CASS
Sentenza 18 dicembre 2023
Sentenza 18 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/12/2023, n. 50319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50319 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OL IN nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/04/2023 del TRIB. LIBERTA' di VARESE udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;
lette le conclusioni del PG RAFFAELE PICCIRILLO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni scritte dell'Avv. Alberto Zanzi, depositate telematicamente in replica alla requisitoria del PG, che ha insistito per l'annullamento delléordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 3 Num. 50319 Anno 2023 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: SCARCELLA ALESSIO Data Udienza: 27/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 27 aprile 2023, il Tribunale del riesame di Varese ha rigettato l'istanza di riesame presentata nell'interesse di OL RI, av- verso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP/Tribunale di Varese in data 3 aprile 2023 avente ad oggetto l'area della cave ex Marchirolo nonché di quattro automezzi ivi rinvenuti meglio descritti nel verbale di sequestro eseguito dalla PG in data 29 marzo 2023, automezzi di proprietà dell'istante, quale terza interessata, nell'ambito di un procedimento penale per violazione dell'art. 256, comma 3, d. Igs. n. 152 del 2006, ascritta all'indagato Silvio RUSCONI, dipendente dell'impresa individuale OL RI, per aver realizzato e gestito una di- scarica non autorizzata nell'area sottoposta a sequestro. 2. Avverso l'ordinanza impugnata nel presente procedimento, la predetta propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia - procuratore speciale, deducendo un unico motivo, di seguito sommariamente indicato. 2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge e il corre- lato vizio di motivazione mancante e/o apparente, per l'omesso esame e omessa pronuncia su punti decisivi dei motivi di riesame offerti in valutazione aliribunale e conseguente nullità dell'ordinanza. In sintesi, premessa l'illustrazione dei motivi di riesame proposti, la difesa censura l'ordinanza impugnata per non aver preso in considerazione gli argomenti addotti in sede di riesame da parte della terza proprietaria dei mezzi sotto seque- stro, ossia, per quanto rileva, la questione dell'effettiva titolarità o disponibilità dei beni sequestrati in capo all'istante e l'esistenza o meno di relazione di collega- mento concorsuale con l'indagato. I giudici del riesame si sarebbero limitati a scru- tinare la posizione di quest'ultimo, ritenendo sussistere il fumus del reato, omet- tendo però di prendere in esame la posizione della terza interessata, che aveva speso numerosi argomenti, anche di natura documentale (come una contestazione disciplinare mossa al dipendente), per evidenziare l'assenza di qualsiasi collega- mento concorsuale con il CO, versandosi al più in un'ipotesi di affidamento incolpevole e legittimato dal rapporto di lavoro in essere, che rendeva scusabile l'ignoranza in ordine la possibile uso illecito dei mezzi da parte dell'indagato. L'ordinanza sarebbe altresì censurabile in punto di periculum in mora, at- teso che l'affermazione secondo cui apparirebbe probabile che il CO, riavuti i mezzi, potrebbe altrove attivarsi per ripristinare l'attività di gestione non autoriz- 2 zata di rifiuti, apparirebbe del tutto apodittica o congetturale rendendo incompren- sibile l'itinerario logico seguito dal giudice, atteso che i mezzi sono di proprietà dell'istante e che il dipendente è verosimile che venga licenziato dopo la contesta- zione disciplinare che lo ha raggiunto e, comunque, ciò che avrebbe dovuto essere scrutinata era la posizione dell'istante, terza interessata quale proprietaria dei mezzi ed estranea a qualsiasi collegamento concorsuale con l'indagato. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato in data 8 ot- tobre 2023 la propria requisitoria scritta con cui ha concluso per il rigetto del ri- corso. In sintesi, premette il PG che il decreto di sequestro preventivo in oggetto è stato emesso con finalità impeditiva della reiterazione del reato (realizzazione e gestione di discarica abusiva, art. 256, comma 3, TUA), dell'aggravamento o della protrazione delle sue conseguenze. L'adozione del provvedimento, emesso dap- prima in via d'urgenza dal pubblico ministero e seguito dalla convalida e dall'emis- sione di autonomo provvedimento da parte del Gip, faceva seguito a servizi di osservazione e controllo, assistiti anche da un impianto di