Sentenza 24 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/12/2002, n. 18310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18310 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 18 3 1 0 / 0 2 Lavoro Composta dagli fll.mi Sig.r. Presidente R.G.N. 7656/01 Dott. Stefano CICIRETTI Consigliere Cron. 43081 Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Dott. Camillo FILADORO Rep. Consigliere Ud.29/10/02 Dott. Paolo STILE - Rel. Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS ha pronunciato la seguente S E NT EN ZA sul ricorso proposto da: IS OL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MUGGIA 33, presso lo studio dell'avvocato PIETRO GIGANTE, rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRO MESSINA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
FF.SS. SPA. FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio che lo rappresenta e dell'avvocato FURIO TARTAGLIA, 2002 difende, giusta delega in atti;
4246 -1- - controricorrente avverso la sentenza n. 262/00 del Tribunale di CIVITAVECCHIA, depositata il 13/03/00 R.G. N. 581/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Aldo DE udienza del 29/10/02 dal MATTEIS;
udito l'Avvocato MESSINA;
udito l'Avvocato TARTAGLIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo sentenza 2.7.1998 il Pretore di Civitavecchia, giudice del Con lavoro, in accoglimento della domanda di ON OM, ha dichiarato il diritto di costui al ricalcolo della indennità di buonuscita con inclusione nella base di calcolo delle competenze accessorie. Il Tribunale di Civitavecchia, in accoglimento dell'appello della s.p.a. Ferrovie dello Stato ed in riforma della sentenza pretorile, ha respinto la domanda del ricorrente. Il Tribunale ha rilevato preliminarmente che la indennità di buonuscita per dipendenti delle FS collocati a riposo fino al Array 31.12.1995, è regolata dall'art. 14 Legge 14 dicembre 1973, n. 829, con disciplina autonoma rispetto a quella del trattamento di fine rapporto dettata dall'art. 2120 cod.civ. eTale disciplina autonoma, escludendo gli accantonamenti annui prevedendo una base di calcolo più ampia (l'ultimo stipendio), compenserebbe, secondo il Tribunale, in tal modo, il mancato ricorso al criterio di onnicomprensività. In secondo luogo il Tribunale ricordava che la Legge 28 gennaio 1994, n. 87 ha inserito nella base di calcolo della indennità di buonuscita la indennità integrativa speciale;
da ciò desumendo che la nozione di "ultimo stipendio" non è equiparabile a quella di retribuzione globale di fatto relativa all'ultimo anno di servizio. In terzo luogo faceva notare che la contrattazione collettiva considera gli elementi aggiuntivi della retribuzione in modo del 3 proprio, con la sola tutto distinto dallo stipendio vero mensilità e della indennità eccezione della tredicesima sono state espressamenteintegrativa speciale, che infatti inserite nella base di calcolo della indennità di buonuscita in esame. Infine il Tribunale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale sollevata in relazione a interpretazione del sistema, rilevando da un lato che la tale normativa in esame si riferisce а categorie di lavoratori non omogenee, dato che all'epoca i dipendenti FS erano soggetti ad uno statuto pubblicistico;
dall'altro perché non scontato che il Axy sistema di calcolo adottato dalla Legge 14 dicembre 1973, n. 829 porti ad un risultato meno favorevole, per le ragioni esposte sopra. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore, con due motivi. L'intimata s.p.a. Ferrovie dello Stato Società di servizi e ha resistito,trasporti, ritualmente costituita con controricorso, ed ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2120 e 2121 cod. civ.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.), censura sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la l'applicabilità diretta degli artt. 2120 e 2121 cod. civ. Deduce 4 contrarietà all'art. 4 commi 10 e 11 L. 29 maggio 1982, n. 297, quali dispongono "Sono abrogate tutte le altre norme di legge ○ aventi forza di legge che disciplinano le forme di indennità di anzianità, di fine rapporto e di buonuscita, comunque denominate. Sono nulle e vengono sostituite di diritto dalle norme della presente legge tutte le clausole dei contratti collettivi regolanti la materia del trattamento di fine rapporto." Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 14 Legge 14 dicembre 1973, n. 829; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.), censura Azly la sentenza impugnata per avere applicato la norma pubblicistica a lavoratori ormai privatizzati. I l ricorrente propone poi questione di questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 Legge 14 dicembre 1973, n. 829, nonché commi 32 e 33; e 24 delle leggi 17 maggio 1985, n. 210, art. dicembre 1993, n. 537, d.l. 1.4.1995, n. 98, convertito nella legge 30.5.1995, n. 204, per contrasto con gli artt. 3, 36, 38 Cost., nella parte in cui consentono che nell'ambito della stessa azienda ci siano due categorie di lavoratori con trattamenti differenziati e, quindi, discriminatori, sulla base della circostanza, del tutto accidentale, della decorrenza temporale del collocamento a riposo. Tutti gli argomenti, sia dei due motivi di ricorso, sia dell'eccezione di illegittimità costituzionale, vanno esaminati congiuntamente, data la loro connessione. 