Sentenza 29 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/2001, n. 1209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1209 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA NOM DEL PO012 09 7 0 1 A DI CASSAZIONE LA CORTESU R Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Guglielmo SCIARELLI R.G.N. 7691/98 Cron. 2531 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Dott. Pietro CUOCO Consigliere Rep. Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Ud. 23/11/00 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA IL SOLE 24 dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti 29 GEN 2001 MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro IL CANCELLIERE tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, CANCELLERIA presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
A I LO RD IN, elettivamente domiciliato in ROMA S I VIA FRANCESCO DE SANCTIS 4, presso lo studio D E che lo rappresenta e dell'avvocato PETTI GIAMPAOLO, T difende, giusta delega in atti;
$ 2000 controricorrente - 4846 avverso la sentenza n. 1377/98 del Tribunale di -1- MILANO, depositata il 14/02/98 R.G.N. 1469/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/11/00 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione. -2- 1 7691/98 Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 19.3.1996, TO Lo AR, premesso che il Ministero dell'Interno aveva respinto in sede amministrativa la domanda di assegno di invalidità civile ex art. 13 legge n. 118 del 1971 presentata il 1 giugno 1994, chiedeva al Pretore del lavoro di Milano la condanna del predetto Ministero alla corresponsione di tale assegno dal mese successivo a quella di presentazione della domanda. Nella contumacia del Ministero dell'Interno, il Pretore, disposta una consulenza tecnica, ed accertata una invalidità del 75 %, con sentenza del 13 dicembre 1996 condannava convenuta a pagare i ratei dell'assegno di l'amministrazione invalidità civile con decorrenza dal 1 marzo 1996. D'Ag. Impugnava l'Amministrazione deducendo, quale unico motivo, la mancata prova del requisito della incollocazione al lavoro del Lo AR. L'appello veniva respinto dal Tribunale di Milano con la sentenza qui impugnata. Il Tribunale osservava in motivazione che il Lo AR collocamento dal febbraiorisultava iscritto all'Ufficio di 1995, come provato da una attestazione prodotta in allegato alla memoria ex art. 436 c.p.c. Avverso detta sentenza il Ministero dell'Interno ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da un unico motivo. L'intimato ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso il Ministero denuncia violazione dell'art. 13 della legge 30.3.1971 n. 118, nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, e sostiene: che solo una certificazione attestante l'iscrizione nelle liste speciali di collocamento avrebbe potuto costituire prova idonea circa la sussistenza del requisito della incollocazione;
che il requisito della incollocazione doveva sussistere al momento della presentazione della domanda in sede amministrativa, mentre nella specie il Lo AR risulta iscritto in data successiva a detta presentazione;
che non era possibile applicare in via analogica il disposto dell'art. 149 disp. att. c.p.c., poiché detta norma riguarda solo i requisiti sanitari sopraggiunti nel corso del giudizio, e non i requisiti socioeconomici;
che il Tribunale non aveva motivato in ordine alla sussistenza del requisito reddituale e di compatibilità, la cui prova faceva carico alla parte privata. Osserva il Collegio che quest'ultima censura è inammissibile, in quanto non proposta con i motivi di appello e sollevata dal D.Ag. Ministero solo in questo giudizio di legittimità. fondato nei limiti delle Per il resto il ricorso considerazioni che seguono. In tema di diritto all'assegno di invalidità civile questa Corte ha stabilito: che lo stato di incollocazione al lavoro è elemento costitutivo del diritto, unitamente al requisito sanitario ed a quello reddituale (Cass. n. 11271 del 2000, 8055 del 2000, 9812 del 2000); che l'integrazione del requisito dello stato di incollocazione al l'interessatolavoro presuppone rigorosamente che infracinquantacinquenne si sia iscritto nelle liste speciali degli aventi diritto al collocamento obbligatorio o quanto meno che abbia presentato la relativa domanda all'ufficio competente;
possibile presentare la domanda di iscrizione infatti è all'ufficio di collocamento anche in difetto del preventivo 3 accertamento del requisito sanitario da parte delle commissioni sanitarie allegando documentazione apprestata dallo stesso interessato (Cass. n. 11271 del 2000, n. 8573 del 2000); che, comunque, ai fini del diritto all'assegno di invalidità previsto dall'art. 13 della legge n. 118 del 1971, l'invalido deve ritenersi "incollocato al lavoro" non per effetto di uno stato di disoccupazione, ma solo quando, essendo iscritto о avendo presentato domanda di iscrizione nelle liste speciali degli aventi diritto al collocamento obbligatorio, non abbia conseguito una occupazione in mansioni compatibili con le sue condizioni fisiche (Cass. n. 7050del 1994, S.U. n. 203 del 1992); stato di incollocazione al lavoro va dimostrato che lo certificazione del competente ufficio attestante il D'Ag mediante mancato reperimento di una occupazione compatibile con l'iscrizione nelle liste speciali (Cass. n. 6178 del 1990). A questi principi, pienamente condivisi dal Collegio, Il Tribunale di Milano non ha mostrato di prestare adesione, avendo apoditticamente ritenuto sufficiente, ai fini del riconoscimento del diritto in questione, l'iscrizione del Lo AR dal febbraio 1995 nelle liste ordinarie del collocamento, anziché nelle liste speciali degli aventi diritto al collocamento obbligatorio. Pertanto, il profilo di censura con il quale il Ministero ricorrente ha lamentato la mancanza nella specie del requisito della incollocazione al lavoro, è meritevole di accoglimento. Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere cassata. La Corte, peraltro, rilevato che non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, ritiene di poter decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 primo comma c.p.c. e per l'effetto rigetta la domanda presentata da TO Lo AR. Nulla per le spese dell'intero giudizio a norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda proposta da TO Lo AR. Nulla per le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma il 32 novembre 2000 Gugliden Prianll Il Cons. estensore Il Presidente Promote Odpartime де IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria oggi, 29 GEN. 2001 A L ABORATORE M E D CANCELLERIA R P N : I O T I D A 0 S 3 , 1 S 3 O . A 5 L T T L R , . O A A N ' B S L I E L 3 P D E 7 S - D I A 8 T I N - S S 1 G O N 1 O P E S A M E I I D G A E A G , D E O O T E L R T T T I S N A I R I E L G S D L E E E R O D