Sentenza 4 aprile 2002
Massime • 1
In base al principio di irretroattività della legge enunciato dall'art. 11 disp. prel. cod.civ., deve escludersi l'applicabilità a fatti anteriormente commessi delle nuove disposizioni introdotte dall'art. 1 lett. c) del d.l. 20 agosto 2001, n. 336, convertito con legge 19 ottobre 2001, n. 377, che ha sostituito il comma 5 dell'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, portando da uno a tre anni il termine massimo di durata del provvedimento di divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/04/2002, n. 29079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29079 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
1. Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO - Presidente - del 04/04/2002
2. Dott. ALDO RIZZO - Consigliere - SENTENZA
3. Dott. NICOLA QUITADAMO - Consigliere - N. 540
4. Dott. GUIDO DE MAIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
5. Dott. AMEDEO FRANCO - Consigliere - N. 569/2002
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
La CA EN, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa l'8 ottobre 2001 dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma;
nella udienza in camera di consiglio in data 4 aprile 2002;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Franco;
lette le conclusioni del pubblico ministero con le quali chiede annullarsi senza rinvio l'ordinanza impugnata;
Svolgimento del processo
La CA EN propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa l'8 ottobre 2001 dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma, con la quale fu convalidato il provvedimento del questore di Roma notificato il 5 ottobre 2001 che gli aveva imposto, ai sensi dell'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, il divieto di accedere per un periodo di tre anni a competizioni sportive e l'obbligo di presentarsi presso un comando di polizia durante il loro svolgimento. Deduce:
a) incompetenza territoriale del questore della provincia di Roma ad emettere il provvedimento e conseguentemente del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma a convalidarlo, in quanto i fatti erano avvenuti a Milano;
b) violazione e falsa applicazione dell'art. 7, primo comma, legge 7 agosto 1990, n. 241; violazione dell'art. 24 Cost., perché non era stato avvisato dell'avvio del procedimento;
b1) illegittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.;
c) illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni nella parte in cui non consente all'interessato di presentare memorie o deduzioni anche nel termine concesso al pubblico ministero per richiedere la con valida del provvedimento;
d) violazione e falsa applicazione dell'art. 11 delle preleggi in quanto il questore ha applicato nel provvedimento una legge che non era in vigore al momento dei fatti a lui attribuiti l'omessa valutazione attuale della ritenuta pericolosità del ricorrente;
f) violazione dell'art 6, primo comma, legge 13 dicembre 1989, n.401, e successive modifiche non essendo specificate quali siano le competizioni calcistiche cui egli non deve presenziare;
g) violazione dell'art. 6, primo comma, legge 13 dicembre 1989, n.401, e successive modifiche per mancata indicazione dei luoghi sottratti alla circolazione del ricorrente;
h) difetto di motivazione della convalida del giudice per le indagini preliminari.
Motivi della decisione
Deve pregiudizialmente essere esaminato il quarto motivo, il quale risulta fondato.
Il provvedimento del questore di Roma in esame, infatti, si fonda sul fatto che il La CA è stato denunciato per essersi reso responsabile di gravi episodi di violenza in occasione dell'incontro di calcio Inter-Roma, svoltosi in Milano il 1^ novembre 2000: infatti era stato filmato e successivamente riconosciuto ed identificato, benché travisato in volto, mentre scagliava un seggiolino contro le forze di polizia.
Sulla base di tale presupposto il questore di Roma ha giustificatamente emesso il provvedimento interdittivo nei confronti del La CA. Sennonché, avendo le indagini - dirette ad identificare attraverso il filmato il soggetto che era travisato in volto mentre aveva usato violenza contro le forze di polizia - richiesto ovviamente una complessa attività investigativa ed un certo lasso di tempo, il provvedimento interdittivo è stato adottato soltanto in data 21 settembre 2001 e notificato all'interessato il 5 ottobre 2001.
Questa circostanza, tuttavia, non poteva incidere in ordine alla norma applicabile. Essendo invero i fatti posti a base del provvedimento interdittivo, e limitativo della libertà di circolazione e della libertà personale, accaduti nel novembre 2000, il questore avrebbe dovuto, applicare - in basa al principio generale della irretroattività della legge enunciato dall'art. 11 disp. prel. cod. civ. - la disciplina normativa vigente all'epoca del fatto contestato al ricorrente, ossia vigente al novembre 2000, e cioè l'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, come modificato dal decreto legge 22 dicembre 1994, n. 717, convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 1995, n. 45, il quale prevedeva che nei confronti delle persone denunciate per avere preso parte attiva ad episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive (come è accaduto nel caso di specie) il questore poteva adottare il provvedimento di divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche nonché agli altri luoghi indicati nonché imporre la prescrizione di comparire negli uffici di polizia nel periodo di tempo di svolgimento delle manifestazioni sportive, specificando peraltro, al quinto comma, che "il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata superiore ad un anno".
Questa disciplina è stata poi modificata dall'art. 1 del decreto legge 20 agosto 2001, n. 336, convertito con modificazioni nella legge 19 ottobre 2001, n. 377, il quale, per quanto qui interessa, ha sostituito il precedente testo dell'art. 6, quinto comma, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, disponendo che "il divieto di cui al comma
1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata superiore a tre anni".
Ora, è di tutta evidenza come sia completamente irrilevante la circostanza che il provvedimento interdittivo de quo sia stato emanato il 21 settembre 2001, e cioè quando era già in vigore il decreto legge 336/2001. Costituisce infatti un principio di ordine logico, ancor prima che positivo, quello secondo cui l'abrogazione di per sè non determina ne' l'invalidità ne' l'inefficacia della norma precedente abrogata ma ha l'unico effetto di circoscriverne nel tempo l'efficacia, nel senso che la vecchia norma, a seguito della sua abrogazione, vede circoscritta la sua efficacia ai soli fatti e rapporti verificatisi fino all'entrata in vigore della nuova norma abrogatrice, fatti e rapporti quest'ultimi in ordine ai quali, quindi, deve continuare ad essere applicata le vecchia norma e non già la nuova.
Poiché, come si è visto, nella specie il fatto cui il provvedimento interdittivo si riferisce è stato commesso il 1^ novembre 2000, il questore avrebbe dovuto ugualmente applicare il precedente testo dell'art. 6, quinto comma, legge 13 dicembre 1989, n. 401, ancorché questo, al momento della emissione del provvedimento, fosse stato abrogato e sostituito dal nuovo testo introdotto dal decreto legge 336/2001. Ne consegue che il provvedimento interdittivo non avrebbe potuto avere una durata superiore ad un anno. Il questore, invece, ha erroneamente applicato retroattivamente la disciplina introdotta da quest'ultimo decreto legge ad un fatto che invece continuava ad essere regolato dalla vecchia normativa, ed ha quindi erroneamente imposto il divieto e la prescrizione di cui ai primi due commi del citato art. 6 per la durata di tre anni, anziché per la durata massima nella specie consentita di un anno.
Ciò comporta la illegittimità del provvedimento del questore in esame e conseguentemente della impugnata ordinanza del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma che erroneamente lo ha convalidato, ordinanza che pertanto deve essere annullata senza rinvio con dichiarazione di cessazione dell'efficacia del provvedimento interdittivo e delle prescrizioni da esso imposte. Gli altri motivi restano assorbiti.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte Suprema di Cassazione
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del questore di Roma emesso il 21 settembre 2001 nei confronti di La CA EN.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 4 aprile 2002. Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2002