Sentenza 10 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/04/2003, n. 5660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5660 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2003 |
Testo completo
O T A T S O L L RA E T D S O E C I N R IO UBBLICA ITALIANA A S C L U A P S IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E E S E : P MA S CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TE SEZIONE PRIMA CIVILE 0566 0/03 Composta dagli Ill N.21335/01 Dott. Giovanni Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere 12589 Cron. Dott. Mario ADAMO Consigliere Rep. Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere Ud. 12/02/03 Dott. Luigi MACIOCE Cons. Rel. ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: HI LO, elettivamente domiciliata in Roma, viadei Gracchi 278, presso l'avv. Mario Teofili con l'avv. Sergio Gristina di Livorno che la rappresenta e difende per delega a margine del ricorso -ricorrente-
contro
PREFETTO -Ufficio territoriale del Governo di Livorno, domiciliato in Roma via dei Portoghesi 12 presso 1'Avvocatura Generale dello Stato controricorrente avverso il decreto 29.05.2001 del Tribunale di Livorno. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12.02.03 dal Relatore Cons. Luigi Macioce;
6 6 3 3 0 0 2 Udito il P.M., in persona del Sostituto Proc. Gen.le Dott. Raffaele Ceniccola che ha concluso per il rig etto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto 17.5.2001 il Prefetto di Livorno disponeva l'espulsione dal territorio nazionale della cittadina nigeriana KH LO ai sensi dell'art. 13 C. 2 lett. a) del D.Leg. 286/98 per essersi introdotta in Italia con sottrazione ai controlli di frontiera. Avverso tale decreto, l'espulsa proponeva opposizione e l'adito Tribunale di Livorno con decreto 29.05.2001 la rigettava affermando: che la notificazione dell'atto, con consegna di copia tradotta nelle tre lingue, soddisfaceva ai requisiti di legge e conteneva la presupposti del decreto esposizione di tutti compresa la contestazione della espulsivo, ivi introduzione clandestina nello Stato;
che, quanto alla prova di tale introduzione, essa risultava dalle di lei ammissioni (essere entrata in Italia via mare) ed era comunque onere probatorio dell'eccipiente la legittima permanenza;
che l'assenza di n.o. dell'A. G. penale come affermato dalla cassazione non era ostativa;
che la motivazione del decreto era stata fatta con legittimo richiamo alla relazione di P.S. Per la cassazione di tale decreto, notificato 1'1.6.2001, la KH ha proposto ricorso notificando l'atto il 28.7.2001 al 2 Prefetto , con due motivi. L'intimato Prefetto ha notificato controricorso il 9.9.2001. MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere respinto. Quanto al primo motivo, con il quale la ricorrente denunzia violazione dell'art. 13 C. 7 D.leg. 286/98 (già art. 11 C. 7 L. 40/98 indicata in rubrica del motivo) per avere il Giudice del merito disapplicato il precetto impositivo dell'obbligo di consegna all'espellendo della copia in integrale traduzione dell'atto espulsivo, esso appare inammissibile per la assoluta genericità della doglianza a fronte della Све specificità dell'argomentare del decreto impugnato. Il Giudice del merito, affrontando la questione che gli era stata posta in ricorso, ha infatti affermato che: a) l'atto aveva comunque raggiunto lo scopo di consentire tempestivo e pieno esercizio del diritto di difesa, b) in ogni caso le forme adottate erano quelle legali;
conformi a c) infatti il testo notificato е confezionato dal Questore era stato redatto in tre lingue e conteneva la completa se pur provvedimento del non integrale riproduzione del Prefetto e la analitica indicazione tanto delle modalità ad opponendum quanto dei tempi della 3 esecuzione;
d) in particolare era letteralmente riportata la contestazione della specifica ragione espulsiva. Ebbene, di fronte a tale completa disamina e ben chiara articolazione della ratio decidendi, il sintetico motivo si limita ad una generica sottolineatura della cogenza della previsione legale di consegna di copia tradotta dell'espulsione (oltre che a dissentire dall'argomento, ad adundantiam adottato dal Giudice di Livorno, afferente il raggiungimento dello scopo dell'atto) senza evidenziare in quale punto la motivazione del decreto del Tribunale avrebbe indicato una consapevole disapplicazione del precetto di legge. Infondato è invece il secondo motivo del ricorso con il quale la ricorrente denunzia la violazione dell'art. 13 C. 3 del T.U. (già art.11 C. 3 della legge 40/98) per avere non rilevato 1'impedimento alla espulsione costituito dalla mancata adozione del n.o. da parte del procedente P.M. presso il Tribunale di Verona. Questa Corte ha al proposito numerose volte rammentato che l'espulso non ha alcun interesse a dedurre il mancato rilascio del n.o. da parte dell'A.G. procedente a suo interesse pertinendo esclusivamente alla carico, tale e l'interesse alla difesa giurisdizione penale dell'espulso essendo adeguatamente assicurato dalla previsione di cui all'art. 17 del D.leg. 286/98 (ex 4 multis Cass.1825/03 7542/02 7426/02 12795/01). Essendosi a tale principio il giudice del merito interamente attenuto, ne consegue l'infondatezza della censura. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione delle spese in favore del controricorrente, pari ad 1000,00 per onorari ed oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 12.02.2003 Il Presidente Fior. J Il Cons.est. Спаска Civile Depositato in ncelleria IL CANCELLIERE Luisa Passinetti 10 04 Mone