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Sentenza 28 agosto 2023
Sentenza 28 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/08/2023, n. 35889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35889 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da EI IM, nato a [...] il primo maggio 1950 e Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Salerno avverso la sentenza emessa il 12 aprile 2022 dalla Corte d'appello di Salerno nei confronti di NZ Di NO visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita nell'udienza del 9 maggio 2023 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna RI LI;
udito il Sostituto Procuratore Generale NZ Senatore, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi;
Penale Sent. Sez. 6 Num. 35889 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 09/05/2023 udito l'avv. Genoveffa Stanco, in sostituzione dell'avv. Marco Franco, difensore di IM EI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso della parte civile;
uditi gli avv.ti Massimo Motisi e Amerigo Festa, difensori di NZ Di NO, che hanno chiesto di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi o, in subordine, di rigettarli RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12 aprile 2022 la Corte d'appello di Salerno, decidendo a seguito di rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza del 14 dicembre 2018, in riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Isernia del 24 marzo 2016, ha assolto NZ Di NO dal reato ascrittogli, perché il fatto non sussiste, e ha revocato le statuizioni civili. 2. NZ Di NO era stato condannato in primo grado per il reato di estorsione ai danni di IM EI. Secondo la ricostruzione effettuata dal Giudice dell'udienza preliminare, NZ Di NO, giornalista che nel 2009 e fino al 2013 aveva collaborato con il giornale "Quotidiano del Molise", oltre che con l'emittente televisiva "Telemolise2, era stato contattato da IM EI dopo la pubblicazione, in data 10 ottobre 2009, di un articolo che indicava quest'ultimo come oggetto di indagini su un possibile "buco" miliardario nelle finanze del gruppo Ittierre. Dopo tale pubblicazione, NZ Di NO si era incontrato più volte con IM EI, ricevendo dallo stesso somme di denaro, e dai colloqui tra i due, registrati dalla persona offesa, era emerso che quest'ultima si era mostrata turbata dal predetto articolo, tanto da manifestare all'imputato la preoccupazione di non essere "massacrata" e il desiderio che non si parlasse di lei "né bene né male"; d'altra parte, NZ Di NO aveva affermato di poter fare diecimila volte peggio rispetto all'articolo già apparso e si era dichiarato a conoscenza di notizie relative alla persona offesa e unico destinatario di documenti, inerenti te vicenda Ittierre, che riguardavano anche la predetta. Nell'ambito dei colloqui, pertanto, l'imputato aveva chiesto a IM EI di farlo entrare nel "business dei pali eolici" e aveva accettato la conseguente proposta di un contratto di consulenza, chiedendo la somma di euro 1.200 mensili, pur non svolgendo, di fatto, alcuna attività per la persona offesa. 3. Con sentenza, emessa dalla Corte di appello di AM il 14 dicembre 2017, NZ Di NO era stato assolto dal reato ascrittogli. Con tale pronuncia la Corte territoriale, non avendo condiviso la ricostruzione del primo giudice, che aveva ritenuto smentita dagli atti la tesi 2 difensiva di un accordo amicale e paritario intervenuto tra IM EI e NZ Di NO, aveva rilevato che: quest'ultimo era stato contattato dal primo;
i due avevano conversato con estrema naturalezza;
l'imputato si era dichiarato tradito da IN ER, la persona a cui faceva capo il gruppo Ittierre;
nulla, nella conversazione registrata, consentiva di ritenere che l'imputato, mediante la minaccia della pubblicazione di altri articoli dello stesso tenore, avesse ET IM EI a versargli la somma di 1200 euro in contanti fino al 2010. 4. Impugnata dal Procuratore generale presso la Corte di appello di AM e dalla parte civile, la sentenza di secondo grado è stata annullata dalla Corte di cassazione con rinvio per nuovo esame. La Corte di legittimità ha evidenziato che occorreva dare razionale giustificazione delle difformi conclusioni adottate rispetto al primo giudice e confrontarsi con i dialoghi e gli altri elementi, emersi in primo grado, nonché con le spiegazioni offerte dalla persona offesa nella denuncia. 5. Avverso la sentenza rescissoria, con cui la Corte d'appello di Salerno ha assolto l'imputato dal delitto ascrittogli, hanno proposto ricorsi per cassazione il difensore della parte civile e il Sostituto Procuratore Generale presso l'anzidetta Corte d'appello. 6. Il difensore della parte civile ha dedotto i seguenti motivi: 6.1 motivazione apparente e illogica in ordine al giudizio di inattendibilità della persona offesa. Il ricorrente ha premesso che la Corte di appello ha affermato che la persona offesa si sarebbe indotta «alla denuncia dell'imputato non già per avere ingiustamente subito un ricatto, con minaccia di lederne l'immagine professionale attraverso pubblicazioni giornalistiche, ma per l'evidente rabbia e, anzi, ritorsione nei confronti del prevenuto, che trovava ragione nell'erroneo convincimento della pubblicazione da parte di questi degli articoli ai danni della nuora e della famiglia». Secondo il Collegio salernitano, la non credibilità della persona offesa si fondava: sull'analisi di parti di colloquio rilevanti e non analizzati dal primo giudice;
sulla valorizzazione di alcune condotte dell'imputato, ritenute non in linea con quella di un estorsore (svolgimento di attività di consulenza e fatturazione della prestazione); sulla contestazione della persona offesa di aver interrotto i pagamenti dopo un anno e di aver poi contattato nuovamente il giornalista nel 2012, dopo l'ulteriore attacco di stampa, a dimostrazione che fosse stato il commercialista a trarre utilità nella riattivazione dell'accordo pregresso;