videosorveglianza, che monitoravano un traffico intenso (non meno di 380 viaggi) di mezzi impegnati nello scarico, nel prelevamento e nello "spianamento" dei rifiuti nell'area non au- torizzata, rifiuti successivamente coperti con terreno di coltura. Veniva documen- tato il ruolo gestorio dell'indagato RUSCONI, ripreso anche nell'atto di ricevere denaro da parte degli smaltitori, per o più identificati nei dipendenti di imprese edili operative in cantieri limitrofi all'area di discarica. Dal decreto di sequestro preventivo richiamato nell'ordinanza impugnata si evince che tanto l'area quanto i mezzi caduti in sequestro erano impiegati per l'esercizio dell'attività abusiva di smaltimento dei rifiuti. Trattandosi di sequestro impeditivo, deve allora trovare applicazione il consolidato principio per il quale «oggetto del sequestro preventivo può essere qualsiasi bene - a chiunque appartenente e, quindi, anche a persona estranea al reato - purché esso sia, anche indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commis- sione di ulteriori fatti penalmente rilevanti» (Così Sez. 3, n. 17865 del 2009, Rv. 243751 - 01, con riferimento al sequestro preventivo, per il reato di lottizzazione abusiva, di un complesso immobiliare destinato a residenza turistico alberghiera). Ne discende l'irrilevanza dei motivi di ricorso incentrati sulla dimostrazione dell'estraneità della titolare dell'area e dei mezzi in sequestro al reato indiziato, che assumerebbero rilievo nel solo caso in cui si trattasse di sequestro disposto ai soli a fini della futura confisca. La continuità dell'attività esercitata sull'area e con 3 i mezzi di proprietà della ricorrente conclama del resto che gli assetti proprietari non hanno impedito all'indagato di svolgere liberamente l'attività censurata e ne- cessitante di contenimento, la cui reiterazione non può certamente ritenersi effi- cacemente preclusa dalla circostanza (peraltro non documentata) che la BRATO- LICH avesse impartito specifiche prescrizioni e irrogato al dipendente indagato una sanzione disciplinare. La Cassazione ha del resto affermato che la pretesa "buona fede" del terzo proprietario dei beni in sequestro non assume rilievo se non è in grado di escludere che la loro libera disponibilità sia idonea a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti (Sez. 3, n. 57595 del 2018, Rv. 274691 - 01). 4. L'Avv. Alberto Zanzi ha depositato in data 20 ottobre 2023 conclusioni scritte in replica alla requisitoria del PG, insistendo per l'annullamento dell'ordi- nanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, trattato cartolarmente a norma dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 e successive modifiche ed integrazioni, è infondato. 2. Ed invero, risulta dagli atti che il 29 marzo 2023 i Carabinieri forestali della stazione di Cunardo, procedevano al sequestro di un'area denominata ex cava Marchirolo, in quanto, all'esito di una complessa indagine di PG, si appurava che la stessa era adibita a discarica non autorizzata di rifiuti, registrandosi infatti un inconsueto e non,giustificato traffico di mezzi (circa 380 accessi), intestati a ditte con cantieri edilifattività ed operanti in quella zona, che conferivano e prele- vavano rifiuti, mentre alcuni di essi provvedevano ad eseguire lavori di spiana- mento. Sul posto, per quanto qui rileva, veniva riscontrata frequentemente la pre- eL9.1..tap4A tJAA41C32 senza dell'indagato COrche en appariva il gegt-5re icevendo in più occasioni del denaroy.il quale risulta dipendente dal 2009 della ditta individuale ESSEMME di AT RI, terza interessata, in quanto proprietaria dei quattro mezzi ivi rinvenuti e sottoposti a sequestro. I giudici del merito ritenevano quindi sussistere sia il fumus del reato di realizzazione e gestione di una discarica non autorizzata in capo all'indagato, non- ché il periculum in mora atteso che, rispetto ai mezzi pesanti in sequestro, ne era evidente la destinazione ed asservimento all'attività illecita. 4 3. La difesa, come anticipato, ritiene sussistere una violazione di legge sia in relazione al fumus che al periculum, sostenendo in sintesi che il Tribunale non avrebbe esaminato le argomentazioni svolte in sede di riesame dalla difesa che si fondavano, da un lato, sulla qualità di proprietaria dei mezzi, terza estranea al reato, dell'istante nonché sull'inesistenza di qualsiasi collegamento concorsuale tra la stessa e l'indagato dal quale, anzi, la stessa aveva preso le distanza al punto da elevare al dipendente una contestazione disciplinare per quanto accaduto, essendo l'istante del tutto ignara dei traffici illeciti posti in essere dal suo dipendente, e quindi in totale buona fede. 4. Le ragioni prospettate dalla difesa, pur suggestive, arricchite nella me- moria difensiva di replica alla requisitoria del PG, non colgono nel segno. 