Sentenza 17 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/06/2002, n. 8666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8666 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2002 |
Testo completo
C.C. 66587 IN0 8 6 6 6 / 02 REPUBBLICA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Enrico ALTIERI Presidente R.G.N. 21279/99 Consigliere Cron. 23782 Dott. Giulio GRAZIADEI Dott. Massimo ODDO Consigliere Rep. Rel. Consigliere Ud. 20/11/01 Dott. Mario CICALA Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZION Dott. Achille MELONCELLI CAMPIONE CIVILE ha pronunciato la seguente SENTENZA 66587 N. sul ricorso proposto da: OMNIAGEL SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE IZZO, che lo difende unitamente all'avvocato NICOLA SARDI, giusta procura in calce;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI elettivamente tempore, 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO PORTOGHESI STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2001 2324
- controricorrente -
1- nonchè
contro
UFF IVA PERUGIA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 181/98 della Commissione tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 14/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/01 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per l'annullamento del ricorso. کھنا -2- 21279SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La srl Omniagel in liquidazione ricorre per cassazione deducendo un motivo avverso la sentenza n. 181/06/98 del 14 ottobre 1998 con cui la Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria rigettava l'appello della parte privata e confermava la pronuncia di primo grado, secondo cui l'Ufficio Iva di Perugia aveva rettamente applicato alla contribuente sanzioni per oltre 230 milioni per omessa registrazione di fatture per l'anno di imposta 1992. In particolare il giudice di merito respingeva la tesi della contribuente secondo cui la legge 489/1994 avrebbe consentito con efficacia retroattiva che le registrazioni dell'anno su tabulato previdimato anno avvengano entro 60 giorni dalla fine dell'esercizio e quindi il rilievo della Guardia di Finanza sarebbe stato sollevato prima della scadenza di detto termine. Car La Amministrazione resiste con controricorso ed ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il ricorso la contribuente deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 7, comma 4-ter della Legge n. 489/1994, con riferimento all'art. 16, lettera a) del D.Lgs. n. 471/1997 e all'art. 3, comma 2° del D.Lgs. n. 472/97, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c.. Con la memoria invoca, quale ulteriore jus superveniens, l'art. 3, comma 4, della Legge 21 novembre 2000, n. 342, che ha modificato "l'art. 7, comma 4ter, del decreto legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, concernente la tenuta dei registri contabili con sistemi meccanografici". Il ricorso merita accoglimento. E' infatti pacifico che ove sia impugnato in giudizio il provvedimento che irroga una sanzione amministrativa tributaria, la norma che abroga l' illecito deve essere applicata, a partire dal primo aprile 1998 (data di entrata in vigore anche nel sistema sanzionatorio tributario del principio del "favor rei") anche di ufficio, in ogni stato e grado del processo, all'unica condizione che il provvedimento impugnato non debba qualificarsi "definitivo" (Cass. 27 marzo 2001 n. 4408; Cass. 17 gennaio 2002 n. 540; Cass. 12 febbraio 2001 n.1945). Ed è pacifico in causa che le norme sanzionatorie in questione siano state radicalmente modificate (il D. Leg. 472/1997 ha abrogato gli articoli da 41 a 49 del D.P.R. 633/1972, mentre la legge 342/2000 ha modificato l'art. 3 della legge 489/1994), mentre la valutazione della concreta incidenza di sisffate innovazioni deve essere devoluta al giudice di merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione della commissione Tributaria Regionale per l'Umbria, che deciderà anche per le spese. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il 20 novembre 2001 CORTEEl Presidente MrRelatore E Nous U Cical Q A R IL CANCELLIERĘ C1 Parola Arnaldo Casato DEPOSITAT Oggi 1.7 GIU. 2002 Wold