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Sentenza 26 luglio 2023
Sentenza 26 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/07/2023, n. 32566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32566 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di LI LA, nato a [...], il [...] ; avverso la sentenza del 20/12/2021 della Corte di appello di Bolo g na;
visti g li atti, il provvedimento impu gnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consi g liere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott.ssa Lidia Giorg io, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 32566 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 20/04/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Bologna in data 13 ottobre 2020, propone ricorso per cassazione l'imputato, a ministero del difensore di fiducia, deducendo a ragione della impugnazione i motivi in appresso sinteticamente indicati, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 1.1. vizi esiziali di motivazione, per mancanza (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), avendo la Corte negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, invocate con specifico motivo di gravame, che faceva leva sulla circoscritta dimensione cronologica del fatto;
1.2. il medesimo vizio è denunziato quanto alla invocata esclusione della circostanza aggravante di aver provocato un danno patrimoniale di rilevante entità (art. 61, comma 1, n. 7, cod. pen.). 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, 591, comma 1, lett. a) e c), cod. proc. pen., per la manifesta infondatezza e il difetto di specificità, dei motivi, che non si confrontano con l'ordito motivazionale della sentenza impugnata, ove implicita è la giustificazione della negazione delle circostanze attenuanti generiche (personalità dell'imputato gravato da precedenti specifici ed elevato valore patrimoniale della truffa consumata), che non trovano ragione in alcun elemento di fatto degno di positiva valutazione, così come per la ritenuta aggravante dell'aver provocato un danno patrimoniale di particolare rilevanza, stimata sussistente in ragione dell'importo anche di una sola delle fatture non pagate. 2.1. Non appare ravvisabile il dedotto vizio di motivazione, quanto a diniego delle circostanze attenuanti generiche, potendo ritenersi implicitamente argomentato il rigetto sulla falsariga di quanto esplicitamente motivato in punto di dosimetria della pena (v. penultima ed ultima pagina della decisione impugnata, ove vengono indicate le peculiarità oggettive e soggettive del fatto, ostative del più mite trattamento sanzionatorio). Questa Corte ha già più volte affermato che il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'esplicita analisi di tutte le deduzioni delle parti, né a fornire espressa spiegazione in merito al valore probatorio di tutte le emergenze istruttorie, bastando esprimere le ragioni del convincimento in forma adeguata, talché dovranno ritenersi implicitamente disattese le opposte deduzioni difensive, ancorché non apertamente confutate. In altre parole, non rappresenta vizio censurabile l'omesso esame critico di ogni questione sottoposta all'attenzione del giudice di merito, qualora dal complessivo contesto argomentativo sia desumibile che alcune questioni siano state implicitamente rigettate o ritenute non decisive (Sez. 2, n. 24295 del 18/5/2022, 2 n.m.; Sez. 1, n. 12624 del 12/9/2019, Rv. 275057; Sez. 6, n. 14556 del 25/3/2011, Rv. 249731). 2.2. Del pari manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso, avendo la Corte di merito esplicitamente argomentato, pur dando atto del difetto di uno specifico motivo di gravame, la stimata sussistenza della aggravante che valorizza l'entità del danno patrimoniale provocato all'offeso; la Corte ha sul punto esplicitamente richiamato l'entità della fattura non pagata, il cui valore finanziario è obiettivamente rilevante ed ancor più lo era per l'offeso (Sez. 2, n. 55170 del 25/09/2018, Rv. 274251). 2.3. La costituzione parte civile, pur essendo oggi il reato procedibile a querela della persona offesa, ne sostiene la immanente procedibilità (Sez. 2, n. 28305 del 18/06/2019, Rv. 276540 - 02). 3. Alla luce dei principi che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile. 3.1. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro tremila. 3.2. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 aprile 2023.
visti g li atti, il provvedimento impu gnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consi g liere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott.ssa Lidia Giorg io, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 32566 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 20/04/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Bologna in data 13 ottobre 2020, propone ricorso per cassazione l'imputato, a ministero del difensore di fiducia, deducendo a ragione della impugnazione i motivi in appresso sinteticamente indicati, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 1.1. vizi esiziali di motivazione, per mancanza (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), avendo la Corte negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, invocate con specifico motivo di gravame, che faceva leva sulla circoscritta dimensione cronologica del fatto;
1.2. il medesimo vizio è denunziato quanto alla invocata esclusione della circostanza aggravante di aver provocato un danno patrimoniale di rilevante entità (art. 61, comma 1, n. 7, cod. pen.). 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, 591, comma 1, lett. a) e c), cod. proc. pen., per la manifesta infondatezza e il difetto di specificità, dei motivi, che non si confrontano con l'ordito motivazionale della sentenza impugnata, ove implicita è la giustificazione della negazione delle circostanze attenuanti generiche (personalità dell'imputato gravato da precedenti specifici ed elevato valore patrimoniale della truffa consumata), che non trovano ragione in alcun elemento di fatto degno di positiva valutazione, così come per la ritenuta aggravante dell'aver provocato un danno patrimoniale di particolare rilevanza, stimata sussistente in ragione dell'importo anche di una sola delle fatture non pagate. 2.1. Non appare ravvisabile il dedotto vizio di motivazione, quanto a diniego delle circostanze attenuanti generiche, potendo ritenersi implicitamente argomentato il rigetto sulla falsariga di quanto esplicitamente motivato in punto di dosimetria della pena (v. penultima ed ultima pagina della decisione impugnata, ove vengono indicate le peculiarità oggettive e soggettive del fatto, ostative del più mite trattamento sanzionatorio). Questa Corte ha già più volte affermato che il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'esplicita analisi di tutte le deduzioni delle parti, né a fornire espressa spiegazione in merito al valore probatorio di tutte le emergenze istruttorie, bastando esprimere le ragioni del convincimento in forma adeguata, talché dovranno ritenersi implicitamente disattese le opposte deduzioni difensive, ancorché non apertamente confutate. In altre parole, non rappresenta vizio censurabile l'omesso esame critico di ogni questione sottoposta all'attenzione del giudice di merito, qualora dal complessivo contesto argomentativo sia desumibile che alcune questioni siano state implicitamente rigettate o ritenute non decisive (Sez. 2, n. 24295 del 18/5/2022, 2 n.m.; Sez. 1, n. 12624 del 12/9/2019, Rv. 275057; Sez. 6, n. 14556 del 25/3/2011, Rv. 249731). 2.2. Del pari manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso, avendo la Corte di merito esplicitamente argomentato, pur dando atto del difetto di uno specifico motivo di gravame, la stimata sussistenza della aggravante che valorizza l'entità del danno patrimoniale provocato all'offeso; la Corte ha sul punto esplicitamente richiamato l'entità della fattura non pagata, il cui valore finanziario è obiettivamente rilevante ed ancor più lo era per l'offeso (Sez. 2, n. 55170 del 25/09/2018, Rv. 274251). 2.3. La costituzione parte civile, pur essendo oggi il reato procedibile a querela della persona offesa, ne sostiene la immanente procedibilità (Sez. 2, n. 28305 del 18/06/2019, Rv. 276540 - 02). 3. Alla luce dei principi che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile. 3.1. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro tremila. 3.2. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 aprile 2023.