sul fatto di voler la stessa persona offesa far credere di essere convinta che fosse Di NO autore degli articoli contro la sua persona quando in realtà era provato che non fosse stato il giornalista a scriverli;
sulla circostanza di aver deciso di denunciare l'imputato solo alcuni anni 3 dopo i fatti, pur avendo la prova - registrazione dei colloqui - dell'asserita estorsione. Secondo il ricorrente, le argomentazioni della Corte di appello sarebbero illogiche, in quanto: - la menzionata Corte, nel ritenere che la conversazione del 14 ottobre, intercorsa tra l'imputato e la persona offesa, deponeva nel senso che dette parti avevano stipulato un contratto di consulenza dai connotati atipici ma comunque gradito ad entrambe le parti, avrebbe trascurato di considerare sia che la proposta del contratto di consulenza era stata formulata dalla persona offesa solo dopo che l'imputato aveva espresso la volontà di essere messo in qualcuno dei giri del commercialista sia che tale proposta era fatta al solo scopo di evitare che il primo continuasse a pubblicare ulteriori articoli negativi nei confronti dello stesso commercialista. La Corte di appello avrebbe trascurato, inoltre, che da tutte le altre parti rilevanti dei colloqui registrati sarebbe emerso che l'imputato aveva trasmesso alla persona offesa il messaggio di essere in possesso di notizie di rilevanza penale sul suo conto e di poter decidere se pubblicarle o meno;
- non vi sarebbe in atti alcun contratto di consulenza e l'unico effetto riscontrabile nel periodo della dazione di 1.000 euro sarebbe la mancanza di articoli di stampa contro la persona offesa. La Corte di appello non avrebbe considerato che, solo in seguito alla rivelazione da parte della persona offesa di aver registrato gli incontri, era comparsa un'unica ricevuta, emessa dall'imputato a marzo 2012 per la somma forfettaria di 4.000 euro, la cui data di emissione lascerebbe presumere che fosse un tentativo preventivo di precostituirsi una qualche difesa, nel caso in cui la persona offesa lo avesse denunciato. La menzionata Corte avrebbe trascurato la conversazione in cui l'imputato chiedeva alla persona offesa se volesse fare il contratto e quest'ultima rispondeva che preferiva pagare 1.000 euro a fondo perduto;
- quanto alla ripresa dei pagamenti da parte della persona offesa, la Corte d'appello non avrebbe considerato che la persona offesa aveva ceduto al pagamento, pur avendo in animo di sospenderlo alla prima occasione utile, come pure aveva tentato di fare;
- la tesi della Corte di appello, secondo cui la denuncia era una vendetta della persona offesa, non spiegherebbe la necessità, avvertita da quest'ultima, di registrare tutti i colloqui sin dall'anno 2009, ovvero ben quattro anni prima dell'articolo asseritamente scatenante la ritorsione;
6.2 vizi della motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza della coartazione della vittima. Per ritenere che vi fosse stato un accordo tra le parti, frutto di una libera determinazione e non di una minaccia, la Corte territoriale avrebbe considerato soltanto alcuni passaggi dei colloqui, intercorsi tra le parti, disarticolandoli da altri momenti del colloquio, in cui l'imputato, oltre alla propria 4 capacità di fare male, aveva affermato: che era depositario e destinatario di una "montagna di roba" sul conto della persona offesa e, in particolare, di informazioni veicolategli in via esclusiva da fonti di vario genere;
che non avrebbe avuto alcun riguardo per chi "non lo caga"; che la persona offesa lo doveva infilare nel business dell'eolico e che, nel caso in cui il contratto non risultasse credibile e duraturo, si sarebbe mosso pesantemente contro chi non rispetta gli impegni. In sintesi, la Corte di appello sarebbe arrivata a ritenere che il mercimonio delle notizie di stampa e la millanteria circa la paternità di articoli denigratori, con lo scopo evidente di lucrare denaro ed utilità, integrassero un libero rapporto negoziale sinallagnnatico. 7. Il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Salerno ha dedotto vizi della motivazione della sentenza impugnata, ribadendo le medesime argomentazioni formulate nel ricorso della parte civile. 8. E' pervenuta memoria difensiva, depositata nell'interesse di NZ Di NO, con cui si è chiesto di dichiarare l'inammissibilità o il rigetto dei ricorsi, in quanto fondati su censure di merito, non proponibili in sede di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Nella sentenza di annullamento con rinvio, emessa il 14 dicembre 2018, la Seconda Sezione di questa Corte ha affermato che la pronuncia impugnata non si era attenuta ai principi, evidenziati in sede di legittimità, «secondo cui, in caso di riforma in senso assolutorio della sentenza di condanna di primo grado, sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, il Giudice di appello, pur se non è obbligato alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, è comunque tenuto a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte (Sez. 3, n. 29253 del 5/05/2017, Rv. 270149; Sez. 4, n. 4222 del 20/12/2016, Rv. 268948)». Nel caso di specie, invece, secondo la Seconda Sezione, erano particolarmente numerosi e significativi gli elementi valorizzati dalla motivazione della sentenza di primo grado con i quali la Corte territoriale non si era adeguatamente confrontata, primi, tra tutti, i dialoghi tra l'imputato e la persona offesa, che erano stati riportati e esaminati dalla pronuncia del primo giudice e che, invece, non erano stati vagliati nel dettaglio dal Collegio di appello, «che, soprattutto decidendo di non rinnovare il dibattimento con un nuovo esame della persona