Sentenza 21 dicembre 2000
Massime • 1
In tema di permessi ai detenuti, il termine per proporre reclamo avverso il diniego del permesso premio - stabilito in ventiquattro ore ex art. 30 bis, comma 3, della legge n. 354 del 1975 - non può essere prorogato, nel caso che giunga a scadenza in giorno festivo, a quello feriale successivo in quanto la regola della proroga di diritto al giorno successivo non festivo dei termini stabiliti a giorni non può ritenersi operante nel caso di termini fissati dalla legge processuale ad horas.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/12/2000, n. 11298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11298 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI SEVERO - Presidente - del 21/12/2000
1. Dott. BARDOVAGNI PAOLO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SILVESTRI GIOVANNI " N. 7580/2000
3. Dott. GIORDANO UMBERTO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DELEHAYE ENRICO " N. 021510/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TA ZI N. IL 27/08/1960
avverso ORDINANZA del 02/03/2000 TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI lette le conclusioni del P.G. Dr. C. Di Zinzo che ha chiesto il rigetto del ricorso;
OSSERVA
Con ordinanza del 2.3.2000, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da TA IO avverso il provvedimento in data 7.2.2000 con cui il Magistrato di Sorveglianza di Pavia aveva respinto l'istanza di concessione di un permesso premio, osservando che il reclamo stesso era stato presentato tardivamente.
Il detenuto ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza sul rilievo che il reclamo doveva considerarsi tempestivo.
Il ricorso è infondato.
Deve premettersi che il provvedimento di rigetto della richiesta del permesso premio è stato comunicato all'interessato sabato 12.2.2000 e che l'art. 30 bis, comma 3, ord. pen. dispone che il reclamo deve essere proposto entro ventiquattro ore dalla comunicazione. Ne consegue che, poiché il reclamo è stato proposto il successivo lunedì 14.2.2000, l'atto è stato esattamente dichiarato inammissibile per tardività. In proposito, va rilevato che nella giurisprudenza di questa Corte è stato precisato che la regola della proroga di diritto al giorno successivo non festivo dei termini stabiliti a giorni non può ritenersi operante nel caso di termini fissati dalla legge processuale "ad horas", come nel caso del termine di ventiquattro ore prescritto per la proposizione dei reclami in materia di permessi ai detenuti.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2001