Sentenza 3 giugno 2008
Massime • 1
In base al principio di irretroattività della legge enunciato dall'art. 11 disp. prel. cod.civ., deve escludersi l'applicabilità ai fatti anteriormente commessi delle nuove disposizioni introdotte dall'art. 1 lett. c) del D.L. n. 336 del 2001, convertito con L. n. 377 del 2001, che ha sostituito il comma quinto dell'art. 6 della L. n. 401 del 1989, portando da uno a tre anni il termine massimo di durata del provvedimento di divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive. (Conf. sez. III, n. 26774 del 2008 e 26775 del 2008).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/06/2008, n. 26773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26773 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 03/06/2008
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - N. 677
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 29342/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO AT, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Bologna in data 11.08.2007 che ha convalidato il provvedimento del Questore di Bologna del 9.08.2007 con cui gli è stato vietato, per il periodo di anni 5, di accedere ai luoghi in cui si svolgono tutte le manifestazioni sportive di calcio e basket e con cui gli è stato imposto l'obbligo di presentazione alla PS in occasione delle partite della squadra di calcio Bologna;
Visti gli atti, l'ordinanza denunciata e il ricorso;
Sentita in Camera di Consiglio la relazione del Consigliere Dott. TERESI Alfredo;
Lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza.
OSSERVA
Avverso l'ordinanza di cui in epigrafe proponeva ricorso per cassazione NO AT denunciando:
- vizio di motivazione sulla sussistenza dei requisiti per l'applicazione della misura per fatti che non avevano attinenza con manifestazioni sportive;
- violazione di legge per l'imposizione della misura dell'obbligo di presentazione avente durata superiore a quella massima prevista dalla L. n. 401 del 1989, art. 6, in applicazione della modifica normativa intervenuta dopo gli eventi posti a base della misura stessa. Il primo motivo è infondato.
Hanno affermato le SU di questa Corte che "in sede di convalida del provvedimento del questore che, incidendo sulla libertà personale, imponga a taluno, ai sensi della L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 2, e succ. modd., l'obbliga di presentarsi a un ufficio o comando di polizia in coincidenza con lo svolgimento di manifestazioni sportive, il controllo di legalità del giudice deve riguardare l'esistenza di tutti f presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'autorità amministrativa, compresi quelli imposti dalla circostanza che con esso si dispone una misura di prevenzione (ragioni di necessità e urgenza, pericolosità concreta ed attuate del soggetto, attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla norma), ed investire altresì la durata della misura che, se ritenuta eccessiva, può essere congruamente ridotta dal giudice della convalida" (Cassazione SU n. 44273/2004, Labbia, RV. 229110; vedi Corte cost., 5 dicembre 2002 n. 512). Nella specie, l'ordinanza del GIP è congruamente motivata sulla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura essendo state specificate le ragioni di necessità e urgenza, connesse all'attuale pericolosità sociale dell'interessato emergente dai precedenti specifici e dalla condotta rilevata e dettagliatamente descritta nell'ordinanza di convalida, condotta denotante spiccata propensione alla violenza (NO è indagato dei reati di cui gli art. 416, 582, 585 c.p., L. n. 654 del 1975, art. 3, per avere organizzato e promosso un'associazione criminosa avente lo scopo d'incitare alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali ed etnici, mediante danneggiamenti, porto abusivo di armi da taglio, violente aggressioni in danno di singoli gruppi appartenenti a diverse fazioni, anche nel contesto di manifestazioni sportive facendo egli parte degli ultras del Bologna;
nonché per avere partecipato all'aggressione del tifoso cesenate CC NR e per avere, in occasione della partita Bologna - Cesena del 1 aprile 2007, coordinato telefonicamente, nonostante la diffidale azioni del gruppo ultras bolognesi finalizzate a scontrarsi con la tifoseria avversaria).
È fondato il secondo motivo, vertente sull'applicazione della misura per una durata superiore a quella prevista dalla legge all'epoca dei fatti, perché, in tema di misure di prevenzione che incidono sulla libertà personale, lo ius superveniens non può operare su fatti anteriormente commessi.
È irrilevante la circostanza che il provvedimento interdittivo de quo sia stato emanato quando era in vigore la normativa che estendeva la durata della misura stante che per i fatti pregressi, dai quali va desunto il grado di pericolosità del soggetto, deve continuare a essere applicata la vecchia norma e non già la nuova.
In tal senso si è pronunciata, in una analoga fattispecie, questa Corte affermando che "in base ai principio di irretroattività della legge enunciato dall'art. 11 preleggi, deve escludersi l'applicabilità a fatti anteriormente commessi delle nuove disposizioni introdotte dalla L. 19 ottobre 2001, n. 377, art. 1, che ha sostituito della L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 5, portando da uno a tre anni il termine massimo di durata del provvedimento di divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive". (Cassazione Sezione 3^ n. 29079/2002, La Medica, RV. 222038).
Il ricorso deve, pertanto, essere annullato senza rinvio limitatamente alla durata della misura dell'obbligo di presentazione ai CC, durata che si fissa in anni in applicazione della normativa vigente all'epoca del fatto.
P.Q.M.
La Corte:
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla durata della misura dell'obbligo di presentazione ai CC, durata che fissa in anni tre.
Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 giugno 2008. Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2008