Sentenza 26 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/01/2004, n. 1324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1324 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - rel. Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CONDOMINIO VIA VESPUCCI 61 PESCARA, in persona dell'Amm.re e legale rappresentante pro tempore FRANCESCO RUSSO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MANZI, difeso dall'avvocato DONATO DI CAMPLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
HI LB, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FILARETE 159, presso lo studio dell'avvocato TONINO PRESTA, difeso dagli avvocati ANDREA MODESTI, MARIA RITA PETTI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 830/01 del Giudice di pace di PESCARA, depositata il 22/10/01;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 25/09/03 dal Presidente Dott. VELLA Antonio;
udito l'Avvocato Andrea MODESTI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio con le quali chiede che la Corte di Cassazione, in Camera di consiglio dichiari inammissibile il ricorso con ogni conseguenza di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Giudice di pace di Pescara, con sentenza del 22 ottobre 2001, in accoglimento della impugnazione proposta da TO CH, condomino dell'edificio, sito nella via Vespucci n. 61 di detta città, ha dichiarato la nullità della deliberazione del 15 marzo 2001, di nomina dell'amministratore, per l'illegittima costituzione dell'assemblea, avendo ritenuto che gli intervenuti ad essa rappresentavano soltanto 402,41 millesimi del valore totale del fabbricato", in violazione dell'art. 1136 comma 2 del codice civile, per il quale si richiede, invece, la partecipazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di condomini che rappresentino almeno la metà del valore dell'immobile.
Il MI ha proposto ricorso per Cassazione con un motivo. Il CH resiste con controricorso illustrato con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo del ricorso si censura la sentenza del Giudice di pace essendosi con essa dichiarata erroneamente la nullità della deliberazione assembleare di nomina dell'amministratore del condominio dell'edificio, mentre si sarebbe dovuta pronunciare l'inammissibilità dell'impugnativa, essendo il CH decaduto dal diritto di proporla, in quanto, per la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, soltanto le deliberazioni aventi un oggetto illecito (ipotesi diversa da quella in esame) sono affette da nullità e, quindi, impugnabili senza limiti di tempo. Il ricorso è manifestamente infondato.
Le cause, come quella tra il MI e il CH, di valore non eccedenti i due milioni di lire (come è stato accertato con statuizione non impugnata) sono decise sempre con criteri equitativi, anche se il Giudice di pace abbia applicato una norma di legge senza espressamente rilevare la sua rispondenza all'equità. E in tale ipotesi l'unico rimedio esperibile contro la sentenza è il ricorso per Cassazione, proponibile sia per errori procedimentali o in indicando - questi ultimi, limitatamente a violazioni di norme costituzionali e comunitarie, se di rango superiore a quelle ordinarie - sia per inesistenza o apparenza della motivazione (sent. nn. 8074 e 10568 del 2002). Nella specie il Giudice di pace, decidendo secondo equità, ha sufficientemente motivato la sua sentenza, avendo affermato che "sono radicalmente nulle e quindi impugnabili oltre il termine stabilito dalla norma del secondo comma dell'art. 1137 del codice civile, le deliberazioni, come quella adottata nella specie, prese in violazione del quorum necessario prescritto da disposizioni di legge imperative".
Pertanto il ricorso deve essere rigettato per la sua manifesta infondatezza e il ricorrente condannato al rimborso delle spese di questo giudizio a favore del controricorrente.
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente, per il giudizio di legittimità, cinquecentocento euro, di cui cento per spese e quattrocento per onorari di avvocato. Così deciso in Roma, il 25 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2004