offesa, non avrebbe potuto affermarne l'inattendibilità in modo congetturale ed apodittico, senza confrontarsi adeguatamente con i predetti dialoghi, prima ancora che con le valutazioni del primo giudice». La Seconda Sezione ha aggiunto che era illogica la considerazione del Giudice di appello, «che aveva fondato il giudizio di inattendibilità della persona offesa sulla considerazione che questa fosse il regista assoluto del materiale probatorio, alla luce della predisposizione della registrazione dei colloqui: con la scelta dell'abbreviato, l'imputato aveva accettato l'utilizzazione delle trascrizioni delle conversazioni, sicché viola i canoni giurisprudenziali la pronuncia di appello che giunge immotivatamente a ritenere inattendibili sia le trascrizioni che l'interpretazione datane dal primo giudice». La Corte territoriale, poi, non si era confrontata sia con la spiegazione, offerta dalla persona offesa, sul tempo decorso prima della denuncia sia con i rilievi del primo giudice sulla sussistenza della minaccia dell'imputato e della sopraffazione della persona offesa. 3. Così riassunto il dictum della sentenza rescindente, deve ricordarsi che, nella pronuncia in disamina, la Corte di appello di Salerno ha affermato che la lettura attenta delle trascrizioni e delle ulteriori emergenze processuali consentiva di pervenire a una genesi della vicenda diversa da quella indicata dalla persona offesa, ritenuta attendibile dal giudice di primo grado, e permetteva «di delineare il fondamentale contesto in cui nel 2009 era maturato l'accordo tra la persona offesa e l'imputato, quale contesto non già di coartazione da parte di quest'ultimo della volontà della persona offesa, per ottenere la corresponsione delle somme di denaro di cui in rubrica, ma di libero incontro su un piano paritario della volontà dei due, volto alla regolazione di reciproci interessi, confluiti in un contratto di consulenza certamente dai connotati atipici ma comunque gradito ad entrambe le parti». La lettura integrale delle conversazioni registrate deponeva, ossia, nel senso di un accordo, non determinato dalla minaccia esercitata dall'imputato, con cui l'imputato era stato incaricato di svolgere attività professionale nell'interesse delle attività economiche della persona offesa, la quale traeva anche il vantaggio di un controllo sulla pubblicazione degli articoli a sé sfavorevoli. Secondo la Corte di appello, come si desumeva anche da quanto riferito da Gigino Mancini, Direttore responsabile del giornale Extra, la persona offesa si era indotta a denunciare l'imputato non per aver subito ingiustamente un ricatto con minaccia di lederne l'immagine professionale attraverso pubblicazioni giornalistiche ma per l'evidente rabbia e, anzi, ritorsione nei confronti dell'imputato, che trovava ragione nell'erroneo convincimento della pubblicazione nel luglio 2013 da parte di questi degli articoli ai danni della nuora e della sua famiglia. In particolare, secondo la Corte d'appello, dalla conversazione del 14 ottobre 2009 si evinceva che l'imputato già in passato aveva curato la "immagine" della Ittierre, svolgendo attività professionale in favore del Gruppo riconducibile a IN ER (attività di cui la persona offesa era a conoscenza, essendo stata commercialista e consulente aziendale per il menzionato Gruppo), e che l'impegno, preso dal medesimo imputato con la persona offesa, era serio e da esso quest'ultima si aspettava un risultato concreto. La lettura delle conversazioni, come sottolineato nella• sentenza impugnata, consentiva di affermare che anche la frase "io mi muovo pesantemente con chi non onora gli impegni, gli faccio male" non assumeva connotazione minatoria ma si inseriva nell'ambito di un discorso in cui l'imputato aveva chiarito che egli distingueva i rapporti di natura economica con i rapporti di amicizia. Dall'anzidetta conversazione del 14 ottobre 2009, secondo la Corte di appello, si evinceva che l'imputato si era attribuito una capacità di incidenza nella sfera altrui ma l'affermazione suindicata era intervenuta solo alla fine del discorso, dietro sollecitazione della persona offesa, e non si poneva in alcuna relazione diretta con il contratto di consulenza che i due avevano già elaborato di concludere né con i termini economici dello stesso, che erano stati definiti nella successiva conversazione del 17 ottobre 2009. Da quest'ultima conversazione emergeva che l'imputato si era avvantaggiato di una preoccupazione della persona offesa riguardo alla sua immagine professionale ma tutto ciò non aveva mai raggiunto i caratteri della coartazione della volontà di quest'ultima. Si evinceva, inoltre, che, sebbene l'interesse immediato e primario della persona offesa fosse quello che venisse preservata e tutelata la sua privacy, il risultato che l'imputato offriva era ben oltre quello di omettere di pubblicare articoli svantaggiosi per la figura professionale della persona offesa ma riguardava la cura a 360 gradi della sua immagine e delle attività economiche dalla stessa intraprese e riferibili anche al figlio. La valutazione, espressa dalla persona offesa nel corso della conversazione, dell'imputato quale uomo di onore, da un lato, avallava il rapporto di pregressa conoscenza sotto il profilo personale e professionale tra i due, che aveva consentito al EI di avvicinare Di NO, dall'altra si poneva in antitesi con l'inquadramento dell'imputato quale estorsore. Anche l'interruzione dell'esecuzione del contratto ad opera dell'imputato si poneva a riprova della libera determinazione della persona offesa alla sua conclusione. Dalla conversazione dell'Il gennaio 2012 si evinceva, infatti, che era la stessa persona offesa a dare atto che il rapporto si era interrotto per volontà dell'imputato. Con specifico riferimento