4.1. Ed infatti, quanto al fumus del reato, gli elementi sinora acquisiti in sede di indagini preliminari, danno conto di un'attività illecita posta in essere, tra gli altri soggetti che frequentavano la ex cava Marchirolo, anche dal CO, di- pendente della ricorrente, proprietaria dei mezzi, attività a pieno titolo integrante gli estremi del reato di discarica non autorizzata ex art. 256, comma 3, d. Igs. n. 152 del 2006. Sul punto, la circostanza che la AT non fosse a conoscenza dell'atti- vità del suo dipendente non incide sulla legittimità del disposto sequestro, tenuto conto del fatto che il sequestro preventivo è stato disposto per finalità impeditive ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen. e non funzionalmente alla confisca ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen. Pacifico è infatti nella giurisprudenza di questa Corte che il sequestro pre- ventivo non finalizzato alla confisca implica l'esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore, sicché possono essere oggetto del provvedimento anche le cose in proprietà di un terzo, estraneo all'illecito ed in buona fede, se la loro libera disponibilità sia idonea a costituire pericolo di aggra- vamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti (in motivazione la Corte ha pre- cisato che, diversamente, lo stato di buona fede del terzo estraneo al reato rileva ove il sequestro sia stato disposto esclusivamente ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. in quanto funzionale alla confisca: Sez. 3, n. 57595 del 25/10/2018, Cervino, Rv. 274691 - 01). Non rileva, dunque, agli effetti del sequestro disposto, la prospettata buona fede dell'istante, a fronte di una motivazione, allo stato, del tutto idonea a giusti- ficare il mantenimento del vincolo cautelare, essendo evidente, come motiva il 5 GIP, la destinazione ed asservimento dei mezzi sequestrati all'attività illecita come descritta. 4.2. Quanto, poi, al periculum, come anticipato, i giudici del merito hanno motivato in ordine alle ragioni fondanti il sequestro preventivo dei mezzi, avendo in particolare precisato il Tribunale del riesame che se è ben vero che il sequestro dell'intera area in astratto apparirebbe sufficiente a impedire la consumazione del reato, non può escludersi che l'indagato - che aveva la piena ed effettiva disponi- bilità dei mezzi e che potrebbe tornare ad averla in considerazione del suo ruolo all'interno della ditta gestita dall'istante (che, allo stato, non risulta aver provve- duto al paventato licenziamento del dipendente-indagato, sicché la possibilità rav- visata dal tribunale non può considerarsi ipotetica ma reale) - ben potrebbe riat- tivarsi per ripristinare altrove l'attività di gestione non autorizzata di rifiuti, attività definita assai vivace considerato il numero di ingressi registrati nel corso delle indagini, con altrettanta floridezza del relativo ritorno economico. I giudici del merito, pertanto, a fronte di tale apparato argomentativo fo- calizzato in particolare sulla posizione dell'indagato dipendente di fiducia della ditta individuale dell'istante, terza proprietaria degli mezzi sequestrati, dimostrano di aver correttamente inteso quanto già affermato più volte da questa Corte secondo cui, in tema di sequestro preventivo avente ad oggetto beni appartenenti a terzi estranei al reato, il giudice ha un dovere specifico di motivazione sul requisito del "periculum in mora", sia pure in termini di semplice probabilità del collegamento di tali beni con le attività delittuose dell'indagato, sulla base di elementi che ap- paiano concretamente indicativi della loro effettiva disponibilità da parte di que- st'ultimo per effetto del carattere meramente fittizio della loro intestazione, ovvero di particolari rapporti in atto tra il terzo titolare e l'indagato (Sez. 2, n. 47007 del 12/10/2016, Rv. 268172 - 01). Ed è indubbio che il rapporto lavorativo tra la terza estranea proprietaria degli automezzi e l'indagato, che ha consentito a quest'ul- timo di agire indisturbato e senza controllo, disponendo dei beni aziendali a suo piacimento per porre in essere un'attività illecita protrattasi nel tempo rende, all'evidenza, del tutto fondata la sussistenza del periculum nei termini ipotizzati nel provvedimento impugnato. 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616, cod. proc. pen.
P.Q.M.
