CASS
Sentenza 9 marzo 2023
Sentenza 9 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/03/2023, n. 10006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10006 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE LU NT nato il [...] avverso l'ordinanza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 10006 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Data Udienza: 11/11/2022 Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Valentina Manuali, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le statuizioni consequenziali. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 11 febbraio 2022, la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, nel deliberare su istanze presentate nell'interesse di NI De LU per l'applicazione della disciplina della continuazione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., negava la sussistenza del vincolo in ordine ai reati per i quali il predetto risultava condannato in forza delle sentenze emesse dalla stessa Corte: il 22 giugno 2015, per un reato commesso il 20 luglio 2012; il 16 novembre 2017, per reati commessi fino al 27 gennaio 2015; il 28 aprile 2020, per reati commessi dal 2014 al gennaio 2015; il 12 febbraio 2019, per reati commessi nel 2014. 2. Il difensore dell'istante ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., violazioni dell'art. 81 cod. pen. e vizi di motivazione. Il ricorrente sostiene che il giudice dell'esecuzione non abbia considerato alcuni indici rivelatori della continuazione fra i reati ai quali l'istanza si riferiva. Fra l'altro, il ricorrente sostiene che il giudice dell'esecuzione: non abbia valutato l'ordinanza emessa dalla stessa Corte di appello di Napoli il 30 marzo 2021, prodotta in udienza, recante il riconoscimento della continuazione in favore di RA LO, moglie di NI De LU, in relazione ai reati per i quali entrambi risultano condannati in forza delle sentenze sopra richiamate emesse il 16 novembre 2017 e il 28 aprile 2020; non abbia considerato che in udienza vi era stata espressa rinuncia all'istanza di riconoscimento della continuazione per il reato giudicato con la richiamata sentenza del 22 giugno 2015; non abbia considerato che, con l'istanza in valutazione, non era stato chiesto il riconoscimento della continuazione per il reato di tentato omicidio giudicato, con altri reati, con la richiamata sentenza del 28 aprile 2020, perché tale riconoscimento era stato già escluso dal giudice della cognizione in primo grado. 3. Il difensore dell'istante ha depositato atto denominato "motivi nuovi", insistendo per le censure già proposte con l'atto di impugnazione principale. In particolare, segnala che, con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Napoli, allegata, in favore di GO De LU, figlio 2 di NI De LU, è stata riconosciuta la continuazione in ordine a reati cui si riferisce l'istanza di quest'ultimo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. È assorbente rilevare che dall'ordinanza impugnata non emerge che sia stato rispettato il principio, pienamente condivisibile, stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria, o in sede esecutiva, ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame;
di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento (Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903). 1.2. Nel caso ora in esame, il giudice dell'esecuzione, nel rigettare - con il provvedimento ora impugnato datato 11 febbraio 2022 - l'istanza presentata ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., è incorso in errori. Il giudice dell'esecuzione, per un verso, ha omesso di considerare che l'istanza di riconoscimento della continuazione, anche a seguito della rinuncia espressa in udienza in relazione al reato giudicato con la sentenza del 22 giugno 2015, era più circoscritta di quanto emerge dall'ordinanza, e non si estendeva a tutti i reati giudicati con le sentenze sopra evidenziate. Il giudice dell'esecuzione, per altro verso, ha omesso di confrontarsi con i precedenti riconoscimenti, in fase di cognizione, della continuazione, in occasione delle condanne, fra reati che risultano commessi in un arco temporale al cui interno si colloca taluno dei reati ai quali si riferiscono le istanze ora in valutazione. 2. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata per la ragione indicata, e restano assorbite le ulteriori censure. Deve essere disposto il rinvio al giudice dell'esecuzione, che provvederà a nuovo giudizio senza incorrere nel vizio ora riscontrato. Il giudice dell'esecuzione sarà libero di riconoscere o negare l'invocata continuazione, ma dovrà rendere motivazione adeguata in proposito. Dovrà applicarsi, inoltre, l'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., quale risulta a seguito 3 della pronuncia della Corte costituzionale n. 183 del 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione e dell'art. 623, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o di rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. Così deciso in Roma, 11 novembre 2022.
