Sentenza 16 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/05/2003, n. 7656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7656 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2003 |
Testo completo
765 6/03 REPUBBLICA ITALIANA 3 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DIA Oggetto SEZION i Mgistrati:Composta dagli Ill.mi Sig Dott. Rosario DE MUSIS Presidente R.G.N. 20063/00 Rel. Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO 24501/00 Cron. 16527 Dott. Mario ADAMO Consigliere 2027 Dott. Walter CELENTANO - Consigliere Rep. Dott. Paolo GIULIANI Consigliere Ud. 08/01/03 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 2, presso l'avvocato ANGELO CLARIZIA, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO CARULLO, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
COTTI NOE'; - intimato e sul 2° ricorso n° 24501/00 proposto da:2003 1 COTTI NOE', elettivamente domiciliato in ROMA VIA -1- AURELIA 477/B, presso l'avvocato ROBERTO GAVA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FEDERICO BENDINELLI, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale - FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI;
intimate avverso la sentenza n. 691/99 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 23/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/2003 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, l'inammissibilità ○ comunque il rigetto del ricorso incidentale;
-2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto n.1295 del 9.7.1991 il Prefetto di Bologna autorizzava l'occupazione d'urgenza da parte delle Ferrovie dello Stato di beni immobili di proprietà di NO TI, siti nel Comune di Bentivoglio e distinti alla partita 1087 foglio 28 mappali 42, 87 e 126, per la realizzazione di impianti ferroviari all'interno dell'Interporto Merci di Bologna. L'immissione in possesso avveniva con verbale del 2.9.1991 mentre con raccomandata в del 6.4.1992 le Ferrovie offrivano l'indennità di esproprio nella misura di £ 144.900.000 e quella di occupazione nella misura di £ 7.043.000 sulla base del valore agricolo dei terreni esproriati. Avverso tale determinazione provvisoria il proponeva opposizione avanti alla Corte TI d'Appello di Bologna con atto del 29.4.1992 ed il relativo giudizio è tuttora pendente. Con decreto del 12.7.1994 n.1331 il Prefetto dichiarava l'esproprio del terreno mentre successivamente con provvedimento del 19.1.1995 la competente Commissione Provinciale determinava l'indennità definitiva in £ 742.300.000, avverso la quale proponevano opposizione le Ferrovie dello Società di Trasporti e Servizi per Azioni -Stato - 3 avanti alla Corte d'Appello di Bologna con atto notificato il 23.5.1995, chiedendo la rideterminazione di entrambe le indennità. Con atto notificato 11 29.5.1995 anche il TI proponeva opposizione alla stima definitiva avanti alla stessa Corte d'Appello, chiedendo di poter addivenire alla cessione volontaria senza la decurtazione del 40%. Tali due ultimi giudizi, iscritti rispettivamente ai nn.739/97 e 769/97 del Ruolo, venivano riuniti. Quindi, espletata la C.T.U., la Corte d'Appello con sentenza del 4-23.6.1999 determinava in £ 426.809.265 1'indennità di espropriazione ed in £ 128.059.000 l'indennità di occupazione, ordinando il deposito della differenza fra detti importi e quanto già versato, oltre agli interessi legali dalla data del decreto di esproprio per quanto riguarda 1'indennità di espropriazione e dalla scadenza di ciascuna annualità relativamente all'indennità di occupazione. Rilevava che l'area in questione, già inserita Zona F5-Interporto dal P.R.G. del 1975, era in stata inclusa con delibera n.105/87 in Zona F2A destinata ad "altrezzature interportuali" e che le 4 Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) prevedevano, accanto а tale destinazione, una capacità edificatoria con indice di copertura non superiore al 30% dell'area con vincolo di destinazione dei fabbricati ad impieghi di attrezzature ferroviarie, doganali ed autoportuali nel contesto di progetti da sottoporre all'approvazione dei Comuni di Bentivoglio e di San Giorgio di Piano, entrambi interessati