Cass. civ., sez. I, sentenza 08/09/1999, n. 9515
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Sentenza 8 settembre 1999

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Il comportamento di un comune che, per sostituire personale di ruolo assente per congedo o per riposo compensativo, abbia proceduto reiteratamente all'assunzione diretta a termine di bidelli per la scuola dell'obbligo, di operatori ecologici e di autisti di automezzi della nettezza urbana, nel presupposto che tali assunzioni fossero finalizzate ad evitare danni alle persone ed alla collettività ed a tutelare la salute di quest'ultima e che, così giustificate, potessero rientrare nei "casi in cui sussista urgente necessità di evitare gravi danni alle persone, alla collettività o ai beni pubblici o di pubblica utilità", previsti dal quarto comma dell'art. 8 del D.P.C.M. 27 dicembre 1988 (e per i quali è ammessa l'assunzione diretta con il solo obbligo di comunicazione alla sezione circoscrizionale per l'impiego), deve essere, invece, ricondotto - in assenza di giustificazione volta per volta della ricorrenza della situazione eccezionale indicata da detta norma - al secondo comma dello stesso art. 8, che concerne l'ipotesi della necessità di sopperire tempestivamente ad "imprevedibili ed indilazionabili esigenze connesse con la temporanea assenza....di dipendenti direttamente impegnati......" nei servizi di "igiene e di assistenza sanitaria, scolastica e domiciliare" ed esige per l'assunzione la preventiva richiesta alla sezione circoscrizionale per l'impiego, cui spetta di provvedere all'avviamento a selezione dei lavoratori iscritti nell'apposita graduatoria, secondo i criteri di cui all'ultima parte del suddetto secondo comma (nella specie, sulla base di tali principi, la Suprema Corte ha cassato la sentenza pretorile impugnata, che aveva, invece, ricondotto l'operato del comune al citato comma quarto ed ha deciso nel merito, rigettando l'opposizione proposta dal Comune avverso la sanzione che gli era stata comminata nel presupposto che ricorresse la fattispecie di cui al secondo comma).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 08/09/1999, n. 9515
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9515
    Data del deposito : 8 settembre 1999

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