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 10006 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Data Udienza: 11/11/2022 Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Valentina Manuali, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le statuizioni consequenziali. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 11 febbraio 2022, la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, nel deliberare su istanze presentate nell'interesse di NI De LU per l'applicazione della disciplina della continuazione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., negava la sussistenza del vincolo in ordine ai reati per i quali il predetto risultava condannato in forza delle sentenze emesse dalla stessa Corte: il 22 giugno 2015, per un reato commesso il 20 luglio 2012; il 16 novembre 2017, per reati commessi fino al 27 gennaio 2015; il 28 aprile 2020, per reati commessi dal 2014 al gennaio 2015; il 12 febbraio 2019, per reati commessi nel 2014. 2. Il difensore dell'istante ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., violazioni dell'art. 81 cod. pen. e vizi di motivazione. Il ricorrente sostiene che il giudice dell'esecuzione non abbia considerato alcuni indici rivelatori della continuazione fra i reati ai quali l'istanza si riferiva. Fra l'altro, il ricorrente sostiene che il giudice dell'esecuzione: non abbia valutato l'ordinanza emessa dalla stessa Corte di appello di Napoli il 30 marzo 2021, prodotta in udienza, recante il riconoscimento della continuazione in favore di RA LO, moglie di NI De LU, in relazione ai reati per i quali entrambi risultano condannati in forza delle sentenze sopra richiamate emesse il 16 novembre 2017 e il 28 aprile 2020; non abbia considerato che in udienza vi era stata espressa rinuncia all'istanza di riconoscimento della continuazione per il reato giudicato con la richiamata sentenza del 22 giugno 2015; non abbia considerato che, con l'istanza in valutazione, non era stato chiesto il riconoscimento della continuazione per il reato di tentato omicidio giudicato, con altri reati, con la richiamata sentenza del 28 aprile 2020, perché tale riconoscimento era stato già escluso dal giudice della cognizione in primo grado. 3. Il difensore dell'istante ha depositato atto denominato "motivi nuovi", insistendo per le censure già proposte con l'atto di impugnazione principale. In particolare, segnala che, con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Napoli, allegata, in favore di GO De LU, figlio 2 di NI De LU, è stata riconosciuta la continuazione in ordine a reati cui si riferisce l'istanza di quest'ultimo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. È assorbente rilevare che dall'ordinanza impugnata non emerge che sia stato rispettato il principio, pienamente condivisibile, stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria, o in sede esecutiva, ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame;
di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento (Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903). 1.2. Nel caso ora in esame, il giudice dell'esecuzione, nel rigettare - con il provvedimento ora impugnato datato 11 febbraio 2022 - l'istanza presentata ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., è incorso in errori. Il giudice dell'esecuzione, per un verso, ha omesso di considerare che l'istanza di riconoscimento della continuazione, anche a seguito della rinuncia espressa in udienza in relazione al reato giudicato con la sentenza del 22 giugno 2015, era più circoscritta di quanto emerge dall'ordinanza, e non si estendeva a tutti i reati giudicati con le sentenze sopra evidenziate. Il giudice dell'esecuzione, per altro verso, ha omesso di confrontarsi con i precedenti riconoscimenti, in fase di cognizione, della continuazione, in occasione delle condanne, fra reati che risultano commessi in un arco temporale al cui interno si colloca taluno dei reati ai quali si riferiscono le istanze ora in valutazione. 2. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata per la ragione indicata, e restano assorbite le ulteriori censure. Deve essere disposto il rinvio al giudice dell'esecuzione, che provvederà a nuovo giudizio senza incorrere nel vizio ora riscontrato. Il giudice dell'esecuzione sarà libero di riconoscere o negare l'invocata continuazione, ma dovrà rendere motivazione adeguata in proposito. Dovrà applicarsi, inoltre, l'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., quale risulta a seguito 3 della pronuncia della Corte costituzionale n. 183 del 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione e dell'art. 623, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o di rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. Così deciso in Roma, 11 novembre 2022.