Cass. pen., sez. III, sentenza 03/06/2008, n. 26773
CASS
Sentenza 3 giugno 2008

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In base al principio di irretroattività della legge enunciato dall'art. 11 disp. prel. cod.civ., deve escludersi l'applicabilità ai fatti anteriormente commessi delle nuove disposizioni introdotte dall'art. 1 lett. c) del D.L. n. 336 del 2001, convertito con L. n. 377 del 2001, che ha sostituito il comma quinto dell'art. 6 della L. n. 401 del 1989, portando da uno a tre anni il termine massimo di durata del provvedimento di divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive. (Conf. sez. III, n. 26774 del 2008 e 26775 del 2008).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 03/06/2008, n. 26773
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26773
    Data del deposito : 3 giugno 2008

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