Cass. pen., sez. III, sentenza 04/04/2002, n. 29079
CASS
Sentenza 4 aprile 2002

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In base al principio di irretroattività della legge enunciato dall'art. 11 disp. prel. cod.civ., deve escludersi l'applicabilità a fatti anteriormente commessi delle nuove disposizioni introdotte dall'art. 1 lett. c) del d.l. 20 agosto 2001, n. 336, convertito con legge 19 ottobre 2001, n. 377, che ha sostituito il comma 5 dell'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, portando da uno a tre anni il termine massimo di durata del provvedimento di divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 04/04/2002, n. 29079
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29079
    Data del deposito : 4 aprile 2002

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