Sentenza 21 marzo 2003
Massime • 1
Nel rito del lavoro e, in particolare nella materia della previdenza ed assistenza, dove, per la particolare natura dei rapporti controversi il principio dispositivo va contemperato con quello di ricerca della verità materiale, la norma di cui all'art. 244 cod. proc. civ., secondo la quale la prova testimoniale deve essere dedotta con indicazione specifica dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna persona deve essere interrogata, va interpretata alla luce del disposto dell'art. 421 cod. proc. civ., sui poteri officiosi del giudice del lavoro, e dell'art. 420 cod. proc. civ. sulla funzione integrativa del libero interrogatorio, sicché, quando i fatti materiali siano compiutamente enunciati nel ricorso introduttivo del giudizio, il giudice non può rigettare la richiesta di prova testimoniale sol perché i fatti non sono capitolati a norma dell'art. 244 cod. proc. civ..
Commentario • 1
- 1. Prove nel processo del lavoro: poteri del giudice superano le preclusioniAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 28 luglio 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/03/2003, n. 4180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4180 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
PA IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRÀ, giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA del 4/12/00, rep. 55653;
- resistente con procura -
avverso la sentenza n. 14/00 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 20/07/00 R.G.N. 30/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/03 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato FAVATA per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15 luglio 1993 PA IO ha chiesto al Pretore di Bologna il riconoscimento quali malattie professionali di un'ipoacusia e di una broncopneumopatia ai fini della costituzione della relativa rendita complessiva, deducendo di aver svolto attività tabellate prima come asfaltista, con uso di strumenti ad aria compressa, e, poi, come artigiano conducente di automezzi per il trasporto di conglomerati per l'asfaltatura presso cantieri autostradali per circa 30 anni, così esponendosi a rumori e polveri.
La consulenza tecnica d'ufficio disposta ed espletata in primo grado ha accertato l'esistenza di una ipoacusia neurosensoriale bilaterale "di lieve-media entità", e di una patologia polmonare, ma il ctu riteneva che per entrambe queste patologie non fosse possibile stabilire il nesso di causalità fra l'esposizione in ambiente di lavoro e le lesioni riportate, in quanto non disponibili dati relativi all'entità espositiva ed al processo lavorativo indispensabili per accertare con precisione il suddetto rapporto di causalità.
Su tale base il Tribunale di Bologna, succedute per legge al Pretore, con sentenza 7 ottobre/13 dicembre 1999 ha rigettato la domanda, per mancanza di prova in ordine all'origine professionale delle malattie denunciate.
L'appello del PA è stato respinto dalia Corte d'Appello di Bologna con sentenza 13 aprile/20 luglio 2000 n. 14. Il giudice d'appello, richiamata la valutazione peritale sulla mancanza del nesso di causalità, ha rigettano la richiesta di prova testimoniale sulla attività lavorativa svolta, avanzata nel ricorso introduttivo del giudizio e reiterata nell'arto di appello, perché la prova testimoniale richiesta non era stata dedotta nel necessario rispetto delle modalità imposte dall'art. 244 c.p.c, cioè "mediante indicazione specifica... dei fatti, formulati in articoli separati".
Concludeva che il mancare assolvimento dell'onere della prova gravante sull'assicurato rende superflua una rinnovazione della consulenza tecnica, che non è un mezzo di prova e non può essere utilizzata per esonerare la parte dal suo onere probatorio, e preclude, in definitiva, l'accoglimento della domanda proposta. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il PA, con unico motivo.
L'intimato Istituto si è costituito con controricorso, resistendo. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 74 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, della tabella delle malattie professionali di cui al D.P.R. 9 giugno 19/5, n. 432 voce 44 sub l) e voce 47 e D.P.R.. 13 aprile
1594 n. 336 voce 50 sub n) e voci 43 e 44, dell'art. 41 cod.pen., e dei principi in tema di nesso di causalità e concausalità, dell'art. 2697 cod.civ., e 244, 421 e 437 c.p.c; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 350, nn. 3 e 5 c.p.c., censura la sentenza impugnata sotto i seguenti profili:
1. per avere preteso la prova del nesso causale tra attività lavorativa svolta e malattia professionale, quando tale nesso è presunto, avendo dedotto una malattia compresa nelle voci della tabella sopra indicate;
2. per violazione art. 41 co.;
3. per violazione degli artt. 244 e 421 c.p.c. Si deve esaminare per primo quest'ultimo profilo, perché suscettibile di assorbire i precedenti.
Esso è fondato, per i seguenti motivi.
Viene in considerazione in primo luogo l'art. 175 c.p.c, il quale dispone che lo svolgimento del procedimento è improntato al principio di lealtà, con precetto rivolto al giudice, che vale, prima ancora che nei confronti delle parti, nei suoi stessi confronti.
