Sentenza 4 marzo 2015
Massime • 1
Il delitto di adescamento di minori è punibile, in virtù della clausola di riserva "se il fatto non costituisce più grave reato", solo se non siano ancora configurabili gli estremi del tentativo o della consumazione del reato fine, in quanto, nell'ipotesi che quest'ultimo resti allo stadio della fattispecie tentata, la contestazione anche del delitto di cui all'art. 609-undecies cod. pen. significherebbe di fatto perseguire la stessa condotta due volte, mentre, qualora il reato fine sia consumato, la condotta di adescamento precedentemente tenuta dall'agente si risolverebbe in un antefatto non punibile. (Fattispecie in cui è stata ritenuta la configurabilità del reato di tentativo di atti sessuali con minorenne ed esclusa quella del delitto di adescamento in relazione alla condotta di imputato che, con spasmodico invio di "sms" e organizzazione di incontri spirituali o di istruzione musicale, aveva cercato di circuire ragazzi minorenni).
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- 1. Art. 609-undecies - Adescamento di minorenni (1)https://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 609-undecies: adescamento di minorenniValeria D'Alessio · https://www.iusinitinere.it/
La fattispecie di cui all'art. 609-undecies c.p. “adescamento di minorenni” è norma incriminatrice di recente conio, questa è stata infatti introdotta nel nostro ordinamento dalla Legge del 1 ottobre 2012, n. 172 la quale mirava ad attuare quanto disposto dalla c.d. Convenzione di Lanzarote del 2007 in materia di «protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali”. In realtà il legislatore italiano ha recepito la Convezione di Lanzarote e nella forma dell'art. 609 undecies c.p. in maniera nostrana[1]. La Convenzione di Lanzarote aveva, come sù detto, l'obiettivo di tutelare i minori dalle idee malsane di individui di maggior d'età e con non meno di tre anni di differenza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/03/2015, n. 16329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16329 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 04/03/2015
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - N. 690
Dott. GAZZARA Santi - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MENGONI Enrico - Consigliere - N. 47379/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.S. N. IL (OMISSIS) ;
avverso la sentenza n. 506/2014 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del 16/06/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/03/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gioacchino Izzo, che ha concluso per il rigetto;
Udito il difensore Avv. Massimiliano Ravenna, il quale, per il P. , si è riportato ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Gup presso il Tribunale di Cagliari, con sentenza del 27/9/2013, resa a seguito di rito abbreviato, dichiarava P.S.
responsabile dei reati di cui all'art. 81 cpv. c.p., e art. 609 quater c.p., comma 1, n. 2, commessi in danno di S.E. ,
di anni 10, e di B.G. , di anni 13, e di cui agli artt. 81 cpv, 609 quater co. 1, n. 2, cod.pen., commesso in danno di V.
.M. di anni 15; lo condannava ad anni 6 di reclusione.
La Corte di Appello di Cagliari, chiamata a pronunciarsi sull'appello interposto nell'interesse del prevenuto, in parziale riforma del decisum di prime cure, ha ridotto la pena inflitta al P. ad anni 4 e mesi 8 di reclusione.
Propone ricorso per cassazione la difesa dell'imputato con i seguenti motivi:
- erronea qualificazione giuridica dei fatti contestati ai capi A) e B) della rubrica, che avrebbero dovuto essere ricondotti, tuttalpiù, nell'alveo della fattispecie di reato di cui all'art. 609 undecies c.p., e non all'interno del tentativo di atti sessuali con minorenne,
con conseguente applicazione dell'art. 2 c.p., comma 1, in quanto il predetto art. 609 undecies, è stato introdotto dalla L. n. 172 del 2012, successivamente, quindi, all'epoca in cui il prevenuto avrebbe posto in essere le condotte ad esso ascritte;
- vizio di motivazione in ordine al diniego della attenuante di cui all'art. 609 quater c.p., comma 4;
- ulteriore vizio di motivazione è ravvisabile, con netta evidenza, in relazione alla affermata colpevolezza del prevenuto per il reato asseritamente commesso in danno di V.M. , rubricato al capo C), determinata da una non corretta lettura delle emergenze istruttorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l'impugnata pronuncia, consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla ritenuta concretizzazione dei reati rubricati e alla ascrivibilità di essi in capo al prevenuto.
