Sentenza 4 ottobre 2007
Massime • 1
In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'obbligo di assicurarsi della stabilità del carico incombe sul manovratore della gru, il cui giudizio sull'opportunità di effettuare la manovra di sollevamento è del tutto indipendente ed autonomo, potendo e dovendo egli rifiutarsi di procedervi qualora, secondo la sua valutazione non sussistano le condizioni di sicurezza. (Fattispecie in tema di affermata responsabilità del gruista per il decesso di un addetto allo scarico di alcune travi da un rimorchio, il quale veniva travolto da una di queste a seguito della scelta dell'imputato di iniziare il varo delle medesime dalla più esterna, senza prima essersi sincerato dell'effettiva stabilità del carico).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/10/2007, n. 41294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41294 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 04/10/2007
Dott. BARTOLOMEI Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - N. 1447
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 023042/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI FL, nato a [...] l'[...];
avverso la sentenza in data 08.03.2005 della Corte di Appello di Venezia;
visti gli atti, la sentenza denunziata e il procedimento;
udita la relazione del Consigliere Dott. Luigi Bartolomei;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Mario Iannelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. GALLINA Gian Luigi del foro di Treviso, che ha insistito per raccoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. TI FL è stato tratto a giudizio avanti al G.I.P. presso il Tribunale di Vicenza quale imputato del reato di cui all'art. 113 c.p., art. 589 c.p., commi 2 e 3 per avere in Brendola il 3.7.2000, in cooperazione colposa con altri imputati giudicati separatamente, concorso a cagionare la morte di QU Loris, perché, quale titolare della ditta Nova Lift s.r.l., cu era stato dato l'incarico di posa delle travi per la costruzione di un ponte nell'ambito dei lavori relativi ad una variante stradale, commissionati dall'Amministrazione Provinciale di Vicenza alla ditta Terzo s.r.l., da cui dipendeva il QU, ometteva di redigere il piano di sicurezza e di adottare le opportune precauzioni durante le operazioni di varo delle travi stesse che il TI, quale gruista, eseguiva in ordine progressivo senza tener conto della loro posizione sul rimorchio e senza evitare la destabilizzazione della trave posta nella parte più esterna, che si rovesciava e cadendo al suolo travolgeva il QU. L'imputazione era estesa alla contravvenzione di cui al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 169 e art. 389, lett. c) in relazione alle suddette omissioni.
Il TI è stato ritenuto colpevole dei reati ascritti e condannato alla pena ritenuta di giustizia, concesse le attenuanti generiche ed il beneficio della sospensione condizionale della pena;
è stato condannato anche al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
2. A seguito impugnazione dell'imputato, la Corte di Appello di Venezia ha parzialmente riformato la sentenza, dichiarando non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine al reato contravvenzionale, confermando nel resto e condannando l'appellante alla refusione delle spese in favore della parte civile. Secondo la Corte territoriale, le eventuali responsabilità di altri soggetti erano ininfluenti in quanto la loro azione non aveva interrotto il nesso di causalità rispetto a quella dell'imputato; l'ordine di varo delle travi poste sul rimorchio del mezzo che le aveva trasportate, dalla ottava all'undicesima lasciando per ultima quella più esterna e senza preventivo accertamento che fossero apposti i cunei sotto la ralla del bilanciere, era stata una scelta del IB - non condivisa dagli altri operatori - quale responsabile dell'operazione e manovratore particolarmente esperto dell'autogrù; il solo fatto di montare sul rimorchio da parte del QU non aveva interrotto il nesso causale tra l'evento e l'azione del gruista;
il mancato caricamento della trave n. 12 non imponeva di scaricare prima le travi centrali, potendosi indifferentemente varare l'una o l'altra, ed essendo soltanto una deroga di massima quella di seguire l'ordine decrescente;
il posizionamento di 4 travi anziché delle tre previste era irrilevante in quanto, secondo gli ispettori, anche con tre travi le due laterali avrebbero potuto essere poste al limite più esterno del rimorchio e, comunque il gruista, venuto a sapere che la posizione così spostata dell'ultima trave avrebbe comportato la perdita di equilibrio, avrebbe dovuto rifiutare il varo o effettuarlo correttamente iniziando dalle due travi esterne.
3. Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), mancata o manifesta illogicità della motivazione, inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche ex D.P.R. n. 547 del 1955, art. 169. Rileva, in particolare, che la motivazione in ordine al nesso causale era lacunosa ed illogica, ne' applicava correttamente applicato D.P.R. n. 547 del 1955, art. 169 in quanto la norma si riferisce al conducente del mezzo di trasporto, che era GI GN della ditta OD Autotrasporti, la veridicità delle cui dichiarazioni appariva estremamente sospetta;
che il TI era un mero esecutore dell'ordine della Rivoli, quale ditta fornitrice che aveva numerato le travi;
che l'apposizione dei cunei avrebbe impedito lo sbilanciamento del carico, come emerso dalle memorie tecniche depositate, ed il TI non poteva accorgersi se i cunei fossero stati inseriti, spettando comunque tale compito all'autista del camion che aveva trasportato le travi.
4. Il ricorso è infondato.
Come confermato nella discussione orale, le censure mosse in questa sede dal ricorrente partono essenzialmente dal presupposto che non era compito del TI, ma dell'autista del camion, inserire i cunei di legno per stabilizzare la ralla del bilanciere in modo da impedire lo sbilanciamento del carico anche in ipotesi di errata manovra dello scarico, ed egli non poteva scorgere se tali cunei fossero stati inseriti perché l'autogrù era lontana dal sito e dotata di cabina.
Tale censura, già dedotta nei precedenti gradi giudizio, è stata disattesa dai giudici di merito, come pure le altre censure, ritenendosi che eventuali corresponsabilità di altri soggetti - e quindi anche dei camionisti - non aveva interrotto il nesso di causalità rispetto all'azione dell'imputato. In particolare, la Corte di Appello ha affermato che, essendo l'esperto gruista venuto a conoscenza che l'ultima trave si trovava così spostata da comportare la perdita di equilibrio, avrebbe dovuto rifiutare il varo, o avrebbe dovuto effettuarlo correttamente iniziando dalle travi più esterne, sollecitando all'occorrenza la presenza del direttore del cantiere se non era sicuro nel compiere l'operazione. Confermando in tal modo la penale responsabilità dell'imputato, la Corte territoriale ha adempiuto in modo congruo e logico all'obbligo motivazionale, sì che la sentenza rimane esente dai vizi denunciati ex art. 606 c.p.p., senza che in contrario rilevi l'incompletezza della frase circa il mancato accertamento da parte del gruista dell'apposizione dei cunei. In sostanza, la responsabilità dell'imputato è stata chiaramente messa in luce, a prescindere dalla questione del concorso di colpa del camionista per l'omessa applicazione dei cunei sotto la ralla del bilanciere, che rimane così circostanza inidonea ad escludere il nesso causale ex art. 41 c.p.. Trova, del resto, puntuale attualità una pur risalente decisione di questa Corte, secondo cui l'obbligo di assicurarsi della stabilità del carico incombe su chi è addetto alla manovra della gru, a norma del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 169. Il giudizio sull'opportunità del gruista ad effettuare la manovra è del tutto indipendente ed autonomo. Infatti, egli può e deve rifiutarsi di manovrare la gru ogni qualvolta lo ritenga ragionevolmente, ma sempre a suo rischio, inopportuno, senza essere condizionato in tale determinazione dalle decisioni del "personale a terra", anche se specializzato e di grande esperienza (Cassazione penale, sez. 6, 24 maggio 1977, Chezzi). Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2007