6 Il Presidente Il Consigl ere estens Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese pro- cessuali. Così deciso, il 27 ottobre 2023
lette le conclusioni del PG RAFFAELE PICCIRILLO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni scritte dell'Avv. Alberto Zanzi, depositate telematicamente in replica alla requisitoria del PG, che ha insistito per l'annullamento delléordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 3 Num. 50319 Anno 2023 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: SCARCELLA ALESSIO Data Udienza: 27/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 27 aprile 2023, il Tribunale del riesame di Varese ha rigettato l'istanza di riesame presentata nell'interesse di OL RI, av- verso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP/Tribunale di Varese in data 3 aprile 2023 avente ad oggetto l'area della cave ex Marchirolo nonché di quattro automezzi ivi rinvenuti meglio descritti nel verbale di sequestro eseguito dalla PG in data 29 marzo 2023, automezzi di proprietà dell'istante, quale terza interessata, nell'ambito di un procedimento penale per violazione dell'art. 256, comma 3, d. Igs. n. 152 del 2006, ascritta all'indagato Silvio RUSCONI, dipendente dell'impresa individuale OL RI, per aver realizzato e gestito una di- scarica non autorizzata nell'area sottoposta a sequestro. 2. Avverso l'ordinanza impugnata nel presente procedimento, la predetta propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia - procuratore speciale, deducendo un unico motivo, di seguito sommariamente indicato. 2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge e il corre- lato vizio di motivazione mancante e/o apparente, per l'omesso esame e omessa pronuncia su punti decisivi dei motivi di riesame offerti in valutazione aliribunale e conseguente nullità dell'ordinanza. In sintesi, premessa l'illustrazione dei motivi di riesame proposti, la difesa censura l'ordinanza impugnata per non aver preso in considerazione gli argomenti addotti in sede di riesame da parte della terza proprietaria dei mezzi sotto seque- stro, ossia, per quanto rileva, la questione dell'effettiva titolarità o disponibilità dei beni sequestrati in capo all'istante e l'esistenza o meno di relazione di collega- mento concorsuale con l'indagato. I giudici del riesame si sarebbero limitati a scru- tinare la posizione di quest'ultimo, ritenendo sussistere il fumus del reato, omet- tendo però di prendere in esame la posizione della terza interessata, che aveva speso numerosi argomenti, anche di natura documentale (come una contestazione disciplinare mossa al dipendente), per evidenziare l'assenza di qualsiasi collega- mento concorsuale con il CO, versandosi al più in un'ipotesi di affidamento incolpevole e legittimato dal rapporto di lavoro in essere, che rendeva scusabile l'ignoranza in ordine la possibile uso illecito dei mezzi da parte dell'indagato. L'ordinanza sarebbe altresì censurabile in punto di periculum in mora, at- teso che l'affermazione secondo cui apparirebbe probabile che il CO, riavuti i mezzi, potrebbe altrove attivarsi per ripristinare l'attività di gestione non autoriz- 2 zata di rifiuti, apparirebbe del tutto apodittica o congetturale rendendo incompren- sibile l'itinerario logico seguito dal giudice, atteso che i mezzi sono di proprietà dell'istante e che il dipendente è verosimile che venga licenziato dopo la contesta- zione disciplinare che lo ha raggiunto e, comunque, ciò che avrebbe dovuto essere scrutinata era la posizione dell'istante, terza interessata quale proprietaria dei mezzi ed estranea a qualsiasi collegamento concorsuale con l'indagato. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato in data 8 ot- tobre 2023 la propria requisitoria scritta con cui ha concluso per il rigetto del ri- corso. In sintesi, premette il PG che il decreto di sequestro preventivo in oggetto è stato emesso con finalità impeditiva della reiterazione del reato (realizzazione e gestione di discarica abusiva, art. 256, comma 3, TUA), dell'aggravamento o della protrazione delle sue conseguenze. L'adozione del provvedimento, emesso dap- prima in via d'urgenza dal pubblico ministero e seguito dalla convalida e dall'emis- sione di autonomo provvedimento da parte del Gip, faceva seguito a servizi di osservazione e controllo, assistiti anche da un impianto di videosorveglianza, che monitoravano un traffico intenso (non meno di 380 viaggi) di mezzi impegnati nello scarico, nel prelevamento e nello "spianamento" dei rifiuti nell'area non au- torizzata, rifiuti successivamente