5 Con essi il ricorrente pretende di operare una commistione tra due legislative di discipline trattamenti ben distinti di fine rapporto: quella dell'art. 2120 cod. civ., come modificata dalla accumulazione dilegge 297 del 1982, basata sul meccanismo di quote della retribuzione annua, poi rivalutate, e quella della legge 829 del 1973 per i ferrovieri, basata sul meccanismo del tutto diverso di un moltiplicatore dell'ultimo stipendio. Tale possibilità è stata esclusa da questa Corte, con più pronunce che formano ormai un orientamento consolidato (Cass. 27-12-2000 n. 14223; Cass. 10-7-2001 n. 9336; Cass. 20-12-1999 n. 14324). La più recente di queste (Cass. 11-2-2002 n. 1936) ha compiutamente ricapitolato il pensiero della Corte sul tema controverso statuendo che: "Con delle Ferrovie riferimento ai dipendenti del 31 dicembre dello Stato cessati dal servizio entro la data 1995, per i quali, a norma degli art. 21 legge n. 210 del 1985 e 13 legge n. 204 del 1995, trova ancora applicazione la disciplina dettata dall'art. 14 legge 829 del 1973, n. commisurata all'ultimo 1'indennità di buonuscita va siano stati versati stipendio in base al quale previdenziali, dovendosi escludere dal relativo contributi calcolo i compensi che, pure erogati in modo continuativo, non rientrino in tale nozione di stipendio e non potendosi ritenere, al riguardo, che la base di calcolo dell'indennità risulti ampliata per effetto della sentenza della Corte costituzionale dichiarato l'illegittimità n. 243 del 1993 (che ha delle norme che prevedevano l'esclusione dal costituzionale 6 calcolo dell'indennità integrativa) e del susseguente intervento del legislatore (legge n. 87 del 1994), posto che la necessità di un tale intervento (analogo a quello concernente l'inclusione della tredicesima) esclude la vigenza di un principio di onnicomprensività о l'introduzione di un analogo principio da parte della stessa Corte costituzionale;
né, d'altra parte, eventuale disparità di trattamento una cessati dal servizio successivamente rispetto ai dipendenti alla suddetta data del 31 dicembre 1995 susciterebbe dubbi di illegittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 Costituzione, in quanto la diversità temporale, diversificando le situazioni, ne impedirebbe il raffronto. A tale consolidato orientamento il Collegio intende attenersi, sia per la sua persuasività, fondata sulla corretta interpretazione norme di legge, sia per la funzione nomofilattica. Anche sulla proposta questione di illegittimità costituzionale questa Corte si è già espressa, giusto in fattispecie relativa alla diversa disciplina prevista per l'indennità di buonuscita dovuta ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato а seconda che siano cessati dal servizio prima о dopo il 31 dicembre 1995, normative оstatuendo che, qualora, per effetto di modifiche di una diversa organizzazione del lavoro, si succedano nel stessa posizione lavorativa, tempo, in relazione ad una trattamenti retributivi diversi, non può dedursene principio di eguaglianza,1'illegittimità per violazione del di cui all'art. 3 della Costituzione, in quanto tale principio 7 presuppone l'esistenza di situazioni uguali riferibili ad uno stesso periodo di tempo e non può, pertanto, essere invocato quando si abbia il succedersi nel tempo di situazioni diversamente regolate (Cass. 27-12-2000 n. 14223: Cass. 1936/2002 cit.). Poiché la sentenza impugnata si è correttamente attenuta ai principi sopra ribaditi, il ricorso va respinto. trovaQuanto alle spese processuali del presente giudizio, non applicazione l'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. sull'esonero dell'assicurato dalla condanna alla rifusione delle spese del giudizio (Cass. 10-7-2001 n. 9336 cit;
Cass. 4535/2000), poiché l'indennità di buonuscita dovuta ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato ha natura retributiva, e non previdenziale. Tuttavia nel caso presente appare opportuno compensarle, in considerazione della data di presentazione del ricorso, anteriore al consolidarsi dell'orientamento decisorio sopra esposto.
p.q.m.
Rigetta il ricorso e compensa le spese. Sezione Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Lavoro il 29 ottobre 2002. Il Presidente Серпостачен D L L G E L E A G E Aldo De Martin Il Consigliere Estensore I O T A N E T S I D I S R I O E G R S I O T R E , D A O G N S I P E S N E E T E D A L I P O S T IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria D E L L 24 DIC 200? Lav\fs-buonuscita-bistozzoni loggi, RG 7656/2001 IL CANCELLIERE