Sentenza 24 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/10/2002, n. 15001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15001 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2002 |
Testo completo
4 L 7 O .3 B ) N E E , E 1 C N 9 A 9 O P I 1 - Z I 1 A D 1 R - T 1 E IS 2 IC G L E D R 9 U 3 I A E G D E 6 E 4 T N . N REPUBBLICA ITALIANA . T E T S T ( S R I A ( IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 15001ASSAZIONE LA CORTE S PR Oggetto Piudice de pe SEZIONE TERZA CIVILE Pequito pace ricorso per casse Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: giory Dott. Angelo Presidente GIULIANO R.G.N. 15149/01 Cron.35118 Dott. Paolo VITTORIA Rel. Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere Rep. Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Ud.07/06/02 - Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI ha pronunciato la seguente CANCELLERIA SEN TENZA sul ricorso proposto da: AP AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LOMELLINA 9, presso lo studio dell'avvocato ALESSIO PATTI, difeso dall'avvocato MASSIMO CANNIZZO, giusta delega in atti%;B - ricorrente
contro
PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA, IZ CH DITTA;
intimati avverso la sentenza n. 135/01 del Giudice di pace di 2002 SIRACUSA, emessa e depositata il 02/03/01; REG. 1323 1202/2000; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/06/02 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
E' Presente al ricorso la Dott.ssa SABATINI TERESA PAOLA iscritta nel Registro dei Praticanti Procuratori di Roma, tessera P 47789 del 6/12/2001; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per inammissibilità del ricorso. -2- Svolgimento del processo 1. Il giudice di pace di Siracusa, con sentenza del 3.2.2001, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno da fatto illecito, che RL PA aveva proposto con la citazione notificata il 14 e 16.6.2000. L'attore aveva chiesto che la Provincia di Siracusa e l'impresa Cannizzaro © Chiaromonte fossero condannati a pagargli la somma di L. 1.206.000, ammontare del danno subito dalla propria automobile, andata ad urtare contro un blocco di cemento, lasciato sulla strada provinciale dall'impresa che veniva eseguendo lavori per l'illuminazione pubblica. Nel giudizio, dalla Provincia, era stato chiamato anche il Comune di Siracusa. Il giudice di pace ha ritenuto che la responsabilità del fatto avrebbe potuto essere imputata ai convenuti solo se la presenza dell'ostacolo sulla strada non fosse stata percepibile da un conducente che avesse proceduto con la normale prudenza e che dalla prova per testimoni dedotta dalle parti era invece risultato che v'erano in corso lavori, che la loro presenza era segnalata e che il blocco di cemento era visibile e non impediva il passaggio dei veicoli.
2. RL PA ha chiesto la cassazione della sentenza. Le parti cui il ricorso è stato notificato non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione Il ricorso contiene un motivo. 1. - 3 La cassazione della sentenza è chiesta per vizi di difetto di motivazione (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.). Il motivo non è fondato. è stataLa sentenza di cui viene chiesta la cassazione pronunziata dal giudice di pace in causa di valore inferiore ai 2 milioni di lire, perciò in causa nella quale la decisione del 113, fatta secondo equità (art.merito della controversia è secondo comma, cod. proc. civ.). Il criterio applicato dal giudice di pace non è in contrasto con norme e principi dettati dalla Costituzione ° da norme comunitarie che, imponendosi al legislatore ordinario, andrebbero rispettati dal giudice di pace e perciò a suo riguardo non può essere esperito da questa Corte il sindacato di violazione di norme di diritto. Neppure è soggetta a sindacato sotto il profilo del difetto di motivazione la valutazione delle prove che il giudice ha compiuto O a proposito dei fatti considerati rilevanti per l'applicazione del L L O 4 7 B .3 E E criterio di equità, che nel caso ha ritenuto di seguire (Sez. Un. N , N ) 1 O E 9 I 19 Z C A - A R 1 15 ottobre 1999 n. 716). P T 1 IS - I 1 D G 2 E . E R L IC 2. - Il ricorso è rigettato. A 9 3 D D E E IU T 6 N G 4 E .
P.Q.M.
ES E T T .N R T A (IS La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso il giorno 7 giugno 2002 in Roma, nella camera di civile della Corte suprema di consiglio della terza sezione cassazione. Il relatore ed estensore Il Presi DEPOSITATO IN CANCELLERIA 24 OTT. 2002 IL CANCELLIERE C1 4 Oggi Innocenz ja ta IL CANCE RE C1.