coperti con terreno di coltura. Veniva documen- tato il ruolo gestorio dell'indagato RUSCONI, ripreso anche nell'atto di ricevere denaro da parte degli smaltitori, per o più identificati nei dipendenti di imprese edili operative in cantieri limitrofi all'area di discarica. Dal decreto di sequestro preventivo richiamato nell'ordinanza impugnata si evince che tanto l'area quanto i mezzi caduti in sequestro erano impiegati per l'esercizio dell'attività abusiva di smaltimento dei rifiuti. Trattandosi di sequestro impeditivo, deve allora trovare applicazione il consolidato principio per il quale «oggetto del sequestro preventivo può essere qualsiasi bene - a chiunque appartenente e, quindi, anche a persona estranea al reato - purché esso sia, anche indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commis- sione di ulteriori fatti penalmente rilevanti» (Così Sez. 3, n. 17865 del 2009, Rv. 243751 - 01, con riferimento al sequestro preventivo, per il reato di lottizzazione abusiva, di un complesso immobiliare destinato a residenza turistico alberghiera). Ne discende l'irrilevanza dei motivi di ricorso incentrati sulla dimostrazione dell'estraneità della titolare dell'area e dei mezzi in sequestro al reato indiziato, che assumerebbero rilievo nel solo caso in cui si trattasse di sequestro disposto ai soli a fini della futura confisca. La continuità dell'attività esercitata sull'area e con 3 i mezzi di proprietà della ricorrente conclama del resto che gli assetti proprietari non hanno impedito all'indagato di svolgere liberamente l'attività censurata e ne- cessitante di contenimento, la cui reiterazione non può certamente ritenersi effi- cacemente preclusa dalla circostanza (peraltro non documentata) che la BRATO- LICH avesse impartito specifiche prescrizioni e irrogato al dipendente indagato una sanzione disciplinare. La Cassazione ha del resto affermato che la pretesa "buona fede" del terzo proprietario dei beni in sequestro non assume rilievo se non è in grado di escludere che la loro libera disponibilità sia idonea a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti (Sez. 3, n. 57595 del 2018, Rv. 274691 - 01). 4. L'Avv. Alberto Zanzi ha depositato in data 20 ottobre 2023 conclusioni scritte in replica alla requisitoria del PG, insistendo per l'annullamento dell'ordi- nanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, trattato cartolarmente a norma dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 e successive modifiche ed integrazioni, è infondato. 2. Ed invero, risulta dagli atti che il 29 marzo 2023 i Carabinieri forestali della stazione di Cunardo, procedevano al sequestro di un'area denominata ex cava Marchirolo, in quanto, all'esito di una complessa indagine di PG, si appurava che la stessa era adibita a discarica non autorizzata di rifiuti, registrandosi infatti un inconsueto e non,giustificato traffico di mezzi (circa 380 accessi), intestati a ditte con cantieri edilifattività ed operanti in quella zona, che conferivano e prele- vavano rifiuti, mentre alcuni di essi provvedevano ad eseguire lavori di spiana- mento. Sul posto, per quanto qui rileva, veniva riscontrata frequentemente la pre- eL9.1..tap4A tJAA41C32 senza dell'indagato COrche en appariva il gegt-5re icevendo in più occasioni del denaroy.il quale risulta dipendente dal 2009 della ditta individuale ESSEMME di AT RI, terza interessata, in quanto proprietaria dei quattro mezzi ivi rinvenuti e sottoposti a sequestro. I giudici del merito ritenevano quindi sussistere sia il fumus del reato di realizzazione e gestione di una discarica non autorizzata in capo all'indagato, non- ché il periculum in mora atteso che, rispetto ai mezzi pesanti in sequestro, ne era evidente la destinazione ed asservimento all'attività illecita. 4 3. La difesa, come anticipato, ritiene sussistere una violazione di legge sia in relazione al fumus che al periculum, sostenendo in sintesi che il Tribunale non avrebbe esaminato le argomentazioni svolte in sede di riesame dalla difesa che si fondavano, da un lato, sulla qualità di proprietaria dei mezzi, terza estranea al reato, dell'istante nonché sull'inesistenza di qualsiasi collegamento concorsuale tra la stessa e l'indagato dal quale, anzi, la stessa aveva preso le distanza al punto da elevare al dipendente una contestazione disciplinare per quanto accaduto, essendo l'istante del tutto ignara dei traffici illeciti posti in essere dal suo dipendente, e quindi in totale buona fede. 4. Le ragioni prospettate dalla difesa, pur suggestive, arricchite nella me- moria difensiva di replica alla requisitoria del PG, non colgono nel segno. 