al comprensorio interportuale. Riteneva quindi che, sia pure in tali limiti, non si poleva dubitare delle attitudini edificatorie dell'area ed, aderendo alle valutazioni operate dal C.T.U., dopo aver indicato in £ 1.500.000 al mq. il valore medio di mercato della superficie edificabile e dopo aver calcolato nella misura del 10% l'incidenza dell'area già urbanizzata, determinava in £ 90.000 il valore dell'area edificabile sulla base di un indice di edificabilità pari allo 0,6; quindi, dedotto il costo presunto delle opere di urbanizzazione in ragione di £ 25.000 al mq., stimava in £ 65.000 al mq. il valore dell'area, relativamente al 30% edificabile, ed in £ 5.000 al mq. la restante Sulla base di tali dati, dopo aversuperficie. calcolato in £ 23.000 al mg. valore medio 5 complessivo, riteneva di ridurlo del 25-30% e così in £ 16.500 al mq. in considerazione del lungo periodo di attesa che si renderebbe necessario sia per l'attivazione di una concreta richiesta di mercato e sia per la redazione e l'approvazione da parte dei Comuni interessati del progetto subordinata lacoordinato di comparto cui concreta edificabilità. Determinava quindi l'indennità di esproprio secondo i criteri di cui all'art 5 bis nella indicata misura, senza la decurtazione del 40% in mancanza di un'idonea offerta e l'indennità di occupazione in base al criterio degli interessi legali. Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione le Ferrovie dello Stato Società di deducendo due Trasporto e Servizi per Azioni motivi di censura. Resiste con controricorso NO TI che propone anche ricorso incidentale affidato ad un unico motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Pregiudizialmente i due ricorsi, il principale e l'incidentale, vanno riunuti ai sensi dell'art. 335 C.P.C., riguardando la stessa sentenza. 6 Per il suo carattere assorbente in caso di accoglimento e quindi per ragioni di priorità logica, oltre che giuridica, deve essere esaminato in primo luogo il ricorso incidentale con il quale NO TI denuncia violazione degli artt. 1324, 1349 e 1988 C.C. nonché omessa pronuncia ed omessa motivazione, lamentando che la Corte d'Appello non abbia tenuto conto della lettera del 21.10.1994 con cui le Ferrovie, nel comunicargli l'avvenuto deposito della somma di £ 172.389.500 presso la Cassa Depositi e Prestiti, facevano presente che avrebbero provveduto ad integrare l'indennità già corrisposta nella maggiore somma che eventualmente la Commissione avrebbe liquidato. La censura deve ritenersi inammissibile per la sua estrema genericità nel rilevare la supposta omissione in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata Nelle conclusioni rassegnate avanti alla Corte d'Appello e riportate nella relativa sentenza non v'è traccia infatti di tale questione né il ricorrente incidentale, nell'illustrare il presente motivo, ha precisato, come avrebbe dovuto, in quale atto difensivo ed in quali precisi termini essa sarebbe stata sollevata, essendosi limitato ad un 7 mero e generico rinvio alle precedenti difese in : cui, in relazione alla lettera in esame, il problema sarebbe stato posto all'attenzione della Corte territoriale. In presenza di un'impugnazione a cognizione limitata, quale deve ritenersi il ricorso per cassazione, non è consentito infatti un generico richiamo ad allegazioni difensive contenute in atti non indicati in maniera specifica, qualunque sia il vizio dedotto: "in procedendo" od "in iudicando". Con il primo motivo del ricorso principale le Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per Azioni - denunciano violazione degli artt. 42 della Legge n.2359 del 1865 e 5 bis della Legge 359/92 nonché carenza di motivazione. Deducono che erroneamente la Corte d'Appello ha ritenuto, sia pure in parte, edificabile l'area in questione, precisando che nel 1974 la s.r.l. Interporto aveva proposto ai Comuni di Bentivoglio e di San Giorgio del Piano l'inserimento nei rispettivi P.R.G. di un'ampia area di ha 4276 di natura agricola a destinazione Interporto, che in base а tale richiesta il Comune di Bentivoglio aveva inserito il terreno del TI nella zona a destinazione Interporto e che