Cass. pen., sez. III, sentenza 03/02/1998, n. 2853
CASS
Sentenza 3 febbraio 1998

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di condono edilizio presupposto indefettibile per poter godere della sospensione obbligatoria di cui all'art. 38 l. n. 47 de 1985 è la produzione della domanda di condono edilizio e del versamento della prima rata dell'oblazione, sicché, attesa la tassativa elencazione della documentazione richiesta, non assume valore sostitutivo l'esibizione di una sentenza, nella quale si asserisce essere stata applicata tale causa estintiva per la costruzione in esame.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 03/02/1998, n. 2853
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2853
    Data del deposito : 3 febbraio 1998

    Testo completo