Sentenza 17 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/10/2003, n. 15569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15569 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2003 |
Testo completo
ес 60326 R.G. 10732/1998 Udienza del 7.4.2003 Oggetto: rimborso Ilor REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA composta dai sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno cuc155 6 9 /03 Dott. Eugenic Amar e rel. CRON. 31729 Dott. Giuseppe Vito Antonio Magno Consigliere Dott. Maria Cristina Giancola Consigliere Dott. Raffaele Botta Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE ha pronunciato la seguente N. 60326 SENTENZA Sex. 39 sul ricorso proposto dal Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro pro- tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
-ricorrente-
contro
ID UI, elettivamente domiciliato in Roma, via Manlio Gelsomini 4, presso lo studio dell'avv. Carlo Alberto Troili Molossi, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione 39, n. 103/39/1997, del 19.3/16.4.1997 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7.4.2003 dal consigliere relatore dott. Eugenio Amari;
udito l'avvocato Troili per il contribuente;
1002 1 udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Marco Pivetti, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con istanza in data 17.3.1989 UI ID chiedeva il rimborso dell'Ilor versata per gli anni dal 1980 al 1987 sui propri redditi di agente di commercio perché riteneva che non fosse dovuta in base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 42 del 1980. Nel silenzio dell'Amministrazione il contribuente adiva la Commissione tributaria di 1° grado, che, con decisione n. 518/20/1994, rigettava il ricorso. L'appello proposto dal contribuente veniva accolto dalla Commissione tributaria regionale del Lazio con la sentenza indicata in epigrafe, sul rilievo che il rimborso riguardava versamenti non dovuti per inesistenza ab origine dell'obbligazione tributaria. L'azione di ripetizione dell'indebito non era pertanto soggetta al termine di decadenza di 18 mesi previsto dall'art. 38 del d.P.R. 602/1973 (testo previgente), bensì a quello della prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c.. Nel merito l'Ilor non era poi dovuta poiché il rappresentante di commercio, sulla scorta di quanto ritenuto con circolare ministeriale n. 42/E/1997, non riveste ai fini tributari la qualifica di imprenditore commerciale qualora, come si era verificato nel caso di specie, il valore dei beni strumentali utilizzati e delle rimanenze finali sia complessivamente inferiore a lire 1.000.000.000, oppure quando i collaboratori fissi nell'impresa non siano superiori a tre. Propone ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria denunciando la violazione dell'art. 38 del d.P.R. 602/1973, anche con riguardo agli artt. 16 del d.P.R. n. 636/1972, 43 del d.P.R. n. 600/1973, 2033 c.c. e 136 Cost., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. Deduce l'Amministrazione ricorrente che il contribuente era tenuto a proporre domanda di rimborso nel termine di decadenza di 18 mesi a decorrere dalla data del versamento, come prescritto dall'art. 38 del d.P.R. 602/1973, e quindi a presentare ricorso alla Commissione tributaria di 1° grado avverso la 2 decisione negativa dell'Intendenza di finanza ovvero, trascorsi 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, avverso il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione. Resiste con controricorso il contribuente. ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 Motivi della decisione N. 131 TAB. ALL. B N. 5 MATERIA TRIBUTARIA Il ricorso é fondato. L'art. 38 del d.P.R. 602/1973 si applica ogni qual volta siano state ritenute o versate somme totalmente o parzialmente non dovute, oltre che per errore materiale o duplicazione d'imposta, per inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento dipendente da corrispondente inesistenza totale 0 parziale dell'obbligazione tributaria. L'assunto della Commissione regionale secondo cui nel caso di specie non si é in presenza di un versamento non dovuto ma di “inesistenza ab origine dell'obbligazione tributaria”, di guisa che all'azione di ripetizione di indebito non dovrebbe applicarsi il termine di decadenza di cui al citato art. 38 ma la prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c., non é convincente in quanto tale distinzione non si rinviene nella normativa speciale tributaria, la quale fa espresso riferimento a tutti i casi di inesistenza dell'obbligo di versamento, nei quali devono comprendersi quelli in cui il versamento non é dovuto per inesistenza sin dall'origine della relativa obbligazione. Il ricorso va quindi accolto per quanto di ragione, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la pronunzia sulle spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, che dovrà attenersi, per quanto concerne la tempestività delle istanze di rimborso, al principio di diritto sopra enunciato.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la pronunzia sulle spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio. Roma, 7.4.2003 DEPOSITATO IN CANCELLED Presidente Il Consigliere est. ло исч oggi, 17.077-2003 IL CANCELLIERE ON 'IL CANCELLIERE dott. Lug R ano dott. Riitano