all'attendibilità della persona offesa, la Corte territoriale ha rimarcato che non poteva dirsi sciolto a favore della prospettazione della parte civile il nodo sulle somme, pacificamente consegnate dalla persona offesa all'imputato, ossia se esse fossero state o meno frutto di estorsione. Anzi, non poteva non sottolinearsi, a favore dell'imputato, la rilevanza del fatto che l'articolo di giornale del 10 ottobre 2009, che, secondo la persona offesa, sarebbe stato pubblicato dall'imputato con l'intento di aprire la strada al ricatto, in realtà non proveniva da quest'ultimo, così come gli altri articoli, aventi ad oggetto vicende giudiziarie della società Ittierre, come chiarito dal Direttore del giornale, dove lavorava l'imputato, e dal giornalista Sergio Di NZ, che aveva collaborato con la medesima testata giornalistica. Secondo la Corte di appello non si comprendeva da cosa la persona offesa avesse tratto la "suggestione", come dalla medesima esposto in denuncia, che l'imputato con la pubblicazione del 10 ottobre 2009 avesse voluto indurla a contattarlo per poterla ricattare e perché, invece, non fosse più plausibile che la persona offesa, in forza della conoscenza dell'imputato sotto il profilo personale e professionale per l'attività di consulenza da questi prestata in passato a IN ER, patron della Ittierre, non avesse ravvisato l'utilità di avvantaggiarsi dell'operato professionale dell'imputato nell'avventura economica, connessa al settore eolico, gestita dal figlio, offrendogli di svolgere un'attività di consulenza e pubblicizzazione della stessa e, al contempo, salvaguardando l'immagine professionale sotto il profilo giornalistico. La circostanza, valorizzata dal primo giudice, che emergeva dalla conversazione del 17 ottobre 2009, relativa al fatto che la persona offesa aveva a cuore la sua privacy e chiedeva all'imputato che di lei non si parlasse né bene né male, secondo la Corte territoriale, non forniva elemento alcuno per ritenere che detta privacy fosse stata utilizzata quale illegittima imposizione di scambio. Sempre sul punto dell'attendibilità della persona offesa, secondo la Corte del merito, non poteva non rilevarsi l'illogicità del fatto che questa, dopo essersi attivata registrando gli incontri per acquisire la prova che l'intento dell'imputato era quello di ricattarla, non avesse poi tempestivamente sporto denuncia per paralizzare tale estorsione, preferendo aderire alla richiesta illecita. La spiegazione, fornita dalla persona offesa sul ritardo della denuncia (ella aspettava che si chiudesse la vicenda giudiziaria in cui era coinvolta insieme a IN ER) contrastava con il moto d'indignazione che, a suo dire, l'aveva sopraffatta nell'ottobre del 2009 e con il fatto che nel 2012 l'ulteriore articolo, pubblicato da "Il Quotidiano Isernia" del 10 gennaio 2012 a firma del Direttore Rocco, ove realmente percepito dalla persona offesa come ulteriore strategia 8 ‘5/ offensiva del Di NO, bene avrebbe fornito alla stessa persona offesa motivo per smettere di subire l'estorsione e denunciare sin da allora. 4. Alla luce di quanto precede deve rilevarsi che la Corte di appello, nella sentenza impugnata, ha passato in rassegna il materiale probatorio acquisito, tra cui i dialoghi intercorsi tra la persona offesa e l'imputato, e ha confutato analiticamente le argomentazioni che avevano condotto il primo giudice a ritenere sussistente il delitto di estorsione. In tal modo la Corte di appello si è conformata alle indicazioni, fornite dalla sentenza di annullamento con rinvio, circa il percorso logico giuridico da seguire nell'ipotesi di ribaltamento in senso assolutorio della sentenza di condanna, emessa in primo grado. La menzionata Corte, infatti, si è confrontata in modo specifico e completo con le argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado e ha offerto una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, pervenendo così a pronunciare una sentenza con forza persuasiva superiore rispetto a quella del Giudice dell'udienza preliminare di Isernia. Deve ricordarsi al riguardo (Sez. 6, n. 51898 dell'11/7/2019, Rv. 278056), che l'obbligo di motivazione rafforzata - che prescinde dalla rinnovazione dell'istruttoria, prevista dall'art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen., in quanto trova fondamento nella mera necessità di dare una spiegazione diversa rispetto a quella cui era pervenuta la sentenza di primo grado - consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore. 5. A fronte delle argomentazioni della Corte di appello le censure dei ricorrenti sono tese a sollecitare una lettura alternativa del compendio probatorio ma ciò non è consentito in questa sede. Al riguardo giova ricordare che, nell'apprezzamento delle fonti di prova, il compito del giudice di legittimità non è di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma solo di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, fornendo una corretta interpretazione di essi, con esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, applicando le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, F., Rv. 280601 - 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01). Dall'affermazione di questo principio, costante nel panorama giurisprudenziale, discende che esula dai poteri della Cassazione (nell'ambito del controllo della motivazione del 9 provvedimento impugnato) la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito. Nel caso in esame, deve rilevarsi che la Corte territoriale non solo ha rispettato l'obbligo della motivazione rafforzata, avendo dato razionale giustificazione dell'epilogo decisorio difforme rispetto a quello del giudice di primo grado, ma ha anche pronunciato una sentenza priva di illogicità o manifeste contraddittorietà. 6. In definitiva i ricorsi sono inammissibili e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della parte privata ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna IM EI al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza del 9 maggio 2023 Il Consigliere estensore ( Il Presidente
