Sentenza 9 aprile 1999
Massime • 1
Il notaio che riceve un atto in data anteriore alla numerazione e vidimazione del Repertorio da parte del capo dell'archivio notarile a norma dell'art. 64 della legge 16 febbraio 1913 n. 89, incorre nell'infrazione disciplinare di cui agli artt. 64 e 138 n. 4 legge notarile (mancata tenuta del repertorio) e non in quella più lieve prevista dall'art. 137 della legge medesima (mancata annotazione dell'atto nel repertorio), postulando quest'ultima norma che il notaio abbia nella sua disponibilità un repertorio regolare su cui annotare gli atti, senza che rilevi che dell'atto sia stata fatta annotazione su di un registro informale privo dei requisiti di cui all'art. 64 citato da considerarsi perciò "tamquam non esset". Nè rileva che il notaio provveda successivamente all'annotazione dell'atto sul Repertorio, dopo che egli se ne sia dotato con il compimento delle formalità previste nell'art. 64 citato, costituendo tale condotta un "posterius" rispetto alla consumazione dell'illecito ormai perfezionata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/04/1999, n. 3477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3477 |
| Data del deposito : | 9 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio DUVA - Presidente -
Dott. Giovanni Silvio COCO - Consigliere -
Dott. Ugo FAVARA - Consigliere -
Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
VA LF NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 30, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO CASTANA, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato FABIO ZICCARDI, giusta delega in atti;
- ricorrente-
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO CODAPPELLO MILANO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1709/98 della Corte d'Appello di MILANO, emessa il 03/06/98 e depositata il 12/06/98 (R.G. 226/98);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 13/01/99 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI, confermate in camera di consiglio da Dott. Raffaele CENICCOLA, che ha chiesto si rigetti il ricorso con le pronunce di legge.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Milano con sentenza del 18.11.1997, dichiarava il notaio NI VA LF colpevole dell'infrazione disciplinare di cui agli artt. 64 e 138 n.4 l. 16.2.1913,n. 923. per aver ricevuto alcuni atti tra vivi in data anteriore alla vidimazione del 20.11.1995 del repertorio, e lo condannava, concessegli le attenuanti generiche, all'amenda di L. quattromila, mentre dichiarava estinta per oblazione la contravvenzione di cui all'art. 23 l. not.. Su appello del VA LF, la Corte di appello di Milano, con sentenza del 12.6.1998, confermava l'impugnata sentenza. Riteneva la corte di merito che ricorreva l'infrazione di cui all'art. 138 n. 4 l. not. ogni qualvolta il notaio non tenesse il repertorio con la vidimazione e numerazione iniziale da parte del responsabile dell'archivio notarile a norma dell'art. 64 l. not., per cui non poteva ritenersi che, in caso di annotazione su un repertorio informale, sussistesse la meno grave infrazione di cui agli artt. 62 e 137 l. not. di irregolare tenuta dei repertori.
Riteneva, poi, la corte che l'ammenda comminata dal tribunale non poteva ritenersi assorbita in quella già corrisposta dall'appellante prima dell'inizio del procedimento e che l'oblazione effettuata non poteva investire anche i fatti che. secondo la sanzione edittale, non erano puniti con l'ammenda, essendo irrilevante la sanzione in concreto inflitta.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il notaio VA farolfi, che ha presentato anche memoria.
Il P.G. presso questa Corte ha presentato le sue conclusioni scritte a norma dell'art. 375 c.p.c.. Motivi della decisione l. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la Corte di appello ha errato nel ritenere che il fatto integri la contravvenzione ex artt. 64 e 138 n. 4 l. not., integrando lo stesso la fattispecie della irregolarità nella tenuta del repertorio, sanzionata dagli artt. 62 e 137 l.n., in quanto esisteva pur sempre un repertorio, per quanto non vidimato ed erano state su di esso effettuate le annotazioni.
2. Il motivo è infondato e va rigettato.
L'art. 62 della l. 16.2.1913,n. 89 dispone che il notaio deve tenere apposito repertorio degli atti da lui ricevuti e stabilisce le modalità delle annotazioni da compiersi nel repertorio. L'art. 64 della stessa legge stabilisce che ogni repertorio, prima di essere posto in uso, è numerato e firmato in ciascun foglio dal capo dell'archivio notarile, il quale nella prima pagina attesta di quanti fogli è composto il repertorio.
Da questa disposizione si ricava che i registri tenuti dal notaio si possono qualificare repertori, nel significato proprio adottato dalla legge, solo se le formalità dette siano state compiute. Esse, infatti, rispondono alla finalità che le annotazioni compiute dal notaio ed indicate nel citato art. 62 abbiano il requisito della continuità e della certezza perseguito dalla legge. Infatti "tenere" un repertorio, come qualsiasi altro registro di cui sia prevista la vidimazione e la numerazione iniziale, non significa detenere in natura un semplice materiale cartaceo astrattamente idoneo all'uso: ciò che rende questo materiale anonimo un "repertorio" sono la numerazione e la sottoscrizione da parte del responsabile dell'archivio notarile.
