Sentenza 7 marzo 2001
Massime • 1
Il proprietario di un fondo può chiedere la costituzione di una servitù coattiva di passaggio sul fondo del vicino qualora provi che l'attraversamento di uno stradello comunale per accedere alla strada pubblica sia impedito dalla presenza di ostacoli su di esso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/03/2001, n. 3319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3319 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO GAROFALO - Presidente -
Dott. ANTONIO VELLA - rel. Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TT EL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI SANTA COSTANZA 35, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO TT, che lo difende unitamente all'avvocato FERRETTI ALFREDO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TT NI, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difesa dall'avvocato D'ORAZI GIANFRANCO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
IA AN;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1780/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 27/05/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/00 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
udito l'Avvocato FERRETTI Alfredo, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato l'otto maggio 1987 AN CI citò, davanti al Tribunale di Rieti, DO BI e DO CI per la condanna a eliminare gli ostacoli da costoro apposti al transito che, per accedere alla strada pubblica, egli esercitava da tempo immemorabile sul loro fondo e, in subordine, per la costituzione su di esso della servitù di passaggio.
Dei convenuti si costituì in giudizio soltanto la CI, la quale si oppose all'accoglimento delle istanze dell'attore che furono rigettate dal Tribunale con sentenza del 9 novembre. 1992. Il soccombente propose impugnazione insistendo per l'accoglimento della domanda subordinata di costituzione di servitù coattiva di passaggio.
Anche in questa fase del processo si costituì la sola CI, che resistette al gravame.
Con sentenza del 27 maggio 1998 la Corte d'appello di Roma, ritenuto che, ai sensi dell'art. 1051 del codice civile, il fondo deve ritenersi intercluso solo se non abbia alcun accesso sulla via pubblica e non sia possibile procurarlo senza eccessivo disagio o dispendio, ha confermato la decisione di primo grado avendo escluso, sulla base della relazione del consulente tecnico d'ufficio, l'interclusione del terreno dell'attore perché confinante con uno stradello comunale, la cui percorribilità per accedere alla strada pubblica principale, pur essendo ostacolata da impedimenti di vario genere (pali di legno, con filo spinato;
scavi, piccoli manufatti abusivi), poteva essere ripristinata".
Il CI ricorre per cassazione con un motivo.
DO CI resiste con controricorso.
Lo BI non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo del ricorso si denunzia la violazione degli art. 1051 del codice civile e 115 e 116 del codice di procedura civile in relazione all'art. 360 di quest'ultimo codice e si sostiene che la Corte d'appello è incorsa in errore perché ha negato l'esistenza dei presupposti per la costituzione della servitù coattiva in base a valutazioni tecniche e non giuridiche. Ed, infatti, pur essendo esatto il rilievo secondo cui la rimozione di pali, la demolizione di muri e l'esecuzione di scavi sono tutte attività idonee al ripristino del passaggio, è anche indiscutibile, sotto il profilo giuridico, che "solo promuovendo azioni giudiziarie (per altro di esito improbabile) nei confronti del Comune si sarebbe potuta ottenere l'eliminazione degli impedimenti al transito". Il motivo è fondato.
La Corte d'appello ha negato l'interclusione perché, aderendo alle conclusioni del consulente tecnico, ha ritenuto che dal fondo dell'attore poteva accedersi alla via pubblica attraversando lo stradello del demanio comunale, previa eliminazione degli ostacoli che impedivano il passaggio. Così decidendo ha conferito, però, rilievo esclusivo ad argomentazioni tecniche e non ha tenuto, invece, presente che, essendo lo stradello di natura pubblica, l'attore non aveva alcuna azione nei confronti del Comune per renderlo percorribile, ma poteva soltanto stimolare l'attività discrezionale (conf. sent. nn. 229 del 1950 e 1799 del 1964). Pertanto, avrebbe dovuto ritenere che, non essendo lo stradello transitabile, il fondo era intercluso e che il CI, come suo proprietario, aveva il diritto di chiedere la costituzione della servitù coattiva sul terreno dei vicini, senza dover prima rivolgere istanze all'Ente pubblico per ottenere la rimozione degli impedimenti al passaggio.
Conseguono l'accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa per un nuovo esame ad altra sezione della stessa Corte d'appello, la quale provvederà sulle spese del giudizio di legittimità; e, nel decidere, si adeguerà al seguente principio di diritto: "Il proprietario di un fondo può chiedere la costituzione della servitù coattiva di passaggio sul fondo del vicino, qualora provi che lo attraversamento di uno stradello comunale per accedere alla strada pubblica sia impedito dalla presenza di ostacoli su di esso".
P.T.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Roma anche per decidere sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2001