Il primo motivo di annullamento, con cui si eccepisce la errata qualificazione giuridica dei fatti, relativamente ai capi A) e B) della imputazione, è del tutto destituito di fondamento. Sul punto rilevasi che la Corte distrettuale ha proceduto ad una rinnovata disamina degli elementi costituenti la piattaforma probatoria, pervenendo, così, nella convinzione della esatta qualificazione giuridica della condotta posta in essere dall'imputato nei confronti del S. e del B. , rientrante nella sfera del tentativo di violenza sessuale, e della conferma del giudizio di colpevolezza del P. , già formulato dal Tribunale.
Il discorso giustificativo, svolto dal giudice di seconde cure si palesa assolutamente esente da vizi: l'intenzione del prevenuto era quella di circuire i minori, facendo in modo che in essi crescesse la fiducia in lui e che gli stessi superassero ogni remora per intrattenere rapporti sessuali con adulti dello stesso sesso. S. e B. erano poco più che bambini e, dunque,
particolarmente immaturi e vulnerabili, come tali vittime predestinate del P. , il quale su di loro aveva un notevole ascendente, che si era conquistato con il tempo, aumentando progressivamente la confidenza e tessendo quella che il perito ha efficacemente definito "la tela del ragno", finalizzata ad avere rapporti intimi con gli stessi minori.
I messaggi inviati alle vittime avevano esplicito contenuto sessuale e solo l'intervento dei genitori e della polizia aveva evitato che l'imputato potesse raggiungere il suo obbiettivo, perseguito con uno spasmodico invio di sms, contestuale ad una incessante attività di organizzazione di incontri spirituali o di istruzione musicale, che celavano ben altri scopi.
Osservasi che il nuovo art. 609 undecies c.p., introduce nel nostro ordinamento il delitto di adescamento di minori, punito con la reclusione da uno a tre anni.
La fattispecie del reato, caratterizzata dal dolo specifico, ha una portata assai ampia, ricorrendo allorché il soggetto intrattenga con l'incapace o col minore infrasedicenne, anche attraverso l'utilizzazione della rete internet o di altre reti o di mezzi di comunicazione, una relazione tale da condurre il minore medesimo ad un incontro.
Trattasi di reato di pericolo, caratterizzato da una significativa anticipazione della tutela che si rende necessaria per colpire comportamenti insidiosi, prodromici all'abuso sessuale ai danni degli adolescenti.
Necessita mettere a fuoco, di poi, il rapporto tra il reato di adescamento e i reati-fine: alla luce della clausola di riserva, contenuta nel disposto normativo ("sempre che il fatto non costituisca più grave reato"), per l'applicazione dell'art. 609 undecies c.p., è necessario che non siano ancora configurabili gli estremi del tentativo o della consumazione del reato-fine, in quanto se ciò si realizza dovrà procedersi soltanto per i predetti illeciti e non per l'adescamento, rilevato che se ci sono gli estremi del tentativo, contestare anche l'adescamento significherebbe di fatto punire due volte la stessa condotta, vanificando così il significato della clausola di riserva.
A maggior ragione ciò vale qualora il reato-fine sia consumato, perché in tale eventualità la condotta di adescamento, precedentemente tenuta dall'agente, si risolverebbe, a ben vedere, in un antefatto non punibile.
