Cass. pen., sez. III, sentenza 10/05/1999, n. 1766
CASS
Sentenza 10 maggio 1999

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Nel caso di decisione favorevole del tribunale del riesame avverso il decreto di convalida del sequestro, eseguito di iniziativa della polizia giudiziaria, si verifica l'effetto preclusivo del "ne bis in idem" (cd. giudicato interno), che impedisce l'emissione di un nuovo provvedimento identico, fondato sugli stessi motivi di quello, precedente (ad eccezione dell'annullamento per ragioni formali).

In tema di sequestro probatorio delle cose qualificate corpo del reato, il giudice di merito non deve ridurre la sua delibazione alla mera presa d'atto delle affermazioni del P.M. Sulla base dell'ipotesi tipica, formulata dall'accusa, ha il potere-dovere di esaminare la documentazione esibita dalle parti per verificare se in astratto la fattispecie sia configurabile. Eseguito tale controllo deve stabilire se la cosa sequestrata è riferibile al reato indicato in tesi. Quando si tratta di corpo di reato deve accertare la possibilità di catalogazione della res nella relativa nozione precisata dall'art. 253, comma 2, cod. proc. pen. L'unica indagine che il giudice non deve compiere è quella concernente la necessità di dimostrare l'esistenza della finalità probatoria, poiché quest'ultima è in re ipsa.

Nel caso si sequestro operato d'iniziativa della polizia giudiziaria, il termine per proporre l'istanza di riesame decorre o dalla notifica del decreto o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro. Con quest'ultima espressione s'indica non il momento della materiale esecuzione del sequestro da parte della polizia giudiziaria, ma quello della convalida, che completa il relativo subprocedimento, consentendo il vaglio da parte dell'autorità giudiziaria con la specificazione dei motivi per i quali è stato compiuto l'atto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 10/05/1999, n. 1766
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1766
    Data del deposito : 10 maggio 1999

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