CASS
Sentenza 25 settembre 2023
Sentenza 25 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/09/2023, n. 38946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38946 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AL OM ( CUI 064DW9T) nato il [...] avverso l'ordinanza del 24/03/2023 del TRIB. LIBERTA' di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 38946 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 22/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Torino, su appello cautelare proposto dal PM, ha riformato l'ordinanza del GIP che aveva applicato a Fall Omar la misura del divieto di dimora (previa riqualificazione dei fatti nell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90), disponendo nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere, avendo ravvisato a carico dell'indagato gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui al comma 1 dell'art. 73 cit. 2. Ricorre per cassazione l'indagato, a mezzo del difensore, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) errata interpretazione ed errata applicazione dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, piuttosto che il comma 5 dello stesso articolo, nonché errata applicazione dell'art. 275 cod. proc. pen., non avendo il Tribunale adeguatamente valutato la minima quantità e qualità della sostanza stupefacente oggetto delle singole contestazioni cautelari e le circostanze e modalità delle azioni, ascrivibili ad un anello terminale nella catena del ciclo di distribuzione della droga. Contesta anche il profilo delle esigenze cautelari, motivato su mere ipotesi, senza alcuna considerazione della condotta dei prevenuto successiva alla sua scarcerazione. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 2. La ricostruzione fattuale e giuridica operata dal Tribunale sfugge ai rilievi del ricorrente, perché frutto di un percorso argomentativo completo, esauriente, congruo, logico e privo di errori in diritto, come tale non sindacabile in cassazione. 3. I giudici territoriali hanno fatto corretta applicazione, nella specie, del principio secondo il quale non può ritenersi di lieve entità il fatto compiuto nell'ambito della gestione di una 'piazza di spaccio' anche se i singoli episodi di cessione sono di modica quantità, unitamente alla possibilità, anche in caso di 2 continuazione tra reati, di valorizzare, nel caso concreto, le loro reciproche eventuali implicazioni in punto di offensività, ossia sotto il profilo della sussistenza o meno della lieve entità delle condotte In particolare, nel caso in disamina sono stati valorizzati plurimi elementi a dimostrazione della non lieve offensività dei fatti per cui si procede: i) la collaudata rete di clienti e l'organizzazione articolata e radicata, tanto che dai servizi di osservazione, e dalle sommarie informazioni acquisite da uno degli acquirenti, emergeva una "turnazione di gruppi" a seconda dei momenti della giornata e l'esistenza di soggetti con ruolo di "pali", oltre a luoghi di pronto occultamento della droga, in funzione dello spaccio;
il) l'individuazione di più soggetti concorrenti con ruoli differenti, in funzione della gestione dello spaccio nella piazza osservata dalla p.g. per almeno tre mesi;
iii) la somma cospicua (euro 445) rinvenuta al momento dell'arresto, indicativa della redditività della vendita al dettaglio. Per il resto, le doglianze che censurano la ricostruzione del fatto, quanto alla presenza di vedette, attengono al merito e non possono, quindi, essere prese in considerazione in questa sede, ove si abbia riguardo ai limiti del sindacato di legittimità in tema di gravi indizi e alla congruità della motivazione sopra richiamata in argomento. 4. Per quanto attiene alle esigenze cautelari, con particolare riguardo all'adeguatezza della custodia cautelare in carcere, le doglianze proposte appaiono egualmente prive di pregio. Anche il controllo di legittimità riguardante tale aspetto non può spingersi fino al punto di riconsiderare, con ragionamento alternativo, le caratteristiche soggettive dell'indagato, dovendo il sindacato di questa Corte limitarsi a verificare la congruità e correttezza giuridica delle argomentazioni adottate dal Tribunale, rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Sotto questo profilo, il giudice dell'appello cautelare ha logicamente apprezzato sia la personalità del ricorrente, giudicata "refrattaria al rispetto della legalità" (con riferimento anche alla violazione dell'art. 337 cod. pen.), sia la professionalità e abilità mostrata dal medesimo;
tutti elementi da cui è stato desunto un non manifestamente illogico convincimento nel senso dell'inadeguatezza della misura del divieto di dimora e degli arresti domiciliari, sia pure con il presidio del c.d. braccialetto elettronico. Si tratta di una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale incensurabile nella presente sede di legittimità. 3 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Vanno disposti, a cura della cancelleria, gli adempimenti previsti all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 22 giugno 2023 Il Consigli e estensore Il Pre •dente
