Sentenza 3 febbraio 1998
Massime • 1
In tema di condono edilizio presupposto indefettibile per poter godere della sospensione obbligatoria di cui all'art. 38 l. n. 47 de 1985 è la produzione della domanda di condono edilizio e del versamento della prima rata dell'oblazione, sicché, attesa la tassativa elencazione della documentazione richiesta, non assume valore sostitutivo l'esibizione di una sentenza, nella quale si asserisce essere stata applicata tale causa estintiva per la costruzione in esame.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/02/1998, n. 2853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2853 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIULIANO Angelo Presidente del 3/2/98
1. Dott. IMPOSIMATO Ferdinando Consigliere SENTENZA
2. " ER LF " N. 341
3. " SE FR " REGISTRO GENERALE
4. " FR DE " N. 25502/97
ha pronunciato la sentenza
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da CA RM n. a S. SA VA (ME)
il 10 aprile 1942
avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina emessa in data
8 aprile 1997
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. F.
Novarese
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Martusciello che ha concluso per rigetto del ricorso,
Svolgimento del processo
RO ME ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, emessa in data 8 aprile
1997, con la quale veniva condannato per il reato di costruzione abusiva, deducendo quali motivi la carenza di motivazione circa la dichiarazione di responsabilità del ricorrente con particolare riguardo all'applicazione del c.d. condono edilizio, la dosimetria della pena e l'omessa concessione delle attenuanti generiche.
Motivi della decisione
Il ricorso, al limite dell'inammissibilità per la parziale genericità e manifesta infondatezza dei motivi, deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Infatti, secondo il chiaro dettato legislativo (art.38 l. n. 47 del
1985) e l'uniforme giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. sez.III
27 luglio 1995 n. 3545, D'Apice, rv. 203537), presupposto indefettibile per poter godere della sospensione obbligatoria di cui all'art.38 l. n. 47 del 1985 è la produzione della domanda di condono edilizio e del versamento della prima rata dell'oblazione,
giacché tramite tali atti è possibile accertare la tempestiva presentazione dell'istanza, la sua riferibilità all'immobile per cui
è processo, l'operatività della speciale causa di estinzione del reato e la sussistenza di tutti i presupposti ed i requisiti per goderne, sicché non assume valore sostitutivo l'esibizione di una sentenza, nella quale si asserisce essere stata applicata tale causa estintiva per la costruzione in esame, attesa la tassativa elencazione della documentazione richiesta, tanto più che il giudice di merito con giudizio in fatto insindacabile in sede di legittimità
rileva discordanze quantitative e qualitative fra i due manufatti abusivi.
Ed invero, anche a voler ritenere che l'onere incombente sull'imputato di dimostrare la sussistenza dei due soli presupposti,
alla cui presenza è subordinata la sospensione del procedimento ex art.38 l. n. 471 del 1985 (presentazione della domanda e versamento della prima rata), possa essere assolto pure con modalità diverse dalla produzione delle fotocopie autenticate dei citati documenti,
l'accertamento in fatto operato dalla Corte di merito esclude ogni rilevanza alla non decisiva esibizione di una differente pronuncia.
Ed invero, sarà l'interessato a dover portare a conoscenza del giudice la sussistenza delle condizioni per operare la sospensione in parola, giacché potrebbe rinunciare agli effetti conseguenti al c.d.
condono edilizio (cfr. Cass. sez.III 7 settembre 1995 n.9479, Valente
ed altra rv.203540), e, logicamente, dovrà imputare alla propria negligenza la scelta di uno mezzo inidoneo o di modalità non adatta a raggiungere lo scopo prefissato.
Pertanto detta censura è infondata, mentre la Corte peloritana motiva in maniera sintetica, ma adeguata ed esente da vizi logici e giuridici sull'entità della pena e sull'omessa concessione delle attenuanti generiche.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 3 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 1998