Sentenza 8 settembre 1999
Massime • 1
Il comportamento di un comune che, per sostituire personale di ruolo assente per congedo o per riposo compensativo, abbia proceduto reiteratamente all'assunzione diretta a termine di bidelli per la scuola dell'obbligo, di operatori ecologici e di autisti di automezzi della nettezza urbana, nel presupposto che tali assunzioni fossero finalizzate ad evitare danni alle persone ed alla collettività ed a tutelare la salute di quest'ultima e che, così giustificate, potessero rientrare nei "casi in cui sussista urgente necessità di evitare gravi danni alle persone, alla collettività o ai beni pubblici o di pubblica utilità", previsti dal quarto comma dell'art. 8 del D.P.C.M. 27 dicembre 1988 (e per i quali è ammessa l'assunzione diretta con il solo obbligo di comunicazione alla sezione circoscrizionale per l'impiego), deve essere, invece, ricondotto - in assenza di giustificazione volta per volta della ricorrenza della situazione eccezionale indicata da detta norma - al secondo comma dello stesso art. 8, che concerne l'ipotesi della necessità di sopperire tempestivamente ad "imprevedibili ed indilazionabili esigenze connesse con la temporanea assenza....di dipendenti direttamente impegnati......" nei servizi di "igiene e di assistenza sanitaria, scolastica e domiciliare" ed esige per l'assunzione la preventiva richiesta alla sezione circoscrizionale per l'impiego, cui spetta di provvedere all'avviamento a selezione dei lavoratori iscritti nell'apposita graduatoria, secondo i criteri di cui all'ultima parte del suddetto secondo comma (nella specie, sulla base di tali principi, la Suprema Corte ha cassato la sentenza pretorile impugnata, che aveva, invece, ricondotto l'operato del comune al citato comma quarto ed ha deciso nel merito, rigettando l'opposizione proposta dal Comune avverso la sanzione che gli era stata comminata nel presupposto che ricorresse la fattispecie di cui al secondo comma).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/09/1999, n. 9515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9515 |
| Data del deposito : | 8 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - rel. Consigliere -
Dott. Walter CELENTANO - Consigliere -
Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere -
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO DI CASERTA, in persona del Dirigente pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI CARINARO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SISTINA 121, presso l'avvocato CIRO CENTORE, che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 70/96 della Pretura di SANTA MARIA CAPUA VETERE, Sezione distaccata di AVERSA, depositata il 18/03/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'08/04/99 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo, l'assorbimento del primo motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28.1.1995 l'Amministrazione Comunale di Carinaro proponeva opposizione avanti al ET di Santa Maria Capua Vetere - Sezione distaccata di Aversa - avverso l'ordinanza del 15.12.1994 con cui l'Ispettorato del Lavoro di. Caserta aveva ingiunto il pagamento della somma di L 36.020.000, comprensive di spese di notifica e bollo, a titolo di sanzione amministrativa per assunzioni di personale negli anni 1989, 1990 e 1991 in violazione degli artt. 11, 13 e 18 della Legge 264/49 modificati dagli artt. 33 e 34 della Legge n.300/70, nonché dell'art. 16 della Legge n. 56/87 e dell'art. 8 comma 4 del D.P.C.M. del 27.12.1988. Nel chiedere l'annullamento dell'ordinanza - ingiunzione, deduceva l'opponente che tutte le assunzioni si erano rese necessarie per sopperire ad esigenze pubbliche, indifferibili ed istituzionali, nel pieno rispetto della normativa e delle procedure previste, come risultava dalla documentazione che esibiva.
Si costituiva l'Ispettorato, sostenendo che l'art. 8 comma 4 del D.P.C.M. 27.12.1988, in base al quale erano state operate le assunzioni, riguarda i casi in cui "sussiste urgente necessità di evitare danni alle persone, alla collettività o ai beni pubblici o di pubblica utilità ....", vale a dire ipotesi ben diverse da quelle in esame in cui le assunzioni erano avvenute per la copertura di posti vacanti ovvero per la sostituzione di dipendenti assenti per congedo o riposo compensativo e cioè per situazioni prevedibili e che possono essere quindi oggetto di valida programmazione da parte dell'ente.
All'esito del giudizio il ET, con sentenza del 28.2 - 18.3.1996, annullava l'ordinanza - ingiunzione. Dopo aver evidenziato la genericità della contestazione che non riguarda la violazione delle procedure prescritte (comunicazione all'Ufficio di Collocamento, assunzioni in sostituzione per rapporti di durata superiori a dieci giorni), ma la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della norma e cioè il pericolo di gravi danni alle persone, alla collettività ed ai beni pubblici, rilevava il ET che le mansioni per le quali si era proceduto alle assunzioni contestate (bidelli per la scuola dell'obbligo, operatori ecologici ed autisti di automezzi della nettezza urbana) erano funzionali ad evitare tali conseguenze, tutelando il fondamentale diritto alla salute in quanto trattavasi di attività di supporto e di controllo dei minori nell'ambito della scuola dell'obbligo e di bonifica del territorio comunale. Osservava infine che il frequente ricorso a tale tipo di assunzioni era dipeso da carenze nella pianta organica che non consentivano di provvedere alle sostituzioni con personale di ruolo.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Ispettorato Provinciale del Lavoro di Caserta deducendo due motivi di censura. Resiste con controricorso l'Amministrazione Comunale di Carinaro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Ispettorato Provinciale del Lavoro di Caserta - denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del D.P.C.M. 27.12.1988 in relazione all'art. 360 n. 3 C.P.C.. Sostiene che erroneamente il ET abbia ritenuto applicabile, per far fronte a deficienze strutturali del personale comunale di ruolo, la normativa in esame la quale invece è volta a fronteggiare eventi imprevedibili e senza periodica ripetizione.