Espressione di tale principio sono le norme processuali che impongono al giudice di richiedere alle parti i chiarimenti necessari, sulla base dei fatti allegati (art. 183 3^ comma c.p.c), nonché di indicare le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione;
di fissare al convenuto un termine per integrare la domanda riconvenzionale della quale sia incerto l'oggetto (art. 167 2^ comma); di assegnare un termine per sanare eventuali difetti di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione.
L'obbligo del giudice di richiedere alle parti i chiarimenti necessari, sulla base dei fatti allegati, benché non enunciato specificamente nel rito del lavoro, è ad esso sicuramente applicabile, sia come principio di civiltà dell'ordinamento processuale civile, che come tale informa anche il processo del lavoro, cui le norme processualciviliste sono applicabili se non diversamente disposto, sia perché a tale scopo sono dirette norme specifiche ed innovative del rito del lavoro, quale l'art. 420, 1^ comma, che conferisce carattere sistematico, in limine litis, al libero interrogatorio, già conosciuto, ma con carattere di casualità, dal precedente sistema processualcivilistico (art. 117 c.p.c. vecchio testo), ed ora adottato anche in quel modello processuale generale con il medesimo carattere di sistematicità (art. 133 1^ comma c.p.c. come sostituito dall'art. 17 Legge 26 novembre 1990, n. 353); strumento processuale la cui funzione primaria è quella della chiarificazione delle allegazioni delle parti (Cass. 27 febbraio 1990 n. 1519), ma dotato anche di funzione probatoria di carattere sussidiario (sulla pregnante funzione del libero interrogatorio vedi, da ultimo, Cass. 2-4-2002 n. 4685 secondo cui la sua collocazione nella udienza di discussione a ridosso degli atti di costituzione (ricorso e memoria difensiva) ne evidenzia anche la funzione integrativa dei medesimi). Il processo del lavoro e caratterizzato dalla frequente presenza, come nel caso presente, di diritti indisponici, per il cui pieno accertamento l'ordinamento appresta altresì la specifica disposizione dell'art. 421 c.p.c. sui poteri ufficiosi del giudice del lavoro, rivolti a contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità (Cass. 3 ottobre 1998 n. 9817), che sollecitano una rilevante ed efficace azione del giudice nel processo (Cass. 15 gennaio 1993 n. 310). Sul punto costituisce giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte che nel rito del lavoro e, in particolare nella materia della previdenza ed assistenza sociale, dove, per la particolare natura dei rapporti controversi il principio dispositivo va contemperato con quello di ricerca della verità materiale, quando le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, non può farsi meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova, ma occorre che il giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, eserciti il potere - dovere di provvedere di ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale e idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, senza che a ciò sia di ostacolo il verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti (Cass. 20 maggio 2000 n. 6592, che in una fattispecie relativa a domanda di riconoscimento di rendita da malattia professionale, come la presente, rigettata benché la consulenza tecnica avesse evidenziato una ipoacusia derivante da trauma sonoro, ha annullato con rinvio, per violazione degli artt. 421 e 437 cod. proc. civ., la sentenza impugnata che aveva respinto la richiesta di prova testimoniale sulle condizioni ambientali della prestazione lavorativa, erroneamente ritenendo rinunciata quella formulata in primo grado, senza tener conto invece della indispensabilità della prova stessa;
vedi anche Cass., 15 gennaio 1998 n. 310; 25 ottobre 1997 n. 10522; 2 agosto 1996 n. 5995; 20 aprile 1995 n. 4432). Vengono infine in rilievo i poteri del giudice in sede di espletamento della prova testimoniale, di rivolgere al teste, d'ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili a chiarire i fatti medesimi (art. 253 c.p.c.). Risulterebbe pertanto contraddittorio assegnare al giudice del lavoro il potere di ricercare prove ulteriori, non richieste dal ricorrente, ma rese necessarie ad integrazione di quelle già raccolte, e negargli il potere di ammettere prova testimoniale su fatti materiali ritualmente e compiutamente enunciati dalla parte, seppure non capitolati in modo separato.
Si deve conclusivamente affermare il seguente principio di diritto:
"La norma enunciata dall'art. 244 c.p.c. secondo cui la prova testimoniale deve essere dedotta con indicazione specifica dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna persona deve essere interrogata, va coniugata con quella enunciata dall'art. 421 c.p.c., nella consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità sui poteri officiosi del giudice del lavoro, nonché con quella dell'art. 420 c.p.c. sulla funzione integrativa del libero interrogatorio, sicché, quando i fatti materiali siano compiutamente enunciati nel ricorso introduttivo del giudizio, il giudice non può rigettare la richiesta di prova testimoniale, e conseguentemente la domanda, sol perché i fatti non sono capitolati a norma dell'art. 244 c.p.c". Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata, e gli atti trasmessi alla Corte d'appello di Firenze, la quale deciderà la causa attenendosi al principio di diritto sopra enunciato;
essa provvedere altresì alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Firenze.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 14 gennaio 2003. Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2003