Peraltro, nella specie, il reato di cui all'art. 609 quater c.p., non si è concretizzato perché l'imputato è stato arrestato prima di portare a termine il programma che aveva architettato in vista del soggiorno a (OMISSIS) , per la fine del mese di aprile 2012: in tale occasione il P. aveva predisposto l'allocazione in albergo, destinando ad S.E. una camera singola, così da consentire allo stesso di raggiungerlo nel suo alloggio, senza tema di essere visto da altri;
in occasione del medesimo ritiro spirituale aveva anche programmato l'incontro con il B. , informando i due bambini di quanto era stato predisposto, come evincesi dagli sms richiamati dal decidente e dalle dichiarazioni delle persone offese. Del pari immeritevole di accoglimento è da ritenere la censura sollevata con il secondo motivo di annullamento, relativa alla ingiustificata mancata applicazione della ipotesi attenuata di cui all'art. 609 quater c.p., comma 4: ad avviso della Corte territoriale la reiterazione e la insistenza delle condotte seduttive, poste in essere dal P. con serialità ed organizzazione programmata, avevano stimolato in E. e G. l'insano desiderio,
sempre più forte, di saperne di più sugli atti sessuali, subdolamente loro proposti dall'imputato, da consumare tra soggetti dello stesso sesso, determinando, di certo, un grave danno allo sviluppo psicosomatico degli minori.
Sul punto si specifica come la giurisprudenza di legittimità abbia osservato che, premesso che la minore gravità del fatto può ravvisarsi in presenza di una più lieve compromissione della libertà sessuale della vittima e dello sviluppo del minore, resta fermo che essa è il risultato di una valutazione che deve tenere conto di tutte le componenti del reato, oggettive e soggettive, nonché degli elementi indicati nell'art. 133 c.p., (Cass. 3/10/2006, rv. 235031). Si è, peraltro, precisato che nell'utilizzare i parametri di cui al citato art. 133, ai fini del riconoscimento della attenuante in parola, si deve avere riguardo solo agli elementi di cui al primo comma di detta disposizione codicistica, in quanto quelli di cui al secondo comma possono essere impiegati solo per la commisurazione complessiva della pena (Cass. 4/5/2007, rv. 235730). Invero, poiché l'attenuante in discussione non risponde ad esigenze di adeguamento del fatto alla colpevolezza del reo, ma concerne la minore lesività del fatto in concreto rapportata al bene giuridico tutelato, assumono particolare importanza: la qualità dell'atto compiuto, il grado di coartazione, anche psicologica, esercitato sulla vittima, le condizioni di quest'ultima, le caratteristiche psicologiche, valutate in particolare in relazione all'età, l'entità della compressione della libertà sessuale ed il danno arrecato alla persona offesa, anche in termini psichici (Cass. 15/10/2013, n. 45179 ; Cass. 29/2/2000, Prillo della Rotonda;
Cass. 24/3/2000, Improta); elementi, questi, ravvisati, con compiuta esattezza, nella specie dal giudice di merito e ritenuti, giustamente, ostativi all'accoglimento della richiesta di concessione della attenuante in questione.
Manifestamente infondate sono da ritenere le ulteriori doglianze mosse con il terzo motivo di annullamento, attinenti esclusivamente al reato di violenza sessuale, commesso in danno di V.M. , perché sorrette da deduzioni puramente fattuali, tendenti ad una rilettura degli elementi costituenti la piattaforma probatoria, sui quali al giudice di legittimità è precluso procedere a nuovo esame estimativo: la Corte distrettuale, peraltro, ha vagliato, con assoluta esaustività e puntualità, le emergenze istruttorie, fornendone una interpretazione esente da vizi ed inaggredibile dal punto di vista logico, con effettuazione di puntuali richiami alla particolare fragilità della vittima, ma, nel contempo, alla attendibilità e alla credibilità del narrato offerto dallo stessa, confermato da riscontri estrinseci (dichiarazioni di A.C. , ex fidanzata dell'imputato, destinataria delle confidenze del V. ).
Tenuto conto della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il P. abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso, a norma dell'art. 616 c.p.p., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 1.000,00.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2015