udita nell'udienza del 9 maggio 2023 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna RI LI;
udito il Sostituto Procuratore Generale NZ Senatore, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi;
Penale Sent. Sez. 6 Num. 35889 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 09/05/2023 udito l'avv. Genoveffa Stanco, in sostituzione dell'avv. Marco Franco, difensore di IM EI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso della parte civile;
uditi gli avv.ti Massimo Motisi e Amerigo Festa, difensori di NZ Di NO, che hanno chiesto di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi o, in subordine, di rigettarli RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12 aprile 2022 la Corte d'appello di Salerno, decidendo a seguito di rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza del 14 dicembre 2018, in riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Isernia del 24 marzo 2016, ha assolto NZ Di NO dal reato ascrittogli, perché il fatto non sussiste, e ha revocato le statuizioni civili. 2. NZ Di NO era stato condannato in primo grado per il reato di estorsione ai danni di IM EI. Secondo la ricostruzione effettuata dal Giudice dell'udienza preliminare, NZ Di NO, giornalista che nel 2009 e fino al 2013 aveva collaborato con il giornale "Quotidiano del Molise", oltre che con l'emittente televisiva "Telemolise2, era stato contattato da IM EI dopo la pubblicazione, in data 10 ottobre 2009, di un articolo che indicava quest'ultimo come oggetto di indagini su un possibile "buco" miliardario nelle finanze del gruppo Ittierre. Dopo tale pubblicazione, NZ Di NO si era incontrato più volte con IM EI, ricevendo dallo stesso somme di denaro, e dai colloqui tra i due, registrati dalla persona offesa, era emerso che quest'ultima si era mostrata turbata dal predetto articolo, tanto da manifestare all'imputato la preoccupazione di non essere "massacrata" e il desiderio che non si parlasse di lei "né bene né male"; d'altra parte, NZ Di NO aveva affermato di poter fare diecimila volte peggio rispetto all'articolo già apparso e si era dichiarato a conoscenza di notizie relative alla persona offesa e unico destinatario di documenti, inerenti te vicenda Ittierre, che riguardavano anche la predetta. Nell'ambito dei colloqui, pertanto, l'imputato aveva chiesto a IM EI di farlo entrare nel "business dei pali eolici" e aveva accettato la conseguente proposta di un contratto di consulenza, chiedendo la somma di euro 1.200 mensili, pur non svolgendo, di fatto, alcuna attività per la persona offesa. 3. Con sentenza, emessa dalla Corte di appello di AM il 14 dicembre 2017, NZ Di NO era stato assolto dal reato ascrittogli. Con tale pronuncia la Corte territoriale, non avendo condiviso la ricostruzione del primo giudice, che aveva ritenuto smentita dagli atti la tesi 2 difensiva di un accordo amicale e paritario intervenuto tra IM EI e NZ Di NO, aveva rilevato che: quest'ultimo era stato contattato dal primo;
i due avevano conversato con estrema naturalezza;
l'imputato si era dichiarato tradito da IN ER, la persona a cui faceva capo il gruppo Ittierre;
nulla, nella conversazione registrata, consentiva di ritenere che l'imputato, mediante la minaccia della pubblicazione di altri articoli dello stesso tenore, avesse ET IM EI a versargli la somma di 1200 euro in contanti fino al 2010. 4. Impugnata dal Procuratore generale presso la Corte di appello di AM e dalla parte civile, la sentenza di secondo grado è stata annullata dalla Corte di cassazione con rinvio per nuovo esame. La Corte di legittimità ha evidenziato che occorreva dare razionale giustificazione delle difformi conclusioni adottate rispetto al primo giudice e confrontarsi con i dialoghi e gli altri elementi, emersi in primo grado, nonché con le spiegazioni offerte dalla persona offesa nella denuncia. 5. Avverso la sentenza rescissoria, con cui la Corte d'appello di Salerno ha assolto l'imputato dal delitto ascrittogli, hanno proposto ricorsi per cassazione il difensore della parte civile e il Sostituto Procuratore Generale presso l'anzidetta Corte d'appello. 6. Il difensore della parte civile ha dedotto i seguenti motivi: 6.1 motivazione apparente e illogica in ordine al giudizio di inattendibilità della persona offesa. Il ricorrente ha premesso che la Corte di appello ha affermato che la persona offesa si sarebbe indotta «alla denuncia dell'imputato non già per avere ingiustamente subito un ricatto, con minaccia di lederne l'immagine professionale attraverso pubblicazioni giornalistiche, ma per l'evidente rabbia e, anzi, ritorsione nei confronti del prevenuto, che trovava ragione nell'erroneo convincimento della pubblicazione da parte di questi degli articoli ai danni della nuora e della famiglia». Secondo il Collegio salernitano, la non credibilità della persona offesa si fondava: sull'analisi di parti di colloquio rilevanti e non analizzati dal primo giudice;
sulla valorizzazione di alcune condotte dell'imputato, ritenute non in linea con quella di un estorsore (svolgimento di attività di consulenza e fatturazione della prestazione); sulla contestazione della persona offesa di aver interrotto i pagamenti dopo un anno e di aver poi contattato nuovamente il giornalista nel 2012, dopo l'ulteriore attacco di stampa, a dimostrazione che fosse stato il commercialista a trarre utilità nella riattivazione dell'accordo pregresso;
sul fatto di voler la stessa persona offesa far credere di essere convinta che fosse Di NO autore degli articoli contro la sua persona quando in realtà era provato che non fosse stato il giornalista a scriverli;