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 38946 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 22/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Torino, su appello cautelare proposto dal PM, ha riformato l'ordinanza del GIP che aveva applicato a Fall Omar la misura del divieto di dimora (previa riqualificazione dei fatti nell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90), disponendo nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere, avendo ravvisato a carico dell'indagato gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui al comma 1 dell'art. 73 cit. 2. Ricorre per cassazione l'indagato, a mezzo del difensore, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) errata interpretazione ed errata applicazione dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, piuttosto che il comma 5 dello stesso articolo, nonché errata applicazione dell'art. 275 cod. proc. pen., non avendo il Tribunale adeguatamente valutato la minima quantità e qualità della sostanza stupefacente oggetto delle singole contestazioni cautelari e le circostanze e modalità delle azioni, ascrivibili ad un anello terminale nella catena del ciclo di distribuzione della droga. Contesta anche il profilo delle esigenze cautelari, motivato su mere ipotesi, senza alcuna considerazione della condotta dei prevenuto successiva alla sua scarcerazione. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 2. La ricostruzione fattuale e giuridica operata dal Tribunale sfugge ai rilievi del ricorrente, perché frutto di un percorso argomentativo completo, esauriente, congruo, logico e privo di errori in diritto, come tale non sindacabile in cassazione. 3. I giudici territoriali hanno fatto corretta applicazione, nella specie, del principio secondo il quale non può ritenersi di lieve entità il fatto compiuto nell'ambito della gestione di una 'piazza di spaccio' anche se i singoli episodi di cessione sono di modica quantità, unitamente alla possibilità, anche in caso di 2 continuazione tra reati, di valorizzare, nel caso concreto, le loro reciproche eventuali implicazioni in punto di offensività, ossia sotto il profilo della sussistenza o meno della lieve entità delle condotte In particolare, nel caso in disamina sono stati valorizzati plurimi elementi a dimostrazione della non lieve offensività dei fatti per cui si procede: i) la collaudata rete di clienti e l'organizzazione articolata e radicata, tanto che dai servizi di osservazione, e dalle sommarie informazioni acquisite da uno degli acquirenti, emergeva una "turnazione di gruppi" a seconda dei momenti della giornata e l'esistenza di soggetti con ruolo di "pali", oltre a luoghi di pronto occultamento della droga, in funzione dello spaccio;
il) l'individuazione di più soggetti concorrenti con ruoli differenti, in funzione della gestione dello spaccio nella piazza osservata dalla p.g. per almeno tre mesi;
iii) la somma cospicua (euro 445) rinvenuta al momento dell'arresto, indicativa della redditività della vendita al dettaglio. Per il resto, le doglianze che censurano la ricostruzione del fatto, quanto alla presenza di vedette, attengono al merito e non possono, quindi, essere prese in considerazione in questa sede, ove si abbia riguardo ai limiti del sindacato di legittimità in tema di gravi indizi e alla congruità della motivazione sopra richiamata in argomento. 4. Per quanto attiene alle esigenze cautelari, con particolare riguardo all'adeguatezza della custodia cautelare in carcere, le doglianze proposte appaiono egualmente prive di pregio. Anche il controllo di legittimità riguardante tale aspetto non può spingersi fino al punto di riconsiderare, con ragionamento alternativo, le caratteristiche soggettive dell'indagato, dovendo il sindacato di questa Corte limitarsi a verificare la congruità e correttezza giuridica delle argomentazioni adottate dal Tribunale, rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Sotto questo profilo, il giudice dell'appello cautelare ha logicamente apprezzato sia la personalità del ricorrente, giudicata "refrattaria al rispetto della legalità" (con riferimento anche alla violazione dell'art. 337 cod. pen.), sia la professionalità e abilità mostrata dal medesimo;
tutti elementi da cui è stato desunto un non manifestamente illogico convincimento nel senso dell'inadeguatezza della misura del divieto di dimora e degli arresti domiciliari, sia pure con il presidio del c.d. braccialetto elettronico. Si tratta di una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale incensurabile nella presente sede di legittimità. 3 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Vanno disposti, a cura della cancelleria, gli adempimenti previsti all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 22 giugno 2023 Il Consigli e estensore Il Pre •dente