTUSATI PAOLO, giusta delega a margine del controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 290/98 della Corte d'Appello de L'AQUILA, depositata il 24/08/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/2000 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato Lombardi, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 24 agosto 1998, la Corte di appello de L'Aquila confermando, sia pur con diversa motivazione, la statuizione del primo giudice - dichiarava improponibile la domanda risarcitoria, per subita illegittima occupazione appropriativa, formulata da IT, AN e RI Di CO e da LE IN (in proprio e nella qualità di esercente la potestà sui figli minori) nei confronti della società Fioroni, la quale aveva realizzato una galleria ferroviaria sui terreni di loro proprietà occupati con decreto prefettizio del 12 luglio 1983, dalla data dell'l settembre successivo. Escludeva, infatti, quella Corte che, nella specie, potesse reputarsi verificata così come dedotto dalle attrici la c.d., accessione inverita in favore dell'occupante, in quanto, "per effetto dell'art. 14 della 1. 1988 n. 47, di conversione del d.l. 1987 n. 341 il termine originario di occupazione (di anni cinque) era stato prorogato di un biennio, venendo così a scadenza, il 1° settembre 90, in epoca successiva espropriazione (14 all'emanazione del decreto di che aveva quindi ritualmente luglio '90)" 3 concluso la procedura espropriativa. Contro questa sentenza la De CO e la IN hanno proposto ricorso per cassazione. Resiste l'impresa intimata con controricorso illustrato anche con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1-Con i connessi motivi della impugnazione, le sostengono che, con il ritenere ricorrenti operatività della proroga di cui l'automatica all'art. 14 d.l. n. 34/87 conv. in 1. n. 47/88, la Corte territoriale abbia malamente interpretato la norma suddetta: che ove esatta fosse, invece, siffatta esegesi avrebbe dovuto (e dovrebbe quindi ora) essere sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, per contrasto con il precetto dell'eguaglianza, in ragione della non giustificata diversità di disciplina della operatività di detta proroga rispetto al regime della proroga introdotta dalla precedente 1. 1980 n. 385 (sub art. 5) subordinata alla adozione, invece, di uno specifico "provvedimento" della P.A.. 2.Ogni censura è infondata.
2.1. Sul piano ermeneutico va, infatti, ribadito che 1 come esattamente ritenuto dalla Corte di merito (che non è, quindi, incorsa nella denunciata 4 violazione di legge) la proroga di cui alla citata 1. n. 47 del 1988, al pari di quelle disposte dalla precedente 1. 1985 n.42 e dalla successiva 1. 1991 n. 158, opera, appunto, automaticamente, senza necessità di uno specifico provvedimento della P.A., in quanto dette proroghe "a differenza di quelle previste dalle precedenti disposizioni di cui alla 1. 385/1990, 1. 934/1982, riferiscono espressamente alla scadenza delsi termine concretamente fissato dall'autorità amministrativa nel provvedimento di occupazione d'urgenza" (Cfr. sent.ze nn. 9826/1993; 7807/1995), } attuandone così direttamente il prolungamento ex lege, e "non già elevano in via astratta e generale il termine massimo (quinquennale) di durata della occupazione d'urgenza con attribuzione alla P.A. del potere di prorogare il termine delle singole occupazioni entro i nuovi limiti temporali" (cfr. nn. 6649/96; 3798/97; 5879/98; 6626/98; 12382/98).
2.2. Né alcuna sia pur minima consistenza ha il dubbio di contrasto della 1. n.prospettato interpretata, con il principio 47/1988, così dell'eguaglianza, in relazione al tertium comparationis costituito (in tesi) dalla 1.385/1980 (ma, analogamente, anche dalla 1. 934/1982), stante 5 le ragioni di politica economica e legislativa (diffusamente illustrate nei precedenti giurisprudenziali su richiamati) che hanno indo.co il legislatore ad adottare (dal 1985) il nuovo meccanismo di proroga automatica, al fine di protrarre (nel modo più razionale possibile) la validità delle occupazioni dei suoli connesse ai procedimenti espropriativi in attesa che il Parlamento procedesse all'approvazione della nuova disciplina delle indennità di esproprio (poi infine introdotta dall'art. 5 bis della 1. 1992 n. 359). Del resto il vaglio di legittimità dell'art. 12 " 1. 47/88 è stato comunque già, in duplice occasione, operato dal Giudice delle leggi che, con le sentenze n. 244 del 1993 e n. 163 del 1994, ha escluso ogni profilo di contrasto di detta norma con parametri costituzionali (con ampliato riferimento anche agli artt. 24 e 42 Cost).
3. Il ricorso va pertanto integralmente respinto.
4. Nella ritenuta ricorrenza di giusti motivi si compensano tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le 6 spese. In Roma il 5 luglio 2000. Il Relatore M. Aummiato Il Presidente PLEAS 10GT 250.000 8061 1.32 671538.74 709.17 a . a l B t . 6 2 P . . . 1 r - 2 b D - . 7 2 2 D t a l R E L 2 6 0 4 E E S N E D M T A D O I I P T B S A L O L O AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in 215 MAR. 2004 Serle, 20917 (que Ducem e/17) p. Il Dirigento Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazia DI FIPBOT Responsabile Servizio Atti di (Dr. MARACCICH સુપ 7