sulla circostanza di aver deciso di denunciare l'imputato solo alcuni anni 3 dopo i fatti, pur avendo la prova - registrazione dei colloqui - dell'asserita estorsione. Secondo il ricorrente, le argomentazioni della Corte di appello sarebbero illogiche, in quanto: - la menzionata Corte, nel ritenere che la conversazione del 14 ottobre, intercorsa tra l'imputato e la persona offesa, deponeva nel senso che dette parti avevano stipulato un contratto di consulenza dai connotati atipici ma comunque gradito ad entrambe le parti, avrebbe trascurato di considerare sia che la proposta del contratto di consulenza era stata formulata dalla persona offesa solo dopo che l'imputato aveva espresso la volontà di essere messo in qualcuno dei giri del commercialista sia che tale proposta era fatta al solo scopo di evitare che il primo continuasse a pubblicare ulteriori articoli negativi nei confronti dello stesso commercialista. La Corte di appello avrebbe trascurato, inoltre, che da tutte le altre parti rilevanti dei colloqui registrati sarebbe emerso che l'imputato aveva trasmesso alla persona offesa il messaggio di essere in possesso di notizie di rilevanza penale sul suo conto e di poter decidere se pubblicarle o meno;
- non vi sarebbe in atti alcun contratto di consulenza e l'unico effetto riscontrabile nel periodo della dazione di 1.000 euro sarebbe la mancanza di articoli di stampa contro la persona offesa. La Corte di appello non avrebbe considerato che, solo in seguito alla rivelazione da parte della persona offesa di aver registrato gli incontri, era comparsa un'unica ricevuta, emessa dall'imputato a marzo 2012 per la somma forfettaria di 4.000 euro, la cui data di emissione lascerebbe presumere che fosse un tentativo preventivo di precostituirsi una qualche difesa, nel caso in cui la persona offesa lo avesse denunciato. La menzionata Corte avrebbe trascurato la conversazione in cui l'imputato chiedeva alla persona offesa se volesse fare il contratto e quest'ultima rispondeva che preferiva pagare 1.000 euro a fondo perduto;
- quanto alla ripresa dei pagamenti da parte della persona offesa, la Corte d'appello non avrebbe considerato che la persona offesa aveva ceduto al pagamento, pur avendo in animo di sospenderlo alla prima occasione utile, come pure aveva tentato di fare;
- la tesi della Corte di appello, secondo cui la denuncia era una vendetta della persona offesa, non spiegherebbe la necessità, avvertita da quest'ultima, di registrare tutti i colloqui sin dall'anno 2009, ovvero ben quattro anni prima dell'articolo asseritamente scatenante la ritorsione;
6.2 vizi della motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza della coartazione della vittima. Per ritenere che vi fosse stato un accordo tra le parti, frutto di una libera determinazione e non di una minaccia, la Corte territoriale avrebbe considerato soltanto alcuni passaggi dei colloqui, intercorsi tra le parti, disarticolandoli da altri momenti del colloquio, in cui l'imputato, oltre alla propria 4 capacità di fare male, aveva affermato: che era depositario e destinatario di una "montagna di roba" sul conto della persona offesa e, in particolare, di informazioni veicolategli in via esclusiva da fonti di vario genere;
che non avrebbe avuto alcun riguardo per chi "non lo caga"; che la persona offesa lo doveva infilare nel business dell'eolico e che, nel caso in cui il contratto non risultasse credibile e duraturo, si sarebbe mosso pesantemente contro chi non rispetta gli impegni. In sintesi, la Corte di appello sarebbe arrivata a ritenere che il mercimonio delle notizie di stampa e la millanteria circa la paternità di articoli denigratori, con lo scopo evidente di lucrare denaro ed utilità, integrassero un libero rapporto negoziale sinallagnnatico. 7. Il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Salerno ha dedotto vizi della motivazione della sentenza impugnata, ribadendo le medesime argomentazioni formulate nel ricorso della parte civile. 8. E' pervenuta memoria difensiva, depositata nell'interesse di NZ Di NO, con cui si è chiesto di dichiarare l'inammissibilità o il rigetto dei ricorsi, in quanto fondati su censure di merito, non proponibili in sede di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Nella sentenza di annullamento con rinvio, emessa il 14 dicembre 2018, la Seconda Sezione di questa Corte ha affermato che la pronuncia impugnata non si era attenuta ai principi, evidenziati in sede di legittimità, «secondo cui, in caso di riforma in senso assolutorio della sentenza di condanna di primo grado, sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, il Giudice di appello, pur se non è obbligato alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, è comunque tenuto a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte (Sez. 3, n. 29253 del 5/05/2017, Rv. 270149; Sez. 4, n. 4222 del 20/12/2016, Rv. 268948)». Nel caso di specie, invece, secondo la Seconda Sezione, erano particolarmente numerosi e significativi gli elementi valorizzati dalla motivazione della sentenza di primo grado con i quali la Corte territoriale non si era adeguatamente confrontata, primi, tra tutti, i dialoghi tra l'imputato e la persona offesa, che erano stati riportati e esaminati dalla pronuncia del primo giudice e che, invece, non erano stati vagliati nel dettaglio dal Collegio di appello, «che, soprattutto decidendo di non rinnovare il dibattimento con un nuovo esame della persona offesa, non avrebbe potuto affermarne l'inattendibilità in modo congetturale ed apodittico, senza confrontarsi adeguatamente con i predetti dialoghi, prima ancora che con le valutazioni del primo giudice». La Seconda Sezione ha aggiunto che era illogica la considerazione del Giudice di appello, «che aveva fondato il giudizio di inattendibilità della persona offesa sulla considerazione che questa fosse il regista assoluto del materiale probatorio, alla luce della predisposizione della registrazione dei colloqui: con la scelta dell'abbreviato, l'imputato aveva accettato l'utilizzazione delle trascrizioni delle conversazioni, sicché viola i canoni giurisprudenziali la pronuncia di appello che giunge immotivatamente a ritenere inattendibili sia le trascrizioni che l'interpretazione datane dal primo giudice». La Corte territoriale, poi, non si era confrontata sia con la spiegazione, offerta dalla persona offesa, sul tempo decorso prima della denuncia sia con i rilievi del primo giudice sulla sussistenza della minaccia dell'imputato e della sopraffazione della persona offesa. 