Sentenza 13 gennaio 2010
Massime • 1
In tema di misure cautelari emesse in relazione ad un mandato di arresto europeo, il rinvio contenuto nell'art. 9 L. 22 aprile 2005, n. 69, alle disposizioni dell'art. 274, comma primo, lettera b) cod. proc. pen. comporta l'obbligo per il giudice di motivare congruamente in ordine alla sussistenza di un concreto pericolo di fuga, ma non implica l'ulteriore conseguenza di circoscrivere la possibile applicazione della misura cautelare all'ipotesi in cui "ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/01/2010, n. 4996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4996 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 13/01/2010
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 61
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - rel. Consigliere - N. 42160/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN ON, N. IL 31/08/1969;
avverso l'ordinanza n. 79/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del 31/10/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LINA MATERA;
sentite le conclusioni del PG Dott. FEBBRARO Giuseppe, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO
Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Consigliere delegato della Corte di Appello di Milano, ritenuta la sussistenza del pericolo di fuga, ha convalidato l'arresto del cittadino rumeno HE NE, eseguito in data 30-10-2009 dalla Polizia Giudiziaria, ed ha disposto nei confronti del medesimo la misura cautelare della custodia in carcere, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso il 19-8-2009 dal Tribunale di Recuci (Romania) per il reato di furto aggravato, per il quale il HE, con sentenza emessa in data 7-12-2007 dal Tribunale di Tecuci, divenuta irrevocabile, è stato condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione. Il HE, mediante il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, limitatamente alla misura coercitiva, dolendosi dell'inosservanza dell'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. b), applicabile ex L. n. 69 del 2005, art. 9, comma 5, il quale vincola l'applicazione di misure motivate dal pericolo di fuga alla possibile inflizione di una pena superiore ai due anni di reclusione. DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, rigettato. La L. n. 69 del 2005, art. 9, comma 4, in tema di mandato di arresto europeo, dispone che, ai fini dell'applicazione di misure coercitive nei confronti delle persone richieste da uno Stato membro, ove ritenute necessarie, deve tenersi conto, in particolare, "dell'esigenza di garantire che la persona della quale si richiede la consegna non si sottragga alla stessa".
Il successivo comma 5 stabilisce che, nell'adozione di misure cautelari personali, devono osservarsi, "in quanto applicabili", le disposizioni del titolo 1^ del libro 4^ del codice di procedura penale, "fatta eccezione per l'art. 273 c.p.p., commi 1 e 1 bis, art.274 c.p.p., comma 1, lettere a) e c), e art. 280 c.p.p.".
La mancata previsione, tra le norme che non trovano applicazione in materia, dell'art. 274 c.p.p., lett. b), comporta che, nel disporre una misura cautelare, il giudice deve congruamente motivare in ordine alla sussistenza di un concreto pericolo di fuga della persona richiesta;
ma non può, ad avviso di questa Corte, implicare l'ulteriore conseguenza di circoscrivere la possibile irrogazione della misura all'ipotesi, contemplata nella seconda parte dello stesso art. 274 c.p.p., lett. b), in cui il giudice "ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione".
Il pericolo di fuga idoneo a legittimare la misura restrittiva, infatti, deve essere chiaramente posto in correlazione con l'esigenza, rimarcata dal legislatore al comma 4, di garantire che la persona colpita da mandato di arresto europeo non si sottragga alla consegna;
esigenza che, per il suo carattere prioritario, deve essere salvaguardata, a prescindere dalle limitazioni previste dalla normativa interna, in tutti i casi in cui l'autorità procedente non ravvisi la sussistenza di cause ostative alla consegna. Ne discende l'inapplicabilità, alle misure cautelari personali disposte ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 9, della disposizione invocata dal ricorrente, atteso che il rinvio operato dal comma 5 di tale articolo alle norme del titolo 1^ del libro 4^ del codice di procedura penale è previsto solo in quanto le stesse siano
"applicabili" e, per le considerazioni svolte, ai fini della valutazione della compatibilità con la disciplina speciale dettata dal legislatore, non può non tenersi conto, in particolare, dell'esigenza di garantire che la persona richiesta non si sottragga alla consegna.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2010