4.1. Ed infatti, quanto al fumus del reato, gli elementi sinora acquisiti in sede di indagini preliminari, danno conto di un'attività illecita posta in essere, tra gli altri soggetti che frequentavano la ex cava Marchirolo, anche dal CO, di- pendente della ricorrente, proprietaria dei mezzi, attività a pieno titolo integrante gli estremi del reato di discarica non autorizzata ex art. 256, comma 3, d. Igs. n. 152 del 2006. Sul punto, la circostanza che la AT non fosse a conoscenza dell'atti- vità del suo dipendente non incide sulla legittimità del disposto sequestro, tenuto conto del fatto che il sequestro preventivo è stato disposto per finalità impeditive ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen. e non funzionalmente alla confisca ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen. Pacifico è infatti nella giurisprudenza di questa Corte che il sequestro pre- ventivo non finalizzato alla confisca implica l'esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore, sicché possono essere oggetto del provvedimento anche le cose in proprietà di un terzo, estraneo all'illecito ed in buona fede, se la loro libera disponibilità sia idonea a costituire pericolo di aggra- vamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti (in motivazione la Corte ha pre- cisato che, diversamente, lo stato di buona fede del terzo estraneo al reato rileva ove il sequestro sia stato disposto esclusivamente ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. in quanto funzionale alla confisca: Sez. 3, n. 57595 del 25/10/2018, Cervino, Rv. 274691 - 01). Non rileva, dunque, agli effetti del sequestro disposto, la prospettata buona fede dell'istante, a fronte di una motivazione, allo stato, del tutto idonea a giusti- ficare il mantenimento del vincolo cautelare, essendo evidente, come motiva il 5 GIP, la destinazione ed asservimento dei mezzi sequestrati all'attività illecita come descritta. 4.2. Quanto, poi, al periculum, come anticipato, i giudici del merito hanno motivato in ordine alle ragioni fondanti il sequestro preventivo dei mezzi, avendo in particolare precisato il Tribunale del riesame che se è ben vero che il sequestro dell'intera area in astratto apparirebbe sufficiente a impedire la consumazione del reato, non può escludersi che l'indagato - che aveva la piena ed effettiva disponi- bilità dei mezzi e che potrebbe tornare ad averla in considerazione del suo ruolo all'interno della ditta gestita dall'istante (che, allo stato, non risulta aver provve- duto al paventato licenziamento del dipendente-indagato, sicché la possibilità rav- visata dal tribunale non può considerarsi ipotetica ma reale) - ben potrebbe riat- tivarsi per ripristinare altrove l'attività di gestione non autorizzata di rifiuti, attività definita assai vivace considerato il numero di ingressi registrati nel corso delle indagini, con altrettanta floridezza del relativo ritorno economico. I giudici del merito, pertanto, a fronte di tale apparato argomentativo fo- calizzato in particolare sulla posizione dell'indagato dipendente di fiducia della ditta individuale dell'istante, terza proprietaria degli mezzi sequestrati, dimostrano di aver correttamente inteso quanto già affermato più volte da questa Corte secondo cui, in tema di sequestro preventivo avente ad oggetto beni appartenenti a terzi estranei al reato, il giudice ha un dovere specifico di motivazione sul requisito del "periculum in mora", sia pure in termini di semplice probabilità del collegamento di tali beni con le attività delittuose dell'indagato, sulla base di elementi che ap- paiano concretamente indicativi della loro effettiva disponibilità da parte di que- st'ultimo per effetto del carattere meramente fittizio della loro intestazione, ovvero di particolari rapporti in atto tra il terzo titolare e l'indagato (Sez. 2, n. 47007 del 12/10/2016, Rv. 268172 - 01). Ed è indubbio che il rapporto lavorativo tra la terza estranea proprietaria degli automezzi e l'indagato, che ha consentito a quest'ul- timo di agire indisturbato e senza controllo, disponendo dei beni aziendali a suo piacimento per porre in essere un'attività illecita protrattasi nel tempo rende, all'evidenza, del tutto fondata la sussistenza del periculum nei termini ipotizzati nel provvedimento impugnato. 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616, cod. proc. pen.
P.Q.M.
6 Il Presidente Il Consigl ere estens Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese pro- cessuali. Così deciso, il 27 ottobre 2023