3. Così riassunto il dictum della sentenza rescindente, deve ricordarsi che, nella pronuncia in disamina, la Corte di appello di Salerno ha affermato che la lettura attenta delle trascrizioni e delle ulteriori emergenze processuali consentiva di pervenire a una genesi della vicenda diversa da quella indicata dalla persona offesa, ritenuta attendibile dal giudice di primo grado, e permetteva «di delineare il fondamentale contesto in cui nel 2009 era maturato l'accordo tra la persona offesa e l'imputato, quale contesto non già di coartazione da parte di quest'ultimo della volontà della persona offesa, per ottenere la corresponsione delle somme di denaro di cui in rubrica, ma di libero incontro su un piano paritario della volontà dei due, volto alla regolazione di reciproci interessi, confluiti in un contratto di consulenza certamente dai connotati atipici ma comunque gradito ad entrambe le parti». La lettura integrale delle conversazioni registrate deponeva, ossia, nel senso di un accordo, non determinato dalla minaccia esercitata dall'imputato, con cui l'imputato era stato incaricato di svolgere attività professionale nell'interesse delle attività economiche della persona offesa, la quale traeva anche il vantaggio di un controllo sulla pubblicazione degli articoli a sé sfavorevoli. Secondo la Corte di appello, come si desumeva anche da quanto riferito da Gigino Mancini, Direttore responsabile del giornale Extra, la persona offesa si era indotta a denunciare l'imputato non per aver subito ingiustamente un ricatto con minaccia di lederne l'immagine professionale attraverso pubblicazioni giornalistiche ma per l'evidente rabbia e, anzi, ritorsione nei confronti dell'imputato, che trovava ragione nell'erroneo convincimento della pubblicazione nel luglio 2013 da parte di questi degli articoli ai danni della nuora e della sua famiglia. In particolare, secondo la Corte d'appello, dalla conversazione del 14 ottobre 2009 si evinceva che l'imputato già in passato aveva curato la "immagine" della Ittierre, svolgendo attività professionale in favore del Gruppo riconducibile a IN ER (attività di cui la persona offesa era a conoscenza, essendo stata commercialista e consulente aziendale per il menzionato Gruppo), e che l'impegno, preso dal medesimo imputato con la persona offesa, era serio e da esso quest'ultima si aspettava un risultato concreto. La lettura delle conversazioni, come sottolineato nella• sentenza impugnata, consentiva di affermare che anche la frase "io mi muovo pesantemente con chi non onora gli impegni, gli faccio male" non assumeva connotazione minatoria ma si inseriva nell'ambito di un discorso in cui l'imputato aveva chiarito che egli distingueva i rapporti di natura economica con i rapporti di amicizia. Dall'anzidetta conversazione del 14 ottobre 2009, secondo la Corte di appello, si evinceva che l'imputato si era attribuito una capacità di incidenza nella sfera altrui ma l'affermazione suindicata era intervenuta solo alla fine del discorso, dietro sollecitazione della persona offesa, e non si poneva in alcuna relazione diretta con il contratto di consulenza che i due avevano già elaborato di concludere né con i termini economici dello stesso, che erano stati definiti nella successiva conversazione del 17 ottobre 2009. Da quest'ultima conversazione emergeva che l'imputato si era avvantaggiato di una preoccupazione della persona offesa riguardo alla sua immagine professionale ma tutto ciò non aveva mai raggiunto i caratteri della coartazione della volontà di quest'ultima. Si evinceva, inoltre, che, sebbene l'interesse immediato e primario della persona offesa fosse quello che venisse preservata e tutelata la sua privacy, il risultato che l'imputato offriva era ben oltre quello di omettere di pubblicare articoli svantaggiosi per la figura professionale della persona offesa ma riguardava la cura a 360 gradi della sua immagine e delle attività economiche dalla stessa intraprese e riferibili anche al figlio. La valutazione, espressa dalla persona offesa nel corso della conversazione, dell'imputato quale uomo di onore, da un lato, avallava il rapporto di pregressa conoscenza sotto il profilo personale e professionale tra i due, che aveva consentito al EI di avvicinare Di NO, dall'altra si poneva in antitesi con l'inquadramento dell'imputato quale estorsore. Anche l'interruzione dell'esecuzione del contratto ad opera dell'imputato si poneva a riprova della libera determinazione della persona offesa alla sua conclusione. Dalla conversazione dell'Il gennaio 2012 si evinceva, infatti, che era la stessa persona offesa a dare atto che il rapporto si era interrotto per volontà dell'imputato. Con specifico riferimento all'attendibilità della persona offesa, la Corte territoriale ha rimarcato che non poteva dirsi sciolto a favore della prospettazione della parte civile il nodo sulle somme, pacificamente consegnate dalla persona offesa all'imputato, ossia se esse fossero state o meno frutto