la sua edificabilità, 8 limitata al 30% dell'area, presentava un vincolo di : destinazione dei fabbricati funzionale alle l'irrilevanza del pertanto ferrovie. Sostengono vincolo di destinazione impresso all'area sin dal suo inserimento da parte del P.R.G. del Comune di Bentivoglio nella zona Interportuale in quanto funzionale alla procedura espropriativa per esigenze ferroviarie. La censura è fondata. La Corte d'Appello ha ritenuto decisivi, ai fini della valutazione sulla natura (parzialmente) edificabile dell'area espropriata, il P.R.G. del zona F5-1975, che l'aveva già inserita in Interporto, e la successiva variante, intervenuta con delibera 105/87, che l'aveva inclusa in zona F2A destinata ad "attrezzature interportuali". Ha inoltre richiamato le Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) che prevedono una capacità edificatoria con indice non superiore al 30% e con vincolo di ad impieghi di dei fabbricati destinazione doganali ed ferroviarie, attrezzature autoportuali". Non considera però la Corte d'Appello che con preventivata destinazione alla realizzazione tale stata sostanzialmente di servizi pubblici 9 attribuita all'area una mera posizione di soggezione preordinata alla futura espropriazione ed in funzione appunto della costruzione dell'opera pubblica precedentemente prescelta. La previsione del P.R.G del 1975 e la successiva variante devono ritenersi infatti in tal caso meramente "attuative" in quanto volte ad adeguare le preesistenti previsioni urbanistiche alle specifiche esigenze dell'intervento pubblico già programmato su quella specifica area per la realizzazione della relativa opera, con la conseguenza che non possono considerarsi rilevanti fini edificatori né la semplice localizzazioneai in essa dell'opera pubblica né la successiva necessaria variante apportata a tal fine allo strumento urbanistico. A differenza della variante approvata in sede di "zonizzazione" del territorio che assume valenza conformativa a seguito di una riconsiderazione del territorio medesimo, quella in esame, come pure la previsione del P.R.G. del 1975, costituisce una deroga alla pianificazione territoriale in quanto finalizzata alla costruzione, già programmata, di attrezzature ferroviarie. Conseguentemente essa non può che dar luogo ad un vincolo preordinato 10 all'esproprio e, come tale, irrilevente nella considerazione della natura dell'area e del valore da attribuire ai fini indennitari, in conformità alla lettura data all'art. 5 bis della Legge 359/92 dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.442/93 con cui stato riaffermato il principio, giàè in giurisprudenza,consolidato secondo cui nella stima dell'area espropriata deve prescindersi appunto dal vincolo preordinato all'esproprio. Attesa quindi l'impossibilità, per le esposte ragioni, di tener conto ai fini in esame del P.R.G. del 10.4.1975 e della successiva variante intervenuta con delibera n.105/87 in quanto fonti, ripetesi, di un mero vincolo destinato all'esproprio, avrebbe dovuto il giudice di merito, con riferimento dell'esproprio, alla data verificareprescindere da essi e la natura (edificatoria о non) dell'area in base alla destinazione impressa dalla precedente previsione urbanistica. L'impugnata sentenza deve essere quindi cassata sul punto ed al principio accolto dovrà uniformarsi il giudice di rinvio, da individuarsi in altra sezione della Corte d'Appello di Bologna. L'accoglimento del presente motivo comporta 11 l'assorbimento del secondo, riguardante i criteri adottati dalla Corte territoriale nella concreta determinazione delle indennità sul presupposto, ritenuto errato, della natura conformativa delle previsioni urbanistiche esaminate. Il giudice di rinvio provvederà anche alle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi. Accoglie il primo motivo il ricorso principale. Dichiara assorbitodel Dichiara inammissibile il ricorso secondo. incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte d'Appello di Bologna. Roma, 8.1.2003 Il Presidente Il Consigliere est. Paulinis Идо пішать Толеві ц CORTE SUPREMA TY CARSAZIONE Divile Ab bellaria 16 MAG. 2003 Deposits IL CANCELLIERE 12