Ciò è confermato anche dalla stessa formulazione dell'art. 138 n. 4 l.n., ove l'ipotesi della mancata tenuta del repertorio è equiparata, quoad poenam, all'ipotesi del porre in uso il repertorio senza le forme prescritte dall'art. 64 stessa legge, da cui si desume che il legislatore ha considerato,, sotto il profilo disciplinare, tale simulacro di repertorio tamquam non esset.
Nè si può sostenere, come f a parte della dotrina, che in questo modo ci sarebbe irrazionalità ed incongruità sotto il profilo sanzionatorio tra la fattispecie di cui all'art. 138 n. 4 (pur nelle due condotte) e quella della mancata annotazione dell'atto sul repertorio, che sarebbe sanzionata a norma 137 l.not. e quindi con la sola ammenda, in quanto sarebbe incongruo sanzionare con la sospensione la tardiva annotazione sul repertorio e con l'ammenda la mancata annotazione.
L'osservazione predetta non può essere condivisa.
Infatti mentre la fattispecie normativa, che sanziona la mancata annotazione dell'atto, punisce esclusivamente detta condotta omissiva ( risolvendo, implicitamente, la questione che il notaio abbia pur sempre nella sua disponibilità un repertorio regolare su cui annotare gli atti, come è suo dovere tenere), la fattispecie normativa di cui all'art. 138 n. 4 l. n. prevede una condotta più ampia , e cioè la mancata tenuta di un repertorio (nei termini giuridicamente rilevanti sopra detti), per cui la mancata annotazione è solo una conseguenza logica ed inevitabile di detta mancanza di repertorio.
Adottando la terminologia tipica del principale sistema sanzionatorio, che è quello penale (pur con i necessari adattamenti), può dirsi che si tratta di una fattispecie di illecito eventualmente complesso, per cui la figura più ampia e più grave comprende anche quella minore (ove eventualmente esistente), stante l'identità del bene giuridico protetto dalle pure differenti condotte.
In altri termini, mentre la mancanza di un valido repertorio (che è poi l'unico repertorio "giuridicamente rilevante" comporta sempre la mancanza di annotazione (giuridicamente rilevante) degli atti che nel frattempo fossero eventualmente rogati, non è vera la reciproca. Ne consegue che non è incongrua o irragionevole la più grave sanzione prevista dal legislatore per la prima delle due infrazioni suddette.
Di nessuna rilevanza, ai fini della consumazione dell'illecito disciplinare, è poi il fatto che il notaio provveda successivamente all'annotazione dell'atto sul repertorio, allorché egli se ne sarà dotato con il compimento delle formalità previste nell'art. 64 l.n.. Ciò infatti costituisce un posterius rispetto alla consumazione dell'illecito, ormai perfezionata, e potrà avere eventuale influenza solo relativamente all'entità della sanzione ed alle concessione delle attenuanti generiche, in una alle agli altri elementi su cui dette decisioni si fondano.
2. infondato è anche il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 144 l. not. , in relazione all'eccezione di assorbimento dell'ammenda comminata ex art. 64, in quella già corrisposta prima dell'inizio del procedimento, poiché essa atteneva a tutti i fatti oggetto della contestazione dà parte dell'archivio notarile, puniti con l'ammenda e tale era anche la violazione, per cui era stato condannato, considerato che a seguito della concessione delle attenuanti generiche era stata comminata l'ammenda.
Va, infatti, osservato che l'oblazione di cui all'art. 151 c. 2^, l. not. è ammessa solo allorché la violazione sia punita, secondo l'astratta previsione normativa, con la sola sanzione edittale dell'ammenda, senza aver, invece, riguardo alla sanzione che in concreto il giudice infligge, eventualmente per effetto della concessione delle attenuanti generiche.
Infatti sia l'espressione letterale dell'art. 151, c.20, l. not., che si riferisce al caso di contravvenzione "punibile" con la sola ammenda e non quindi all'ipotesi di contravvenzione "punita,, con la sola ammenda, sia la previsione della stessa norma della possibilità di "prevenire ed arrestare il corso del procedimento", che denota che detta oblazione deve intervenire prima che il procedimento abbia la sua conclusione nella sentenza (la quale sola individua in concreto la pena comminata) inducono a ritenere che nell'istituto dell'oblazione il legislatore abbia fatto riferimento esclusivamente alla sanzione astrattamente indicata dalla norma sanzione edittale) e non a quella comminata dal giudice in concreto solo con l'atto conclusivo del procedimento.
In questo senso è pacifica la giurisprudenza relativamente all'analoga figura dell'oblazione in materia penale (artt. 162 e 162 bis c.p.) (Cass. pen. 20 febbraio 1992, Allegrucci).
Il ricorso va pertanto rigettato.
Esistono giusti motivi per ritenere il ricorrente non tenuto al rimborso delle spese processuali sostenute dall'Erario.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Dichiara non tenuto il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dall'Erario.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 1999