di estorsione. Anzi, non poteva non sottolinearsi, a favore dell'imputato, la rilevanza del fatto che l'articolo di giornale del 10 ottobre 2009, che, secondo la persona offesa, sarebbe stato pubblicato dall'imputato con l'intento di aprire la strada al ricatto, in realtà non proveniva da quest'ultimo, così come gli altri articoli, aventi ad oggetto vicende giudiziarie della società Ittierre, come chiarito dal Direttore del giornale, dove lavorava l'imputato, e dal giornalista Sergio Di NZ, che aveva collaborato con la medesima testata giornalistica. Secondo la Corte di appello non si comprendeva da cosa la persona offesa avesse tratto la "suggestione", come dalla medesima esposto in denuncia, che l'imputato con la pubblicazione del 10 ottobre 2009 avesse voluto indurla a contattarlo per poterla ricattare e perché, invece, non fosse più plausibile che la persona offesa, in forza della conoscenza dell'imputato sotto il profilo personale e professionale per l'attività di consulenza da questi prestata in passato a IN ER, patron della Ittierre, non avesse ravvisato l'utilità di avvantaggiarsi dell'operato professionale dell'imputato nell'avventura economica, connessa al settore eolico, gestita dal figlio, offrendogli di svolgere un'attività di consulenza e pubblicizzazione della stessa e, al contempo, salvaguardando l'immagine professionale sotto il profilo giornalistico. La circostanza, valorizzata dal primo giudice, che emergeva dalla conversazione del 17 ottobre 2009, relativa al fatto che la persona offesa aveva a cuore la sua privacy e chiedeva all'imputato che di lei non si parlasse né bene né male, secondo la Corte territoriale, non forniva elemento alcuno per ritenere che detta privacy fosse stata utilizzata quale illegittima imposizione di scambio. Sempre sul punto dell'attendibilità della persona offesa, secondo la Corte del merito, non poteva non rilevarsi l'illogicità del fatto che questa, dopo essersi attivata registrando gli incontri per acquisire la prova che l'intento dell'imputato era quello di ricattarla, non avesse poi tempestivamente sporto denuncia per paralizzare tale estorsione, preferendo aderire alla richiesta illecita. La spiegazione, fornita dalla persona offesa sul ritardo della denuncia (ella aspettava che si chiudesse la vicenda giudiziaria in cui era coinvolta insieme a IN ER) contrastava con il moto d'indignazione che, a suo dire, l'aveva sopraffatta nell'ottobre del 2009 e con il fatto che nel 2012 l'ulteriore articolo, pubblicato da "Il Quotidiano Isernia" del 10 gennaio 2012 a firma del Direttore Rocco, ove realmente percepito dalla persona offesa come ulteriore strategia 8 ‘5/ offensiva del Di NO, bene avrebbe fornito alla stessa persona offesa motivo per smettere di subire l'estorsione e denunciare sin da allora. 4. Alla luce di quanto precede deve rilevarsi che la Corte di appello, nella sentenza impugnata, ha passato in rassegna il materiale probatorio acquisito, tra cui i dialoghi intercorsi tra la persona offesa e l'imputato, e ha confutato analiticamente le argomentazioni che avevano condotto il primo giudice a ritenere sussistente il delitto di estorsione. In tal modo la Corte di appello si è conformata alle indicazioni, fornite dalla sentenza di annullamento con rinvio, circa il percorso logico giuridico da seguire nell'ipotesi di ribaltamento in senso assolutorio della sentenza di condanna, emessa in primo grado. La menzionata Corte, infatti, si è confrontata in modo specifico e completo con le argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado e ha offerto una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, pervenendo così a pronunciare una sentenza con forza persuasiva superiore rispetto a quella del Giudice dell'udienza preliminare di Isernia. Deve ricordarsi al riguardo (Sez. 6, n. 51898 dell'11/7/2019, Rv. 278056), che l'obbligo di motivazione rafforzata - che prescinde dalla rinnovazione dell'istruttoria, prevista dall'art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen., in quanto trova fondamento nella mera necessità di dare una spiegazione diversa rispetto a quella cui era pervenuta la sentenza di primo grado - consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore. 5. A fronte delle argomentazioni della Corte di appello le censure dei ricorrenti sono tese a sollecitare una lettura alternativa del compendio probatorio ma ciò non è consentito in questa sede. Al riguardo giova ricordare che, nell'apprezzamento delle fonti di prova, il compito del giudice di legittimità non è di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma solo di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, fornendo una corretta interpretazione di essi, con esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, applicando le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, F., Rv. 280601 - 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01). Dall'affermazione di questo principio, costante nel panorama giurisprudenziale, discende che esula dai poteri della Cassazione (nell'ambito del controllo della motivazione del 9 provvedimento impugnato) la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito. Nel caso in esame, deve rilevarsi che la Corte territoriale non solo ha rispettato l'obbligo della motivazione rafforzata, avendo dato razionale giustificazione dell'epilogo decisorio difforme rispetto a quello del giudice di primo grado, ma ha anche pronunciato una sentenza priva di illogicità o manifeste contraddittorietà. 6. In definitiva i ricorsi sono inammissibili e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della parte privata ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna IM EI al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza del 9 maggio 2023 Il Consigliere estensore ( Il Presidente