La censura è fondata.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.12.1988 emanato, in attuazione dell'art. 16 comma 4 della Legge 28.2.1987 n.56, in materia di avviamento e selezione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ai fini dell'assunzione nella Pubblica Amministrazione, si occupa all'art. 8 delle assunzioni a termine per effetto dell'operatività di detta legge anche per tale tipo di rapporto disposta dall'art. 4 comma 4 ter introdotto dalla Legge 20.5.1988 n.160 di conversione del D.L. 21.3.1988 n. 86. In particolare il citato art. 8, dopo aver previsto al comma 1 una selezione, da parte dell'Amministrazione, del personale avviato dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego ai fini della costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato con la P.A. medesima, regola al secondo comma l'ipotesi caratterizzata dalla necessità di sopperire tempestivamente ad "imprevedibili ed indilazionabili esigenze connesse con la temporanea assenza ... di dipendenti direttamente impegnati..." nei servizi di "igiene e di assistenza sanitaria, scolastica e domiciliare", disponendo che in tal caso le Amministrazioni devono inoltrare richiesta urgente alla sezione circoscrizionale che provvede il giorno successivo mediante l'avviamento a selezione di personale.
Infine al quarto comma prevede l'assunzione diretta da parte della Amministrazione dei lavoratori iscritti presso la competente sezione "nei casi in cui sussista urgente necessità di evitare gravi danni alle persone, alla collettività o ai beni pubblici o di pubblica utilità".
Nell'ipotesi in esame il ET ha considerato legittimo il comportamento dell'Amministrazione Comunale, che aveva proceduto direttamente nel triennio 1989 1991 all'assunzione di bidelli della scuola dell'obbligo, di operatori ecologici e di autisti di automezzi della nettezza urbana in base alla procedura prevista dal quarto comma, ritenendo che tali mansioni fossero finalizzate ad evitare danni alle persone ed alla collettività e che si fosse agito per la tutela del fondamentale diritto alla salute.
Non ha però considerato se la normativa applicabile non sia invece quella prevista dal comma 2 che, facendo espresso riferimento ad indilazionabili ed imprevedibili esigenze nell'ambito dell'assistenza sanitaria e scolastica, riflette perfettamente proprio la situazione di fatto prospettata nel caso in esame. Non ha tenuto conto infatti il ET che la temporanea mancanza di personale, non seguita da situazioni di eccezionale emergenza in atto, che non ha individuato, non era idonea a configurare, al di là dell'esigenza indilazionabile cui fa già riferimento il secondo comma, l'ipotesi prevista dal quarto comma che riguarda il pericolo imminente di danni gravi alle persone od alla collettività ovvero ai beni pubblici o di pubblica utilità. Non si esclude che il quarto comma possa trovare nei congrui casi applicazione anche in materia di assistenza sanitaria e scolastica, ma è necessario a tal fine che risulti accertata la presenza di un "quid pluris", rispetto all'ipotesi regolata dal secondo comma, che evidenzi gli aspetti di gravità previsti, riscontri volta per volta l'eccezionalità della situazione e giustifichi l'assunzione diretta dei lavoratori senza il tramite della competente sezione circoscrizionale, sia pure per la durata di giorni dieci.
Non essendo stata individuata nel caso in esame una situazione di tale gravità ed integrando le circostanze di fatto evidenziate proprio l'ipotesi prevista dal comma due, il ET non ha fatto corretta applicazione della legge.
Nè rileva che un congruo numero di procedure selettive di assunzioni avviate dal Comune sia rimasto, come sostiene il controricorrente, infruttuoso, non essendo consentito per ciò solo, nella situazione prospettata, il ricorso alla procedura prevista dal comma quarto e seguita nel caso in esame.
L'impugnata sentenza deve essere pertanto cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto per una corretta applicazione della legge, il Collegio ritiene di poter provvedere nel merito ai sensi dell'art. 384 comma 1 C.P.C., rigettando l'opposizione proposta avanti al ET e confermando così l'ordinanza - ingiunzione dell'Ispettorato del Lavoro. Conseguentemente il secondo motivo di ricorso, riguardando la stessa doglianza sotto il diverso profilo del difetto di motivazione, rimane assorbito.
Ricorrono comunque giusti motivi per una totale compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, il 8 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 8 settembre 1999