Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/03/2003, n. 4180
CASS
Sentenza 21 marzo 2003

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Nel rito del lavoro e, in particolare nella materia della previdenza ed assistenza, dove, per la particolare natura dei rapporti controversi il principio dispositivo va contemperato con quello di ricerca della verità materiale, la norma di cui all'art. 244 cod. proc. civ., secondo la quale la prova testimoniale deve essere dedotta con indicazione specifica dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna persona deve essere interrogata, va interpretata alla luce del disposto dell'art. 421 cod. proc. civ., sui poteri officiosi del giudice del lavoro, e dell'art. 420 cod. proc. civ. sulla funzione integrativa del libero interrogatorio, sicché, quando i fatti materiali siano compiutamente enunciati nel ricorso introduttivo del giudizio, il giudice non può rigettare la richiesta di prova testimoniale sol perché i fatti non sono capitolati a norma dell'art. 244 cod. proc. civ..

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  • 1Prove nel processo del lavoro: poteri del giudice superano le preclusioniAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 28 luglio 2004

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/03/2003, n. 4180
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4180
Data del deposito : 21 marzo 2003

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